Art. 1239 c.nav. — Oblazione nelle contravvenzioni marittime

[1]Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore puo', prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente.

[2]Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i limiti dell'ammenda stabilita dalla legge, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese e stabilisce il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.

[3]Il provvedimento del comandante di porto e' notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale l'ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.

[4]Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.

[5]Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, la domanda di oblazione e' diretta a tale autorita', la quale provvede a norma dei comma precedenti.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 118/1971

    Questione inammissibile
    26 maggio 1971

    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal pretore di Napoli col provvedimento di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDE…

    Art. 1224 c.nav. · Art. 1239 c.nav. · Art. 162 c.p. · Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 52/1971

    Questione infondata
    16 marzo 1971

    Ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, va dichiarata in Camera di consiglio la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1239 del codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, proposta con ordinanza 3 aprile 1970 del Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di questione per la quale valgono le stesse considerazioni che, con sent. n. 121 del 24 giugno 1970, fecero ritenere non fondata la questione. proposta, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice. (Con sent. n. 121 del 1970 fu dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del Codice della navigazione, concernenti la giurisdizione penale del Comandante di porto, ma non fu estesa la dichiarazione di incostituzionalità agli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, pure impugnati, sul rilievo che tali norme - non più applicabili al comandante di porto si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione. Queste stesse considerazioni la Corte ha ritenute valide per giustificare la non estensione della dichiarazione di incostituzionalità all'art. 1239 riguardante le "oblazioni delle contravvenzioni marittime").

    Art. 1238 c.nav. · Art. 1242 c.nav. · Art. 1243 c.nav. · Art. 1247 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1239 · fonte del testo

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