Art. 7 c.p.p. — Competenza del pretore
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Il pretore e' competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Il pretore e' inoltre competente per i seguenti reati:
- a)violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice penale;
- b)resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
- c)oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 del codice penale;
- d)violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale;
- e)favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
- f)maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale;
- g)rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- h)omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
- i)violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del codice penale;
- l)furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
- m)truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale;
- n)ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 luglio 1998
