Art. 162 c.p. — Oblazione nelle contravvenzioni
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[1]((Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
[2]Il pagamento estingue il reato)).
Testo in vigore dal 18 novembre 1945 al 28 giugno 1961
