Art. 64 c.p.p. — Regole generali per l'interrogatorio

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La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facolta' di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguira' il suo corso.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 6 aprile 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 64 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13939/2025

    26 maggio 2025

    In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp.att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulle risultanze della cd. lista Falciani).

    Art. 64 c.p.p. · Art. 20 Reati tributari · Art. 2 c.p.p. · Art. 63 c.p.p.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 386 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 191/2003

    Questione infondata
    4 giugno 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi prescritti debbano essere dati all'imputato anche in sede di esame dibattimentale. Risultano, infatti, possibili letture del sistema diverse da quella posta a base della prospettata questione, e tali da vanificare la premessa su cui essa si radica, potendosi legittimamente far leva, al di là di elementi di carattere formale, su di una interpretazione che consente di rendere applicabile la disciplina degli avvisi anche all'istituto dell'esame, sul presupposto dell'esistenza di una consistente serie di dati sostanziali che depongono per l'appartenenza dei due atti processuali – l'interrogatorio, da un lato, e l'esame, dall'altro – ad un medesimo 'genus'.

    Art. 64 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 197-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 215/2002

    Altra decisione
    23 maggio 2002

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio del coimputato anche rispetto a posizioni altrui e non consente la sua sostanziale equiparazione al testimone, legittimando l'introduzione della contestazione a fini probatori. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge 1° marzo 2001, n. 63 ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare con riferimento alle ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone, sicché il giudice rimettente deve verificare se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio 'a quò.

    Art. 64 c.p.p. · Art. 503 c.p.p. · Art. 513 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 138/1983

    Questione inammissibile
    16 maggio 1983

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 cod. proc. pen. sollevata dal Pretore di La Spezia, con ordinanza 9 giugno 1976, in riferimento all'art. 107, terzo comma, Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO…

    Art. 64 c.p.p. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (15)

Se ne mostrano 10 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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