Art. 72 c.p.p. — Revoca dell'ordinanza di sospensione

Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. 299 La sospensione e' revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. 299

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

299

La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziche' a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziche' a quello «psicofisico»".

Testo vigente dal 13 aprile 2023

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 289/2011

    Questione infondata
    4 novembre 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 72 del codice di procedura penale, nella parte in cui impone di rinnovare gli accertamenti peritali anche di fronte a situazioni di incapacità irreversibile. Il giudice a quo , secondo quanto si riferisce nell'ordinanza di rimessione, ha già proceduto alla verifica periodica (la seconda) sullo stato di mente dell'imputato tramite accertamento peritale e si trova, sulla base dei suoi esiti, a dover stabilire se l'ordinanza di sospensione del processo debba essere o meno revocata: egli pertanto, nell'attuale fase del procedimento, ha già fatto applicazione della norma censurata, con conseguente difetto di rilevanza della questione. Ciò, peraltro, a prescindere dall'ulteriore rilievo che una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale del solo art. 72 cod. proc. pen. non solo non eliminerebbe, ma rischierebbe addirittura di aggravare l'ipotizzato vulnus del principio di ragionevole durata del processo: unico effetto, infatti, sarebbe quello di escludere l'obbligo degli ulteriori controlli periodici sullo stato di mente dell'imputato dopo la disposta sospensione del procedimento, col risultato di lasciare il procedimento stesso in una condizione di stasi a tempo indefinito e senza la previsione di alcuno strumento per riattivarne eventualmente il corso

    Art. 150 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 72 c.p.p. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 39/2004

    Questione infondata
    26 gennaio 2004

    Le norme di cui agli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale – censurate in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui limitano gli accertamenti sulla persona dell'imputato e i successivi provvedimenti in ordine alla sospensione del procedimento alle sole ipotesi in cui, per infermità mentale, l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, e non prevedono invece l'applicazione della disciplina della sospensione del processo a tutti quei casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l'imputato non sia in grado di partecipare attivamente, esercitando validamente la propria autodifesa – appartengono ad un sistema normativo chiaramente volto a prevedere la sospensione del processo ogni volta che “lo stato mentale“ dell'imputato ne impedisca la cosciente partecipazione. Partecipazione che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell'imputato circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa: con la conseguenza che il processo non può svolgersi non solo quando una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche quando qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato. Non sussiste dunque la denunciata lacuna di tutela del diritto di difesa; e neppure la violazione del principio di eguaglianza, dal momento che il descritto sistema si applica in tutti i casi in cui lo stato mentale dell'imputato ne impedisca la consapevole e attiva partecipazione al processo, senza alcuna ingiustificata disparità di trattamento. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. – In tema di consapevole partecipazione al processo, ricordata la sentenza n. 341/1999, che ha esteso la norma di cui all'art. 119 del codice di procedura penale, che prevede il diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete. – A proposito di infermità mentale, non più necessariamente sopravvenuta nel processo, citata la sentenza n. 340/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 70 c.p.p. · Art. 71 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 19/1999

    Questione inammissibile
    5 febbraio 1999

    È manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 cod. proc. pen., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.. - S. nn. 23/1979, 340/1992, 281/1995.

    Art. 71 c.p.p. · Art. 72 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 345 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 13 aprile 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziche' a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziche' a quello «psicofisico»".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art72 · fonte del testo

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