Art. 162 c.p. — Oblazione nelle contravvenzioni
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[1]Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda non superiore a lire diecimila, il contravventore e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
[2]Il pagamento estingue il reato.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 18 novembre 1945
