Corte costituzionale

Sentenza n. 340/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25

gennaio 1991 dal Pretore di Torino nei procedimenti penali riuniti a

carico di Paladino Giuseppe, iscritta al n. 363 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuliano

Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del processo penale a carico di Paladino Giuseppe,

persona riguardo alla quale era stata accertata un'infermità di

mente tanto al momento dei fatti contestati quanto nel corso del

processo, infermità tale da non porlo in grado di partecipare

coscientemente al processo ma non coincidente con l'incapacità

d'intendere e di volere, il Pretore di Torino, con ordinanza del 25

gennaio 1991 - premesso che, non essendo l'infermità sopravvenuta al

fatto, gli era precluso disporre la sospensione del processo - ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 70 e 71 del

codice di procedura penale, nella parte in cui, "limitando alla sola

ipotesi dell'infermità sopravvenuta la previsione della sospensione

del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato tale da

impedirne la partecipazione cosciente allo stesso, escludono la

possibilità di sospensione nell'ipotesi d'infermità già

sussistente nel momento in cui fu commesso il reato e successivamente

protrattasi, allorché la stessa non comporti anche l'esclusione

della capacità d'intendere e di volere dell'imputato".

Richiamata la Relazione al progetto definitivo del codice e la

sentenza costituzionale n. 23 del 1979, il giudice a quo ravvisa

nella normativa denunciata: per un verso, contrasto con il principio

di eguaglianza per l'irragionevole disparità di trattamento fra chi

sia affetto da infermità di mente sopravvenuta che lo renda incapace

di partecipare coscientemente al processo e chi in tale situazione si

trovi al momento del processo a causa di infermità già presente al

momento del fatto, ma tale da non escluderne la capacità di

intendere e di volere: in entrambi i casi il processo si svolge nei

confronti di soggetto processualmente incapace ma, mentre nel primo

caso ne è prescritta la sospensione, nel secondo il processo deve

necessariamente proseguire, pur potendo concludersi (non essendo

l'imputato incapace di intendere e di volere) con una sentenza di

condanna; per un altro verso, violazione del diritto di difesa,

perché si impone la celebrazione di un processo nei confronti di

soggetto processualmente incapace che all'esito del giudizio potrebbe

subire una decisione di condanna.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Rileva l'Avvocatura come, nonostante la lettera della legge e le

parole della Relazione al progetto preliminare sembrerebbero

circoscrivere la sospensione del processo all'ipotesi di infermità

sopravvenuta al fatto, il costante richiamo della detta Relazione

alla sentenza n. 23 del 1979, da intendere come "riferimento

'recettizio'", e la ratio garantista che connota la nuova disciplina,

rendono evidente che in tutti i casi in cui l'incapacità processuale

"non si colleghi ad un vizio totale di mente, ma ad un'infermità

solo parziale, che, come nella specie, impedisca una "partecipazione

cosciente al processo", venendo meno l'esigenza esplicitata dal

legislatore di evitare l'interferenza con la disciplina sostanziale

della infermità mentale, non ha più alcun senso distinguere tra

incapacità originaria e incapacità sopravvenuta, dovendo comunque,

in tale ipotesi, procedersi a perizia e, se del caso, alla

sospensione del processo". Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale nella parte in

cui, "limitando alla sola ipotesi della infermità sopravvenuta la

previsione della sospensione del procedimento penale per infermità

mentale dell'imputato, tale da impedirne la partecipazione cosciente

allo stesso, escludono la possibilità di sospensione nell'ipotesi

d'infermità già sussistente nel momento in cui fu commesso il reato

e successivamente protrattasi, allorché la stessa non comporti anche

l'esclusione della capacità d'intendere e di volere dell'imputato".

In punto di rilevanza il giudice a quo osserva che si trova a

procedere nei confronti di persona imputabile, affetta da infermità

mentale inquadrabile nella figura del vizio parziale di mente di cui

all'art. 89 del codice penale, un'infermità che però, in quanto

già sussistente al tempus commissi delicti, non può comportare la

sospensione del processo per non essere sopravvenuta al fatto.

In punto di non manifesta infondatezza, deduce che le norme denunciate contrastano con il principio di eguaglianza e con il diritto di

difesa dell'imputato. L'art. 3 della Costituzione sarebbe vulnerato

per l'irragionevole disparità di trattamento ravvisabile tra chi sia

affetto da infermità di mente sopravvenuta non coincidente con la

totale incapacità di intendere e di volere che lo renda incapace di

partecipare coscientemente al processo e chi si trovi in un'identica

situazione al momento del processo a causa di infermità già

esistente al momento del fatto: pur in presenza in entrambi i casi di

un soggetto che non è in grado di partecipare coscientemente al

processo, solo nel primo caso è prescritta la sospensione; e ciò

nonostante che il processo possa concludersi con una sentenza di

condanna.

Il rispetto dell'art. 24, secondo comma, resterebbe compromesso

imponendosi la celebrazione di un giudizio nei confronti di soggetto

processualmente incapace verso il quale potrà essere pronunciata

anche sentenza di condanna.

2. - Pure se il giudice a quo ha sottoposto al vaglio della Corte

sia l'art. 70 sia l'art. 71 del codice di procedura penale il petitum

da lui effettivamente perseguito comporta che una soltanto delle

disposizioni denunciate resti effettivamente coinvolta nelle censure

di illegittimità. Più precisamente, il primo comma dell'art. 70, da

cui scaturisce il presupposto per l'operatività del regime

concernente non soltanto la sospensione del processo ma anche

l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'accertamento della

infermità mentale impeditiva di una cosciente partecipazione

dell'imputato al processo; una disciplina che trova applicazione

anche durante la fase delle indagini preliminari, fase in ordine alla

quale sono dettate disposizioni ora comuni all'infermità

sopravvenuta nel corso del vero e proprio processo (art. 71, primo

comma, 72, 73) ora specifiche per la fase antecedente l'inizio

dell'azione penale (art. 70, terzo comma, 71, quarto comma).

Ne consegue che, risultando l'art. 71 del codice di procedura

penale erroneamente evocato nel processo a quo potendo l'assetto

normativo divisato dall'ordinanza di rimessione essere realizzato

solo sopprimendo dall'art. 70, primo comma, del codice di procedura

penale le parole "sopravvenuta al fatto", la relativa questione deve

essere dichiarata inammissibile.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 70,

primo comma, del codice di procedura penale è, invece, fondata.

L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'atto di intervento per il

Presidente del Consiglio dei ministri, invoca il rigetto della

questione; e ciò in quanto, nonostante la lettera della legge

sembrerebbe riservare la sospensione del processo all'ipotesi

d'infermità sopravvenuta al fatto, la ratio garantista che connota

la disciplina e l'insistito riferimento della Relazione al progetto

preliminare alla sentenza n. 23 del 1979, renderebbero evidente come

in tutti i casi in cui l'impossibilità di partecipare coscientemente

al processo non derivi da un vizio totale di mente ma da

un'infermità soltanto parziale, non avrebbe più senso distinguere

tra incapacità originaria e incapacità sopravvenuta, dovendo

comunque procedersi a perizia e, se del caso, alla sospensione del

processo. La tesi non può essere condivisa.

Circa la riferibilità della fattispecie prevista dall'art. 70 del

codice di procedura penale esclusivamente all'ipotesi di infermità

di mente sopravvenuta e non anche all'infermità di mente sussistente

al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento, proprio

la sentenza n. 23 del 1979, che ebbe a decidere in ordine alla

legittimità dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930,

vale a far ritenere non attendibile la linea interpretativa, proposta

dall'Avvocatura Generale dello Stato. Infatti, può anche qui

ripetersi che "la diversità di disciplina, riservata, nel sistema

della legge, alle due situazioni", è resa evidente "dall'espressa

esclusione della sospensione del processo nei casi in cui il giudice

debba pronunciare sentenza di proscioglimento (compresa, quindi,

quella per incapacità di intendere e di volere)". Il fatto che nel

sistema del nuovo codice condizione perché il processo venga sospeso

non è la totale incapacità di intendere e di volere ma

l'impossibilità per l'imputato di partecipare coscientemente al

processo non vale a mutare i termini del problema, comunque

risultando il ricorso all'istituto della sospensione condizionato

alla sopravvenienza della infermità.

4. - L'interpretazione delle norme denunciate appare, del resto,

perfettamente in consonanza rispetto a quanto emerge dai lavori

preparatori del nuovo codice di procedura penale.

La fattispecie dell'imputato "che per infermità mentale

sopravvenuta al fatto non sia in grado di partecipare coscientemente

al processo", prevista quale ipotesi di sospensione del processo

stesso, ha la sua genesi nel Progetto del 1978 (art. 74) ove la

sospensione resta comunque subordinata alla condizione che "non debba

essere pronunciata sentenza di proscioglimento" (art. 75, primo

comma).

A sua volta, l'art. 67 del Progetto preliminare del 1988, nel

riprodurre l'inciso "infermità mentale sopravvenuta al fatto" da cui

deriva l'impossibilità per l'imputato "di partecipare coscientemente

al processo" (art. 67), prevede la sospensione del processo stesso

"sempreché non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento"

(art. 68). L'essere riservato all'infermità soltanto nunc il ricorso

all'istituto della sospensione fu dettato dallo scrupolo del

legislatore delegato di evitare "che la mancata distinzione tra

infermità 'sopravvenuta' ed infermità 'originaria' finisse per

provocare una sensibile alterazione della stessa disciplina

sostanziale dell'infermità mentale" (v. Relazione al progetto

preliminare, p. 53). Uno scrupolo puntualmente condiviso dalla

Commissione parlamentare che nel suo parere (p. 40) propose "di

ritornare alla formula dell'art. 88 del codice attuale, il quale fa

riferimento allo 'stato di infermità mentale tale da escludere la

capacità di intendere e di volere'": e ciò per il pericolo, i'nsito

nel nuovo precetto, di dar luogo, "per la discrezionalità che

l'accompagna", pure "a situazioni peggiorative rispetto a quanto

consentito dall'art. 88" del codice di procedura penale del 1930.

L'intento del legislatore delegato rivolto a ricomprendere, senza

possibilità di equivoci, nell'ambito dell'istituto della sospensione

le sole ipotesi di infermità sopravvenuta emerge in modo

assolutamente univoco dalla Relazione al testo definitivo (p. 171)

che, pur insistendo sulla necessità di utilizzare la nuova formula

"non sia in grado di partecipare coscientemente al processo",

ribadisce l'immutato regime in ordine alla sopravvenienza

dell'infermità quale disciplinata dal codice abrogato. Il tutto in

un contesto normativo volto a contemperare "le garanzie

dell'autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale" (v.

ordinanza n. 298 del 1991), così da evitare "anche rischi di

comportamenti simulatori", attraverso "un paradigma procedimentale

utilizzato anche in tema di riesame della pericolosità" (v., ancora,

ordinanza n. 298 del 1991).

5. - Se l'interpretazione della norma denunciata non può essere

che quella fatta palese dalla lettera del precetto sottoposto al

vaglio di questa Corte, altrimenti travolgendosi l'univoco

significato espresso da dette norme in funzione di un inespresso

significato ricavabile dal costante richiamo alla sentenza n. 23 del

1979, la disciplina censurata appare palesemente in contrasto con

l'art.24, secondo comma, della Costituzione.

Proprio il richiamo alla indicata decisione della Corte basta a

far ritenere vulnerato il diritto all'autodifesa dell'imputato: una

lesione, peraltro, non ravvisata dalla sentenza n. 23 del 1979 con

riferimento all'art. 88 del codice abrogato solo perché, "risultando

l'imputato incapace di intendere e di volere al momento del fatto, il

procedimento non potrà mai concludersi con una decisione di

condanna", ma ipotizzata dalla stessa sentenza per il caso di

infermità di mente sopravvenuta non accompagnata dalla sospensione

del processo in quanto, non versando l'imputato "in stato di

incapacità di intendere e di volere al tempus commissi delicti,

potrà essere pronunciata, all'esito del giudizio, una sentenza di

condanna, con la conseguente applicazione della pena". Il che,

appunto, si verifica alla stregua dell'art. 70, primo comma, del

codice di procedura penale 1988 nei casi in cui l'infermità di

mente, non coincidente con la totale incapacità di intendere o di

volere, risalga al tempus commissi delicti e perduri nel corso del

procedimento. In una simile ipotesi, non potendo trovare applicazione

la disposizione impugnata, resterebbe precluso l'epilogo consistente

in una decisione di proscioglimento o di non luogo a procedere: non

potendo certo qui ripetersi che "ad una tale condizione psichica del

prevenuto dovrà necessariamente conseguire, salvo che non ricorra

l'applicazione di una formula più favorevole, una decisione di

proscioglimento per difetto d'imputabilità" (v., ancora, sentenza n.

23 del 1979).

Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

70, primo comma, del codice di procedura penale limitatamente alle

parole "sopravvenuta al fatto".

Resta così assorbita l'ulteriore verifica quanto alla conformità

della norma denunciata all'altro parametro costituzionale invocato

dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma,

del codice di procedura penale, limitatamente alle parole

"sopravvenuta al fatto";

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 71 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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