Art. 7 c.p.p. — Competenza del pretore
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Abrogato dal 18 luglio 1998
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Abrogato dal 18 luglio 1998
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul l…
Art. 590 c.p. · Art. 583 c.p. · Art. 7 c.p.p. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 luglio 1998. 215 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il pretore e' competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Il pretore e' inoltre competente per i seguenti reati:
tolto: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice penale;
tolto: b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
tolto: c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 del codice penale;
tolto: d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale;
tolto: e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
tolto: f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale;
tolto: g) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
tolto: h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
tolto: i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del codice penale;
tolto: l) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
tolto: m) truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale;
tolto: n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art7 · fonte del testo
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