Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore, previo pagamento dei contributi e delle somme dovute all'ENASARCO ai sensi del precedente articolo 33, e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per le contravvenzioni commesse, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO puo' ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del secondo comma dello articolo precedente.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art34 · fonte del testo

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