Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10

della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina

delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 giugno 1977 dal pretore di Morbegno nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Fallati Emilio ed altri e

Sindaco di Delebio ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze

del 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154

del 5 giugno 1978;

2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1980 dal pretore di Gallarate nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Crocca Luigi e il Sindaco di

Casale Litta, iscritta al n. 128 del registro ordinanze del 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 7

maggio 1980.

Visto l'atto di intervento, nel giudizio promosso con l'ordinanza

emessa dal pretore di Morbegno il 30 giugno 1977, del Presidente pro -

tempore della Giunta regionale della Lombardia, rappresentato e difeso

dagli avvocati Umberto Pototschnig e Vitaliano Lorenzoni;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 giugno 1977 il pretore di

Morbegno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 10 della legge

della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle

sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale), per

contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello

Stato, "dato che, mentre la citata disposizione di legge prevede a

titolo di oblazione il pagamento di una somma pari alla metà

dell'ammontare massimo della sanzione fissata dalla legge, l'art. 5

della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (come pure l'art. 162

c.p.) prescrive al contrario a titolo di oblazione il pagamento di una

somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione fissata

dalla legge";

che con ordinanza emessa il 21 gennaio 1980 il pretore di Gallarate

ha sollevato anch'egli questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, del citato art. 10 della

legge della Regione Lombardia n. 28 del 1976, per contrasto con i

principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, osservando che

detta norma "prevede a titolo di oblazione il pagamento di una somma

pari alla metà dell'ammontare massimo della sanzione fissata dalla

legge, nonché, al terzo comma, stabilisce che ciò non può avvenire

per le sanzioni pecuniarie superiori a lire 500.000, laddove l'art. 5

della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (come pure l'art. 162

c.p.) prescrive al contrario a titolo di oblazione il pagamento di una

somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione fissata

dalla legge senza alcun limite all'oblazione per le sanzioni

amministrative punite nel massimo con sanzione più alta".

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti,

trattandosi di questioni in parte identiche in parte connesse;

che le ordinanze di rimessione non svolgono alcuna motivazione in

ordine alla rilevanza, nei giudizi di provenienza, delle dedotte

questioni di legittimità costituzionale, né contengono il menomo

riferimento alle concrete fattispecie, restando in tal modo eluso il

precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo

al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i termini ed i

motivi della questione;

che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, ordinanze n. 202 e n. 203 del 1982), dichiararsi la

manifesta inammissibilità delle questioni per assoluta carenza di

motivazione in punto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 124 R.O. 1978 e 128 R.O.

1980,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione

Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle sanzioni

amministrative pecuniarie di competenza regionale), sollevate, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, con le ordinanze emesse,

rispettivamente, il 30 giugno 1977 (R.O. n. 124 del 1978) dal pretore

di Morbegno, ed il 21 gennaio 1980 (R.O. n. 128 del 1980) dal pretore

di Gallarate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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