Art. 574 c.p.p. — Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili

L'imputato puo' proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali. L'imputato puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali. L'impugnazione e' proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 422/2001

    Altra decisione
    21 dicembre 2001

    Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché verifichi la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 574 e 593, comma 3 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., come modificato dall’art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui non consente all’imputato di proporre appello nemmeno per gli interessi civili avverso la sentenza di condanna a reati, per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria. Infatti, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, l’art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha nuovamente modificato la norma censurata, sancendo la inappellabilità delle sentenze di condanna “per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda”. M.F.

    Art. 18 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 574 c.p.p. · Art. 593 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art574 · fonte del testo

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