Art. 166 c.p.p. — Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

Se l'imputato e' interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 116/2009

    Questione infondata
    24 aprile 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. proc. pen. censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che le notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno siano effettuate all'amministratore nominato, contrariamente a quanto sarebbe previsto per il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato. Il rimettente fonda le censure su una interpretazione errata della norma impugnata, che non prende affatto in considerazione l'ipotesi dell'inabilitazione, ma stabilisce solo che, nel caso in cui il processo sia sospeso perché lo stato mentale dell'imputato non ne consente la cosciente partecipazione ex art. 71 cod. proc. pen., le notificazioni devono essere effettuate anche al curatore nominato sulla base di quest'ultima norma. Questa notificazione integrativa è riferibile tanto agli imputati inabilitati quanto a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno. -Sulla manifesta infondatezza per erroneità del presupposto interpretativo v., citate, ordinanze n. 114/2007, n. 130/2006, n. 100/2003.

    Art. 166 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 424 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art166 · fonte del testo

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