Art. 66 c.p.p. — Verifica dell'identità personale dell'imputato

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Nel primo atto cui e' presente l'imputato, l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalita' e quant'altro puo' valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalita' o le da' false. L'impossibilita' di attribuire all'imputato le sue esatte generalita' non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorita' procedente, quando sia certa l'identita' fisica della persona. Le erronee generalita' attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 19 ottobre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art66 · fonte del testo

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