Il divieto stabilito dall'art. 62 cod. proc. pen. col prevedere che "le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza", non è affatto assoluto ed illimitato. Come anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha dichiarato, esso opera infatti solo con riferimento a dichiarazioni rese "nel procedimento" e non genericamente "in pendenza del procedimento", e pertanto, ai fini dell'applicabilità della norma, mentre il discrimine temporale della iscrizione della notizia di reato - o del nome della persona cui il reato è attribuito - nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen. non assume di per se alcun rilievo, occorre pur sempre accertare (ed è questo che essenzialmente rileva) che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza "de auditu" siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento. Così circoscritti i limiti entro cui può operare è quindi da escludersi che la norma sia viziata da irragionevolezza o da eccesso di delega, in quanto, posta com'è a tutela della esigenza che le dichiarazioni dell'imputato giungano a conoscenza del giudice attraverso l'esclusivo veicolo della documentazione formale con le garanzie a questa connesse, essa trae origine dalla direttiva dell'art. 2, n. 31 della legge n. 81 del 1987, che vieta l'utilizzazione "agli effetti del giudizio, anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni rese senza l'assistenza della difesa", anche se raccolte sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e trova fondamento nel principio (direttiva n. 33) che impone alla polizia giudiziaria di compilare verbali o comunque di documentare l'attività compiuta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 cod. proc. pen.).
Art. 62 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 111 cost.