Corte costituzionale

Sentenza n. 418/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1997 dal Tribunale

di sorveglianza di Firenze, nel procedimento di sorveglianza nei

confronti di Stracuzzi Luciano, iscritta al n. 792 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, chiamato a decidere

sulla revoca del beneficio della liberazione condizionale, concesso,

dopo un lungo periodo di semilibertà, con provvedimento del 28

aprile 1994, avendo il condannato riportato una condanna per delitto

divenuta definitiva, ha denunciato, in riferimento agli artt. 27,

terzo comma, e 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 177

del codice penale, nella parte in cui dispone che "la liberazione è

revocata se la persona liberata commette un delitto o una

contravvenzione della stessa indole". Nucleo essenziale delle censure

del ricorrente è il rigido automatismo che contrassegna le ipotesi

di revoca dei benefici penitenziari, un automatismo più volte

dichiarato illegittimo dalla Corte a far tempo dalla sentenza n. 186

del 1995 che ebbe a pronunciare "l'illegittimità costituzionale

dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella

parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso

di condanna per delitto non colposo commesso nel corso

dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio

anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la

condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare

incompatibile con il mantenimento del beneficio", e secondo una linea

ribadita, da ultimo, con la sentenza n. 173 del 1997, che ha

dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter ultimo

comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui fa derivare

automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla

presentazione di una denuncia per il reato di allontanamento del

detenuto dalla propria abitazione".

Dopo aver trascritto gran parte dell'ordinanza con la quale lo

stesso Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva sollevato la

questione di legittimità decisa con sentenza di questa Corte n. 186

del 1995, segnalando l'analogia della ratio sottostante a detta

ordinanza rispetto a quella posta alla base della questione di

legittimità ora sollevata, il giudice a quo segnala come i criteri

della revoca della liberazione condizionale contenuti nell'art. 177

del codice penale "hanno caratteristiche completamente opposte a

quelle che dovrebbero avere secondo la Corte costituzionale" essendo,

in effetti, informati ad un rigoroso automatismo.

L'ordinanza si sofferma poi sul caso di specie per rilevare le

caratteristiche del delitto per cui il liberato condizionalmente era

stato condannato, sottolineando che non si tratta di un reato della

stessa indole di quello per il quale il detenuto scontava la pena e

che in ogni caso la nuova pena inflitta (di anni uno e mesi quattro

di reclusione) sarebbe stata scontata per intero, mentre,

all'opposto, dal coinvolgimento del detenuto nel nuovo delitto non

potrebbero di per sé stesso trarsi conseguenze negative sul piano di

una utile prosecuzione del periodo di prova in libertà vigilata.

Ciò premesso, l'ordinanza del tribunale di sorveglianza denuncia

il contrasto dell'art. 177, primo comma, del codice penale, là dove

questo pone alla base della revoca della liberazione condizionale la

condanna per qualsiasi delitto, con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, perché il mancato collegamento di tale norma fra cause

di revoca e incompatibilità con la prosecuzione del regime di prova

controllata, nonché gli elementi di automatismo della revoca che

contrassegnano il detto regime precludono di valutare "se il

soggetto, che ha posto in essere una possibile causa di revoca,

nonostante ciò, non abbia abbandonato, voglia proseguire e prosegua

in effetti il percorso rieducativo, cui è finalizzata la esecuzione

della pena". L'intervento della revoca frustrerebbe, pertanto, lo

svolgimento di quel percorso, impedendo, quindi, la concreta

attuazione della finalità rieducativa della pena. Ma a risultare

vulnerato sarebbe pure l'art. 3 della Costituzione, in quanto le

caratteristiche della normativa in esame, "possono consentire il

realizzarsi di una disparità di trattamento, priva di

ragionevolezza, fra casi di compatibilità o fra casi di

incompatibilità con la prosecuzione della prova controllata: così,

secondo il tipo di reato commesso durante la prova e non secondo il

rilievo e il significato dello stesso (in termini di compatibilità

con la prosecuzione della prova), si potrebbe configurare o meno una

causa di revoca della liberazione condizionale".

2. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice

penale, nella parte in cui pone a fondamento della revoca della

liberazione condizionale la condanna per qualsiasi delitto senza

operare in proposito distinzione alcuna e senza tener conto della

concreta compatibilità o meno del fatto di aver riportato tale

condanna con la prosecuzione della prova in regime di libertà

vigilata.

La questione di legittimità costituzionale viene sottoposta alla

Corte costituzionale sotto un duplice parametro: anzitutto, in

riferimento al contrasto della disposizione citata con l'art. 27,

terzo comma, della Costituzione, in quanto la genericità di tale

disposizione, il mancato collegamento fra cause di revoca e

incompatibilità con la prosecuzione del regime di prova controllata,

nonché gli elementi di automatismo della revoca nella disposizione

stessa contenuti, non consentono di valutare se il soggetto, che ha

posto in essere una possibile causa di revoca, nonostante ciò non

abbia abbandonato ed effettivamente prosegua il percorso rieducativo

cui è finalizzata l'esecuzione della pena. A causa di detto mancato

collegamento l'intervento della revoca frustrerebbe lo svolgimento

dell'anzidetto "percorso" e impedirebbe la concreta attuazione della

finalità rieducativa della pena.

In secondo luogo l'art. 177, primo comma, del codice penale, nella

parte sottoposta a scrutinio di costituzionalità, si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto le

caratteristiche della normativa in esame, più sopra rilevate,

possono consentire il realizzarsi di una disparità di trattamento,

priva di ragionevolezza, fra casi di compatibilità e casi di

incompatibilità con la prosecuzione della prova controllata.

2. - La questione è fondata.

L'eccessivo rigore dal quale il codice del 1930 appariva ispirato

nel disciplinare le ipotesi di revoca della liberazione condizionale

fu rilevato dalla dottrina sin dai primi anni successivi alla entrata

in vigore della Costituzione, e ciò anche in considerazione del

principio enunciato nell'art. 27, terzo comma, secondo il quale "le

pene... devono tendere alla rieducazione del condannato". Tale rigore

veniva rilevato sia con riferimento al presupposto consistente nella

commissione, da parte della persona liberata condizionalmente, di un

qualsiasi delitto o contravvenzione (anche se, quest'ultima, della

stessa indole: v. art. 101 del codice penale), sia in relazione alla

disposizione che includeva tra i presupposti obbligatori della revoca

qualsiasi trasgressione agli obblighi inerenti alla libertà vigilata

disposta, nei confronti del soggetto liberato condizionalmente, ai

termini dell'art. 230, numero 2. Senonché, mentre ad evitare gli

eccessi prodotti dalla formulazione dell'art. 177, primo comma, sotto

questo secondo profilo, ha potuto provvedere oramai da vari anni la

giurisprudenza ordinaria, segnatamente la giurisprudenza di

legittimità - esigendo che le trasgressioni siano tali da far

ritenere il mancato ravvedimento della persona cui sia stata concessa

la liberazione condizionale, nel senso che il giudice deve compiere

una penetrante indagine diretta ad accertare, senza ombra di dubbio,

se l'addebito possa concretare, o non, una grave trasgressione al

regime di vita cui il liberato è sottoposto, e se costituisca un

sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non

meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale -,

nulla di simile è stato possibile disporre a proposito dei

presupposti della revoca quando questi consistano in una condanna per

delitto o per contravvenzione. La stessa giurisprudenza pone in

rilievo il rigido automatismo di questa ipotesi, operare sulla quale

in linea interpretativa appare impossibile. Secondo tale

giurisprudenza il presupposto consistente nella commissione di un

delitto (ovviamente ritenuto da sentenza di condanna passata in

giudicato) non subisce nella legge alcuna limitazione, il requisito

della stessa indole del reato dovendosi ritenere riferito alle sole

contravvenzioni. Né altra interpretazione restrittiva è comunque

proponibile vuoi, ad esempio, con riferimento all'elemento soggettivo

vuoi con riferimento alla natura o alla gravità della pena prevista

dalla legge o della pena inflitta.

Né, d'altra parte, tra le varie riforme legislative susseguitesi

negli ultimi decenni in materia di liberazione condizionale, ve ne è

stata alcuna che concerna i presupposti della revoca della

liberazione stessa. Il problema proposto non può quindi essere

risolto se non in riferimento ai parametri costituzionali.

3. - Assorbente si rivela in proposito il profilo di illegittimità

costituzionale fatto valere dal giudice rimettente in riferimento al

principio rieducativo.

che l'istituto della liberazione condizionale si inserisca

decisamente nell'ambito della finalità rieducativa della pena è

stato affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 204 del 1974, i

cui principi sono stati richiamati in varie sentenze degli anni

successivi. Secondo tale giurisprudenza "l'istituto della liberazione

condizionale si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena,

quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato"; e "con

l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'istituto ha assunto un

peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine",

sì che "il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo

tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità

rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei

a realizzarle e le forme atte a garantirle".

È alla luce di tale principio che va esaminata la disciplina

legale della revoca, con particolare riguardo al modo di operare

automatico di taluno dei suoi presupposti.

Del carattere automatico della revoca della liberazione

condizionale questa Corte ebbe già ad occuparsi, sia pure

incidentalmente. Nella sentenza n. 282 del 1989, dopo avere

riaffermato che "con la liberazione condizionale la funzione

rieducativa della pena prevale, oggi, ai sensi dell'art. 27, terzo

comma, Cost., sull'esigenza retribuzionistica", la Corte stessa prese

ad esaminare analiticamente quei passi che la Relazione al re sul

codice penale del 1930 dedica al tema della revoca della liberazione

condizionale e al suo modo automatico di operare, inteso come

risposta a chi non si sia dimostrato degno della fiducia in lui

riposta al momento della concessione del beneficio; e concluse

dicendo che le affermazioni del ministro dell'epoca non erano in

armonia con la natura della liberazione condizionale emersa dopo la

Costituzione repubblicana (n. 7 del Considerato in diritto). In

quella circostanza la critica della opzione ideologica espressa al

momento dell'emanazione del codice venne utilizzata per negare quella

che la citata sentenza chiama "rigidità repressiva della revoca" e

per dichiarare l'illegittimità costituzionale del primo comma

dell'art. 177 nella parte in cui esso non consentiva, nel caso di

avvenuta revoca, di tener conto, per determinare la residua quantità

della pena detentiva ancora da espiare, del tempo trascorso in

libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite

dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. Oggi la

Corte si trova a dover esaminare, alla luce degli stessi caratteri

attribuibili in forza della Costituzione alla liberazione

condizionale, i casi di revoca automatica della liberazione stessa.

4. - Ora non v'è dubbio che il carattere automatico di quello che

è il primo gruppo di ipotesi in cui per legge deve farsi luogo alla

revoca ("delitti" e "contravvenzioni della stessa indole") è in

contrasto con una ragionevole applicazione del principio rieducativo.

Come ricorda il giudice rimettente, questa Corte ha già avuto modo

di dichiarare l'illegittimità costituzionale di disposizioni che

prevedevano casi di revoca automatica di benefici concessi in

relazione alle esigenze proprie dei percorsi rieducativi del

condannato: così, a proposito della revoca delle misure alternative

alla detenzione disposte dall'art. 15, comma 2, del d.l. 8 giugno

1992, n. 306 (convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), la Corte

ebbe a statuire che l'effetto della revoca di tali benefici deve

essere proporzionato alla gravità oggettiva e soggettiva del

comportamento che lo ha determinato (sentenza n. 306 del 1993, n. 13

del Considerato in diritto); così a proposito della revoca del

beneficio della liberazione anticipata a seguito di condanna per

delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena

successivamente alla concessione del beneficio (art. 54, terzo comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354), la Corte ebbe a rilevare

l'illegittimità costituzionale di un meccanismo improntato a un

rigido automatismo sanzionatorio che "relega nell'ombra la funzione

di impulso e di stimolo ad una efficace collaborazione nel

trattamento rieducativo" ed esclude ogni apprezzamento "in ordine

alla compatibilità o meno degli effetti che scaturiscono dalla

liberazione anticipata rispetto al valore sintomatico che in concreto

può assumere l'intervenuta condanna" (sentenza n. 186 del 1995); e

così, ancora, ha usato lo stesso filone di pensiero quando ha

escluso che la sola presentazione di una denuncia, non seguita da

accertamento sia pure incidentale e limitato sulla esistenza di un

reato, possa determinare la sospensione automatica della detenzione

domiciliare di cui all'art. 47-ter della suddetta legge 26 luglio

1975, n. 354 (sentenza n. 173 del 1997). Ed anche dove la Corte ha

dovuto dichiarare non fondate censure di illegittimità

costituzionale pur riferite agli artt. 27, terzo comma, 3 e 101,

secondo comma, della Costituzione, nelle quali si lamentava

l'eccessivo rigore del regime vigente in tema di ammissione ai

permessi-premio, la Corte non ha mancato di raccomandare al

legislatore di rivedere "l'impiego dell'assoluto automatismo di cui

al quarto comma dell'art. 30-ter (della legge 26 luglio 1975, n. 354)

non tanto in relazione al momento processuale che determina l'effetto

preclusivo, quanto in relazione alle tipologie di delitti dolosi la

cui commissione effettivamente comprometta il giudizio sulla

regolarità della condotta e, conseguentemente, faccia presumere la

pericolosità del condannato" (sentenza n. 296 del 1997).

Alla stregua dei ricordati precedenti l'automatismo denunciato dal

giudice rimettente a proposito della revoca della liberazione

condizionale non può considerarsi costituzionalmente legittimo.

Anche se non può dirsi preclusa in senso assoluto al legislatore

la potestà di assumere determinate condanne come criterio per

escludere l'ammissione del condannato a determinati benefici o per

sancire la revoca di benefici già ottenuti, occorre tuttavia che

tali criteri siano sufficientemente circoscritti, in modo da non dar

luogo a irragionevoli parificazioni e da non precludere, nelle

ipotesi meno gravi, la funzione rieducativa della pena. Il

parificare, come fa l'art. 177, primo comma, del codice penale, tutti

i delitti, senza operare nel seno di questa vastissima categoria -

comprensiva sia di delitti dolosi che di delitti colposi, sia di

delitti puniti con pena restrittiva della libertà personale che di

delitti puniti con la sola pena della multa, sia di delitti della

stessa indole di quello per cui il soggetto stava espiando la pena al

momento dell'intervenuta liberazione condizionale che di delitti di

natura affatto diversa - alcuna selezione, è criterio che, collegato

con l'automatica derivazione della revoca dalla condanna, rende tale

disposizione manifestamente illegittima, perché in essa sono violati

congiuntamente il principio rieducativo e quello di ragionevolezza.

Ed altrettanto deve dirsi per la contestuale parificazione delle

contravvenzioni ai delitti, ancorché tale parificazione sia limitata

alle contravvenzioni della stessa indole del reato in relazione al

quale il detenuto stava scontando la pena.

5. - A sottolineare, ad un tempo, la irragionevolezza della assenza

di ogni selezione e il contrasto di questa assenza con le esigenze

imposte dal principio rieducativo, basterebbe del resto esaminare

altre disposizioni di legge prese variamente in considerazione da

questa Corte in altre sentenze, sempre in collegamento con le

esigenze della funzione rieducativa. Nell'art. 30-ter

dell'ordinamento penitenziario, pocanzi ricordato, la concessione dei

permessi-premio è ammessa entro tempi proporzionati alla gravità

delle condanne inflitte ed anche al quantum di pena già espiata

(comma 4 del suddetto articolo); quando si tratta (come nel comma 5

dell'articolo) di soggetti che hanno riportato condanna o sono

imputati di reati commessi durante l'espiazione della pena, la

esclusione ivi contemplata è limitata ai delitti dolosi. Egualmente

l'art. 58-quater al comma 5, prevede l'esclusione dell'assegnazione

del lavoro all'esterno, dei permessi-premio e delle misure

alternative alla detenzione per quegli autori dei gravi delitti

contemplati nel comma 1 dell'art. 4-bis ancorché "collaboratori con

la giustizia" quando gli stessi siano imputati o condannati per

delitti dolosi puniti con la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a tre anni. E quando preclusioni del genere non sussistano,

il criterio per la revoca d'altri benefici è quello dettato dalla

constatazione giudiziale di un comportamento, contrario alla legge o

alle prescrizioni dettate, incompatibile con la prosecuzione delle

misure (v. art. 47, undicesimo comma, per l'affidamento in prova al

servizio sociale e art. 47-ter sesto comma, per la detenzione

domiciliare) o, più semplicemente, dalla constatazione della non

idoneità del soggetto al trattamento (v. art. 51, primo comma, per

il regime di semilibertà). Questi ultimi sono senza dubbio i criteri

più consoni alle misure alternative alla detenzione introdotte con

la legge 26 luglio 1975, n. 354, e dalle integrazioni successive

della stessa legge avutesi nel corso degli ultimi decenni, quando

già da tempo la finalità rieducativa della pena era stata iscritta

nella Costituzione. Tale criterio, la cui applicazione nei casi

concreti è rimessa alla Magistratura di sorveglianza, non può non

valere, in osservanza dello stesso principio costituzionale, anche

per la revoca della liberazione condizionale.

6. - L'accoglimento della questione sotto il profilo dell'art. 27,

terzo comma, della Costituzione, assorbe la questione sollevata dal

giudice rimettente in riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto

il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra i casi

di compatibilità della condanna riportata con la prosecuzione della

prova in stato di libertà vigilata e casi di incompatibilità con

tale prosecuzione. Del resto la prospettazione del dubbio di

costituzionalità così formulata non fa che riprodurre, con

specifico richiamo alla varietà dei casi che si presentano al

giudice chiamato a disporre la revoca, il dubbio poi espresso in

riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo

comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la revoca della

liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o

contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la

liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in

relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il

mantenimento del beneficio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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