Corte costituzionale

Sentenza n. 281/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17

gennaio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Nicosia nel procedimento penale a carico di Guiso

Salvatore, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso dell'udienza preliminare a carico di Guiso

Salvatore, imputato del delitto di incendio, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia, a seguito di

perizia che aveva concluso nel senso che il Guiso, la cui capacità

di intendere e di volere al momento del fatto era risultata

grandemente scemata ma non esclusa, risultava ora affetto da demenza

arteriosclerotica post-apoplettica che impediva la sua cosciente

partecipazione al processo, disponeva la sospensione del procedimento

a norma dell'art. 71 del codice di procedura penale.

Successivamente, venivano ordinati periodici accertamenti peritali

sulla capacità dell'imputato, dall'ultimo dei quali emergeva che la

malattia mentale ancora in atto era "insuscettibile di evoluzione

benigna" e non richiedeva più "l'espletamento di accertamenti con

cadenza semestrale ai fini della sua comprensione clinica ed ai fini

della valutazione della sua incidenza ad una cosciente partecipazione

da parte dell'imputato al processo".

Con ordinanza del 17 gennaio 1995 il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Nicosia ha allora sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 71 del codice di

procedura penale, "nella parte in cui prescrive che il giudice

obbligatoriamente disponga la sospensione del procedimento", nonché,

in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 72 dello stesso codice, "nella parte in cui

prevede che il giudice obbligatoriamente disponga accertamenti

peritali sullo stato di mente dell'imputato a ogni successiva

scadenza di sei mesi".

Relativamente alla prima questione, osserva il giudice a quo che

la sospensione del procedimento, così come disciplinata dall'art. 71

del codice di procedura penale si risolve per l'imputato in un

impedimento, a tempo indeterminato, all'attuazione del diritto

costituzionalmente garantito di ottenere una pronuncia in merito alla

sua responsabilità penale e ad essere giudicato in tempi ragionevoli

(si cita la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo, ratificata dallo Stato italiano con legge 4 agosto 1955,

n. 848); per di più in una situazione che, data l'insuscettibilità

di miglioramento della malattia, finisce per risolversi in una

sospensione sine die.

Donde la violazione dell'art. 3 della Costituzione, "in quanto

paradossalmente una normativa dettata per una maggiore tutela di

determinati soggetti finisce per determinare un'ingiustificata

disparità di trattamento tra colui che è in grado di partecipare

coscientemente al processo e colui che non lo è". Nei riguardi di

quest'ultimo la situazione di stasi processuale non ha modo di essere

rimossa, quando, invece, il procedimento potrebbe "proseguire nei

confronti del curatore speciale che già rappresenta l'incapace ai

fini dell'impulso probatorio, né si vede quale sia la ragione per

cui non dovrebbe rappresentarlo, processualmente, a tutti gli

effetti".

Risulterebbe vulnerato pure l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, bloccandosi "irrazionalmente" - con la preclusione di

ogni difesa per l'interessato ed in mancanza di prefissione di

scadenze temporali - il diritto tutelato da tale precetto

costituzionale.

Sarebbe, infine, compromessa l'osservanza dell'art. 112 della

Costituzione, risultando l'obbligo di esercizio dell'azione penale

"di fatto neutralizzato da una sospensione del processo che contiene

in sé la certezza della sua illimitata durata".

In ordine alla seconda questione, il rimettente ravvisa nel

sistema dell'art. 72 del codice di procedura penale, nella parte in

cui dispone la reiterazione della perizia sullo stato di mente con

cadenze semestrali, nel caso di infermità mentali insuscettibili di

miglioramento, violazione dell'art. 97 della Costituzione, gravandosi

inutilmente l'erario che deve anticipare le spese occorrenti per la

perizia.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, rileva

l'Avvocatura come tale diritto debba intendersi in funzione dello ius

libertatis che risulta, certo, tutelato da una norma che impedisce di

pronunciare condanna nei confronti di un soggetto che non sia in

grado di difendersi; in relazione all'assunta violazione del

principio di eguaglianza, come tale principio non escluda trattamenti

differenziati quando diverse siano le situazioni: una

differenziazione sicuramente non irrazionale considerate le

condizioni di salute dell'imputato ed il suo diritto di difendersi;

quanto, infine, al contrasto con l'art. 112 della Costituzione, che

l'obbligo di esercizio dell'azione penale non è impedito dalla

sospensione del procedimento per la tutela del diritto di difesa.

Relativamente alla questione incentrata sull'art. 72 del codice di

procedura penale, l'Avvocatura deduce che la norma di legge

disciplina l'id quod plerumque accidit e che il disporre la

sospensione obbligatoria o facoltativa rientra nella discrezionalità

del legislatore insindacabile in sede di legittimità. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Nicosia dubita, in riferimento agli artt. 3,

24, secondo comma, e 112 della Costituzione, della legittimità

dell'art. 71 del codice di procedura penale, nella parte in cui

prescrive che il giudice debba disporre la sospensione del

procedimento quando, a seguito degli accertamenti previsti dall'art.

70 dello stesso codice, risulta che lo stato mentale dell'imputato è

tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo pure quando

la malattia da cui è affetto l'interessato è di natura

irreversibile. Sospetta d'illegittimità, inoltre, questa volta in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, l'art. 72 del codice di

procedura penale, nella parte in cui prescrive che il giudice sia

tenuto a provvedere a scadenze semestrali ad accertamenti sullo stato

di mente dell'imputato successivamente alla sospensione del

procedimento anche quando risulti che la malattia da cui è affetto

l'imputato è irreversibile.

2. - Le questioni sono state sollevate nel corso dell'udienza

preliminare a carico di persona che, imputabile al momento del fatto,

era successivamente risultata in tale stato di mente da impedire la

sua cosciente partecipazione al procedimento. Disposta la sospensione

del processo a norma dell'art. 71, primo comma, del codice di

procedura penale, erano stati espletati i periodici accertamenti

sullo stato mentale dell'imputato, dall'ultimo dei quali era emerso

che la malattia, ancora in atto, non era suscettibile di evoluzione

tanto che il perito aveva segnalato l'inutilità di richiedere

ulteriori verifiche ai fini della valutazione della possibilità che

in futuro il prevenuto potesse partecipare coscientemente al

processo.

Di qui la violazione dei parametri costituzionali invocati: del

principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di

trattamento fra chi è in grado e chi non è in grado di partecipare

coscientemente al processo, una disparità ovviabile solo consentendo

al curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 71, secondo comma,

del codice di procedura penale, nei casi in cui l'impossibilità di

partecipare coscientemente al processo venga accertata come

irreversibile, di rappresentare processualmente l'imputato "a tutti

gli effetti"; del diritto di difesa, precludendosi all'imputato la

possibilità di essere giudicato; del principio di obbligatorietà

dell'azione penale, il cui esercizio resterebbe di fatto compromesso

dalla certezza della "illimitata durata del processo".

Relativamente poi all'art. 72 del codice di procedura penale, il

vulnus arrecato al principio del buon andamento della pubblica

amministrazione deriverebbe dall'inevitabile dispendio di mezzi

conseguente all'obbligo di espletare periodicamente accertamenti

sullo stato di mente dell'imputato anche quando risulti in modo

inconfutabile l'impossibilità che egli possa in futuro essere in

grado di partecipare coscientemente al processo.

3. - Le questioni non sono fondate.

Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 71,

primo comma, del codice di procedura penale, una delle disposizioni

che delineano il trattamento normativo delle anomalie mentali che si

manifestano nel corso del procedimento penale, va anzitutto rimarcata

l'accentuazione del profilo della tutela della difesa personale

perseguita dal codice di procedura penale del 1988, resa evidente, in

primo luogo, dal richiedere la norma ora denunciata quale presupposto

per la sospensione del processo uno stato mentale che non consente

all'imputato di partecipare coscientemente al processo stesso, e non,

come era invece nelle previsioni del codice abrogato, lo stato di

infermità di mente tale da escludere la capacità di intendere e di

volere: ferma restando nel sistema del codice vigente - quale

condizione ostativa alla sospensione - la presenza di elementi che

debbano portare ad una pronuncia di proscioglimento o di non luogo a

procedere. Una previsione, quest'ultima, resa ancor più

significativa in forza della dichiarazione di illegittimità

dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale, derivante

dalla sentenza n. 340 del 1992 limitatamente alle parole

"sopravvenuta al fatto". Ed infatti l'inciso scaturito dalla

decisione della Corte preclude la possibilità che una persona

inferma di mente al momento del fatto ma la cui infermità non

coincida con la totale incapacità di intendere e di volere possa

essere sottoposta ad un procedimento penale che può concludersi con

una sentenza di condanna nonostante la sua incapacità di partecipare

coscientemente al processo.

E proprio in conseguenza dell'ampliamento dei presupposti per la

sospensione del processo, nel nuovo sistema si prevede che quando vi

è ragione di dubitare dello stato mentale dell'imputato il giudice

debba disporre, anche d'ufficio, perizia (art. 70); ed è prescritto,

altresì (art. 71, primo comma), che solo a seguito degli

accertamenti disposti possa essere adottato il provvedimento

sospensivo; ulteriori accertamenti devono, poi, essere compiuti a

scadenze periodiche al fine di accertare la permanenza

dell'infermità mentale (art. 72, primo comma). Va ordinata perciò

la revoca della sospensione non appena risulti che lo stato mentale

dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al processo

oltre che nei casi in cui nei confronti dell'imputato deve essere

pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere

(art. 72, secondo comma). Sempre risultando possibile, a tale ultimo

riguardo, per il giudice assumere le prove che possano condurre al

proscioglimento (art. 70, secondo comma, 71, quarto comma), nonché

ogni altra prova richiesta dalle parti quando vi è pericolo per il

ritardo (art. 70, secondo comma), ivi compreso l'incidente probatorio

(art. 70, terzo comma); e risultando altresì possibile, per il

pubblico ministero, compiere gli atti di indagine che non richiedono

la cosciente partecipazione dell'indagato (art. 70, terzo comma). È

inoltre prevista la nomina, con l'ordinanza di sospensione, di un

curatore speciale (art. 71, secondo comma), al quale è anche

attribuito il diritto di richiedere l'assunzione dei mezzi di prova

che possano condurre al proscioglimento dell'imputato e ogni altro

mezzo di prova quando vi è pericolo nel ritardo, nonché la facoltà

di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato e a

quelli cui l'imputato stesso ha facoltà di assistere (art. 71,

quarto comma).

Ne è conseguito, dunque, un assetto informato alla tutela della

libertà di autodeterminazione dell'imputato sia nel corso delle

indagini preliminari sia nel corso del vero e proprio processo,

favorendosi, al contempo, il compimento delle attività acquisitive

in suo favore: in una linea destinata, soprattutto dopo la già

ricordata sentenza n. 340 del 1992, a salvaguardare la posizione di

chi non è in grado di partecipare coscientemente al processo, col

precludere in ogni caso che, perdurando l'infermità, possa essere

pronunciata una decisione di condanna, dalla quale scaturirebbe la

sicura violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione

(v., oltre alla sentenza n. 340 del 1992, la sentenza n. 23 del

1979).

4. - L'individuazione di un sistema così strutturato rende chiara

la non fondatezza delle censure rivolte nei confronti dell'art. 71,

primo comma, del codice di procedura penale.

Quella incentrata sulla violazione del principio di eguaglianza

non è fondata perché non si può equiparare la posizione di chi è

in grado di partecipare coscientemente al processo a quella di chi

invece non lo è. D'altro canto, l'eventualità prospettata dal

giudice a quo di consentire la prosecuzione del processo nei casi di

infermità irreversibile autorizzando il curatore speciale a

rappresentare l'imputato (oltre a profilarsi di dubbia

ammissibilità, non apparendo certo una soluzione costituzionalmente

obbligata), si rivela comunque non in grado di garantire l'autodifesa

soprattutto nell'ambito di quegli atti che richiedono la diretta

partecipazione dell'imputato (si pensi all'interrogatorio e all'esame

ed alle conseguenti facoltà esercitabili al riguardo).

E neanche è ravvisabile una lesione del diritto di difesa,

derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilità che

venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una

persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non

è in grado di difendersi. Fra il diritto di essere giudicato (che

non esclude che all'esito del giudizio venga pronunciata condanna) e

il diritto di autodifendersi deve, infatti, ritenersi prevalente

quest'ultimo (cfr., ancora, sentenza n. 23 del 1979).

Non appare vulnerato neppure il principio di obbligatorietà

dell'azione penale perché, a parte la possibilità per il pubblico

ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70,

terzo comma, del codice di procedura penale, l'esercizio dell'azione

penale è solo sospeso a tutela del diritto costituzionalmente

tutelato all'autodifesa.

5. - Non fondata è, infine, la questione di legittimità

dell'art. 72, primo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 97, secondo comma, della Costituzione.

A parte il rilievo che i periodici accertamenti sullo stato di

mente sono funzionali alla ripresa del processo - auspicata dallo

stesso giudice a quo anche se ritenuta, nella specie considerata, un

evento irrealizzabile - la giurisprudenza di questa Corte è costante

nel senso che il principio del buon andamento e della imparzialità

dell'amministrazione, alla cui realizzazione detto parametro vincola

la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo

riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (v.

sentenze n. 18 del 1989 e n. 86 del 1982), attiene esclusivamente

alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il

loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del

tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale

nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che

costituiscono espressione di tale esercizio (v. sentenza n. 376 del

1993, ordinanza n. 275 del 1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della

Costituzione, dal Tribunale di Nicosia con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 72, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale di

Nicosia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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