Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1994

dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Marani

Clarisca ed altri, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un dibattimento a carico di persone imputate del

reato di cui all'art. 220, primo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, in relazione all'art. 49 dello stesso regio decreto, il

Pretore di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 63 del codice

di procedura penale, "nella parte in cui non ricomprende il curatore

fallimentare fra i soggetti indicati nel primo comma di tale norma

quali destinatari delle dichiarazioni indizianti di una persona non

imputata o non indiziata".

In punto di rilevanza il giudice a quo osserva che la prova del

reato contestato si fonda sulla deposizione testimoniale del curatore

e sui verbali di dichiarazioni a lui rese dagli imputati, la cui

utilizzabilità resterebbe esclusa - non rientrando i detti verbali

nella previsione di cui all'art. 237 del codice di procedura penale -

ove la norma denunciata venisse dichiarata costituzionalmente

illegittima, "quanto meno perché" le dichiarazioni sono state "rese

senza l'avviso e l'invito di cui all'art. 63 c.p.p.".

Relativamente alla non manifesta infondatezza, il rimettente

premette che nel sistema del nuovo codice le prove orali si formano

al dibattimento, eccezionale rivelandosi l'acquisizione e

l'utilizzazione di verbali di dichiarazioni. La possibilità di

acquisire e di utilizzare dichiarazioni di una persona attraverso la

deposizione testimoniale di altra persona - la c.d. testimonianza

indiretta - trova, poi, specifici limiti nell'art. 195 del codice,

mentre le dichiarazioni comunque rese dall'imputato o dall'indagato

"nel corso del dibattimento" (recte, "nel corso del procedimento")

non possono formare oggetto di testimonianza; una disciplina

completata dall'art. 63 dello stesso codice a norma del quale "se una

persona non imputata o indiziata rende all'autorità giudiziaria o

alla polizia giudiziaria dichiarazioni da cui emergano indizi di

reità a suo carico deve essere interrotto l'esame, avvertito

(l'indagato) che possono essere svolte indagini nei suoi confronti e

invitato a nominare un difensore", mentre "le precedenti

dichiarazioni non possono essere utilizzate a fini di prova (ma solo

quale indizio di reato)".

Dall'assetto ora delineato emerge che se una persona riferisce ad

altri fatti costituenti reato questi possono essere oggetto di

testimonianza; quando tali fatti vengano riferiti all'autorità

giudiziaria o alla polizia giudiziaria, "in qualunque sede ciò

avvenga" trova applicazione l'art. 63. Il tutto perché ben diverse

sono le due situazioni: nell'un caso le rivelazioni sono

volontariamente rese; nell'altro costituiscono adempimento di un

"obbligo giuridico" o comunque scaturiscono da "situazioni in cui la

persona venga in contatto per motivi d'ufficio con soggetti

qualificati che rivestono la qualifica di P.U.".

Che il curatore possa deporre relativamente a fatti costituenti

reato a lui rivelati dal fallito non risulta oggetto di alcun divieto

nell'ambito del vigente codice di rito (l'art. 62 si riferisce alle

dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento, l'art. 63 si

riferisce alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla

polizia giudiziaria; donde l'impossibilità di chiamare in causa la

sentenza costituzionale n. 69/1984), con conseguente equiparazione

delle dichiarazioni del fallito a quelle rese a un terzo pur essendo

tali dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento giudiziario,

ad un pubblico ufficiale, davanti al quale il fallito ha l'obbligo di

presentarsi a norma dell'art. 49 della legge fallimentare.

Di qui la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione perché

mentre, da un lato, si consente l'utilizzazione delle dette

dichiarazioni al di fuori di ogni garanzia difensiva, dall'altro

lato, si detta un regime differenziato rispetto alle dichiarazioni

rese al giudice civile, assoggettate alla disciplina di cui all'art.

63 del codice di procedura penale perché rese ad autorità

giudiziaria. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Bologna dubita, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 63 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non comprende tra i soggetti

destinatari delle "dichiarazioni indizianti" - con la conseguente

applicabilità della disciplina ivi prevista nei confronti

dell'imputato e della persona sottoposta alle indagini - oltre

all'autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria, anche il

curatore del fallimento.

Più precisamente, nel corso di un procedimento penale ove era

stato contestato agli imputati il reato di cui all'art. 220, primo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art.

49 dello stesso regio decreto, perché, dichiarati falliti, si

allontanavano dalla propria residenza senza l'autorizzazione del

giudice delegato al fallimento, il giudice a quo, premesso che la

prova di detto reato si fonda sulla deposizione del curatore

fallimentare e sulle dichiarazioni a lui rese dagli imputati,

l'utilizzabilità delle quali resterebbe esclusa - donde la rilevanza

della questione - ove le stesse venissero assoggettate al regime

previsto dall'art. 63, primo comma, del codice di procedura penale,

ha ravvisato violazione del principio di eguaglianza per

l'ingiustificata disparità di trattamento, nonostante la

"sostanziale omogeneità" di situazioni, "fra le dichiarazioni rese

da una parte al giudice civile in sede di interrogatorio formale",

alle quali sarebbe riferibile la disciplina dettata dalla norma

denunciata, e quelle rese dal fallito al curatore che possono essere

utilizzate sia in quanto tali sia attraverso la deposizione dello

stesso curatore; nonché lesione del diritto di difesa dell'imputato

su cui grava l'obbligo giuridico di rendere al curatore del

fallimento dichiarazioni da cui potrebbe scaturire la prova del

commesso reato.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 69/1984, ha già esaminato

un'analoga questione, peraltro, più correttamente incentrata

sull'art. 49 della legge fallimentare (chiamato in causa in quanto,

oltre a prevedere l'obbligo di residenza del fallito, fa carico al

fallito stesso di presentarsi personalmente al giudice delegato, al

curatore e al comitato dei creditori ogni qualvolta venga convocato),

denunciato nella parte in cui non prevede che il curatore, nel

procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le

disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78, ultima

parte, 304, secondo e terzo comma, 304-bis, 304- ter e 304-quater del

codice di procedura penale del 1930; e ciò nonostante

"l'interrogatorio miri ad acquisire dati che possono rilevare anche

al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità penali".

In tale occasione la Corte non ritenne violati né il principio di

eguaglianza né il diritto di difesa, definendo le censure proposte

basate "su un'identità di posizione tra l'imputato e il fallito"

assolutamente insussistente "perché l'interrogatorio del fallito

opera fuori dell'istruzione penale, per la quale l'art. 304, quarto

comma, del codice di procedura penale, novellato con la riforma del

1969, non manca di avvertire che nel corso dell'istruzione formale le

dichiarazioni rese in assenza del difensore prima dell'assunzione, da

parte dell'interrogato della qualità di imputato, non possono essere

utilizzate". Non si omise, peraltro, di precisare che se "tali

dichiarazioni non possono essere utilizzate, a fortiori non debbono

essere utilizzate le dichiarazioni rese dal fallito (sia esso

imputato oppur no) al curatore", considerato che tale soggetto "non

è da qualificare neppure ufficiale di polizia giudiziaria".

3. - Il rimettente ha contestato la riferibilità di tale decisum

al sistema del nuovo codice di procedura penale perché "l'attuale

codice sembra consentire la deposizione testimoniale del curatore

sulle dichiarazioni del fallito non potendo trovare applicazione,

neppure in via analogica, l'art. 62 c.p.p., che si riferisce alle

dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento, né l'art. 63 c.p.p.

che si riferisce alle sole dichiarazioni rese all'autorità

giudiziaria e alla polizia giudiziaria".

Ma, in tal modo, il giudice a quo, oltre a deviare dal petitum

effettivamente perseguito, diretto all'annullamento, nella parte

sopra indicata, dell'art. 63 (un precetto rigorosamente attestato

alla disciplina delle "dichiarazioni indizianti"), perviene ad una

soluzione interpretativa che non trova alcun riscontro normativo nel

raffronto tra il trattamento riservato alle dichiarazioni di persona

non imputata nell'abrogato e nel vigente codice di rito.

4. - L'art. 304 del codice di procedura penale del 1930, quale

risultante a seguito delle sostituzioni operate dall'art. 8 della

legge 5 dicembre 1969, n. 932, oltre a prevedere che, qualora nel

corso dell'interrogatorio di persona non imputata che non abbia

nominato un proprio difensore emergano indizi di reità a carico

dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale,

che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata

contro di lui, contempla, poi, un regime di assoluta

inutilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese,

riferibile anche agli atti della polizia giudiziaria, in forza della

"novellazione" dell'art. 78, secondo comma, dello stesso codice, ad

opera dell'art. 11 della legge n. 932 del 1969.

Il detto regime - beninteso, riferibile esclusivamente

all'interrogatorio - risulta conservato nel sistema del vigente

codice di rito che - sia pure nel diverso contesto scaturente dalla

distinzione tra fase delle indagini preliminari e fase del processo

(e nella conseguente diversa disciplina quanto all'utilizzazione

delle acquisizioni della fase anteriore al dibattimento) - contempla

espressamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona

non imputata ovvero non sottoposta alle indagini dalle quali emergano

indizi di reità a suo carico. Una tale preclusione è, certo,

rigorosamente circoscritta all'imputato ed alla persona sottoposta

alle indagini (v. artt. 60, 61 e 63) secondo un assetto da cui si

ricava l'inutilizzabilità contro il dichiarante delle "precedenti

dichiarazioni" rese davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia

giudiziaria da persona non imputata ovvero non sottoposta alle

indagini; con in più l'assoluta inutilizzabilità delle

dichiarazioni della persona che avrebbe dovuto essere sentita fin

dall'inizio quale imputato o quale persona sottoposta alle indagini

(art. 63, secondo comma). Cosicché è tuttora da ritenere che il

detto regime non è riferibile al fallito relativamente agli atti

della procedura concorsuale, e, più specificamente, all'esame del

curatore, quest'ultimo essendo un soggetto che - può anche qui

ripetersi - "non è da qualificare neppure ufficiale di polizia

giudiziaria".

5. - D'altro canto, il richiamo del rimettente alla ratio

dell'art. 63, individuata nell'esistenza "di una situazione di

obbligo giuridico" o comunque "nell'ambito di situazioni in cui la

persona venga in contatto per motivi di ufficio con soggetti

qualificati che rivestono la qualità di P.U." e da cui deriverebbe

la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, si rivela la

conseguenza di una non rigorosa verifica interpretativa: sia perché

pure al curatore del fallimento è riconosciuta la qualifica di

pubblico ufficiale sia, soprattutto, perché l'essersi evocato un

tertium comparationis individuato sulla base della parificazione, ai

fini previsti dall'art. 63 del codice di procedura penale, tra

autorità giudiziaria e giudice civile e, dunque, tra interrogatorio

dell'imputato o dell'indagato ed interrogatorio formale della parte,

appare una soluzione ermeneutica davvero impropria rispetto ai

principî sia del rito civile sia del rito penale. Il riferimento,

infatti, all'autorità giudiziaria, contenuto nell'art. 63 del codice

di procedura penale, è preordinato al solo fine di ricomprendere

nella nozione di genere non soltanto il giudice penale, ma anche il

pubblico ministero. Mentre non può in essa essere ricondotto il

giudice civile, il quale, pure ove in sede di interrogatorio formale

vengano ammessi dalla parte fatti costituenti reato, non può certo

fare ricorso al regime previsto dalla norma ora denunciata, essendo,

semmai, tenuto, ai sensi dell'art. 331, quarto comma, del codice di

procedura penale - come, del resto, in ogni altra ipotesi in cui

risulti un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile

di ufficio - a redigere ed a trasmettere senza ritardo la denuncia al

pubblico ministero; diviene infatti del tutto impercorribile

l'estensibilità del regime dettato dal più volte ricordato art. 63

del codice di procedura penale, nei confronti di un atto perseguente

finalità probatorie del tutto diverse da quelle proprie del processo

penale, non essendo ricavabile da alcuna norma del rito civile un

principio che imponga al giudice civile di sospendere l'acquisizione

di un atto dell'istruzione probatoria in funzione di esigenze

teleologiche esclusive del processo penale (arg., sia pure

indirettamente, ex artt. 295 del codice di procedura civile, come

sostituito dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e 211

delle norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale).

Un'analoga improprietà risulta dall'avere il giudice a quo

mancato di discriminare l'ipotesi in cui il fallito rivesta la

qualità di indagato da quella in cui, invece, tale qualità non

abbia ancora assunto: con inevitabili riverberi anche in riferimento

alla dedotta violazione del diritto di difesa, soltanto nel primo

caso potendosi profilare ostacoli all'utilizzazione delle

dichiarazioni. Ciò pure alla stregua del già ricordato principio in

base al quale il divieto di esame opera solo con riferimento alle

dichiarazioni rese "nel corso del procedimento" e non genericamente

"in pendenza del procedimento" (v. sentenza n. 237/1993).

6. - Tali precisazioni - se conducono ad escludere ogni contrasto

della norma denunciata con i parametri costituzionali invocati -

consentono di ridurre in più precisi tracciati ermeneutici il

problema riguardante la possibilità di assumere la deposizione del

curatore del fallimento relativamente a fatti risultanti da

dichiarazioni a lui rese dal fallito.

Una simile tematica, su cui ha insistito il giudice a quo, pur non

indicando come oggetto di apposita impugnativa le relative

prescrizioni codicistiche (il che - sia detto per inciso - dimostra

ancora una volta come il vizio denunciato non esorbiti dall'area

dell'art. 63 del codice di procedura penale), non può che ricevere

una soluzione che sia attenta, da un lato, alla posizione del

curatore fallimentare con riferimento alla possibilità di

testimoniare su fatti a lui rivelati dal fallito nel corso del

procedimento fallimentare e, dall'altro lato, alla utilizzazione nel

processo penale, degli atti da cui emergano fatti di rilevanza penale

a carico della persona esaminata proprio in forza delle dichiarazioni

da questa rese al curatore del fallimento.

7. - Quanto a quest'ultimo profilo, dall'interpretazione della

Corte di cassazione emerge come alla relazione del curatore

fallimentare (entro la quale può essere contenuta l'indicazione di

fatti appresi dal fallito) venga riconosciuta la natura di documento

che, a norma dell'art. 234 del codice di procedura penale, può

essere acquisito ed utilizzato come prova. E ciò perché la

relazione non ha origine nel processo penale e non è finalizzata ad

esso, diretta, come risulta, al giudice delegato e non al pubblico

ministero; cosicché, anche se può contenere indicazioni utili ai

fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale,

non costituisce di per sé una notizia di reato e, dunque, non può

essere disciplinata come tale. Del resto, secondo il giudice penale

di legittimità il diritto alla prova non deve essere compresso

creando ipotesi di inutilizzabilità che non trovano sicuro

ancoraggio nella norma processuale e non può ignorarsi che nella

relazione del curatore possono confluire anche accertamenti analoghi

agli atti irripetibili della polizia giudiziaria o del pubblico

ministero che se la relazione non potesse essere acquisita non

avrebbero modo di essere utilizzati a fini probatori.

8. - Relativamente al primo profilo, il richiamo all'art. 62 del

codice di procedura penale che preclude la testimonianza sulle

dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla

persona sottoposta alle indagini non può, certo, coinvolgere le

dichiarazioni rese al curatore. Il divieto, infatti, come questa

Corte ha già avuto occasione di chiarire, presuppone pur sempre "che

le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza de auditu

siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento

di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del

procedimento" (sentenza n. 237/1993). Ed è sicuramente da escludere

(cfr. la più volte ricordata sentenza n. 69/1984) che le

dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel

corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la

procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia

criminis.

Che, poi, possa essere assunta la deposizione del curatore

relativamente a fatti appresi dal fallito è circostanza da valutare

in rapporto all'ambito di operatività degli artt. 62 e 195 del

codice di procedura penale, senza che ciò comporti verifiche

eccedenti l'ordinaria interpretazione delle norme codicistiche, non

trascurando le enunciazioni della giurisprudenza ordinaria che si è

pronunciata nel senso dell'utilizzabilità della testimonianza

indiretta del curatore, secondo uno schema non riconducibile alle

limitazioni derivanti dall'art. 62 del codice di procedura penale.

Il tutto anche considerando che da nessuna disposizione si ricava

un precetto che precluda al curatore di deporre sui fatti appresi

nell'esercizio delle sue funzioni, fermo restando, ove si tratti di

deposizione de relato, l'osservanza delle prescrizioni concernenti la

testimonianza indiretta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 63 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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