Art. 274-bis c.p.c.
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Abrogato dal 18 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Abrogato dal 18 luglio 1998
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 18 luglio 1998. 161 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis.
tolto: Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a se' in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188, 189.
tolto: In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189 al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).
tolto: Alla nullita' derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge, relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161 primo comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art274bis · fonte del testo
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