Art. 577 c.p.p. — Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
Articolo abrogato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46.
Abrogato dal 9 marzo 2006
Articolo abrogato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46.
Abrogato dal 9 marzo 2006
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La facoltà del difensore di parte civile, secondo quanto disposto dagli artt. 100 e 122 cod. proc. pen. e 37 delle norme di attuazione dello stesso, di proporre, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, l'impugnazione, anche agli effetti penali, prevista dall'art. 577 stesso codice, anche in base a procura speciale rilasciata in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento, non da' luogo a lesione, a scapito dell'imputato contumace, del principio di parità tra le parti. Diversamente da quel che si afferma nell'ordinanza di rimessione, infatti, l'art. 571, primo comma, cod. proc. pen., riconosce espressamente, e in via generale, anche all'imputato che abbia proceduto alla nomina di un procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 122, la facoltà di conferire a tale procuratore la delega all'impugnazione anche in epoca anteriore all'emissione del provvedimento da impugnare. Ne' varrebbe in contrario far richiamo all'art. 571, terzo comma, che prevede un limite speciale al potere di impugnazione con riferimento alla diversa posizione del difensore dell'imputato contumace non munito di procura speciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 100, 122 e 577 cod. proc. pen. e 37 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271). red.: S.P.
Art. 100 c.p.p. · Art. 122 c.p.p. · Art. 577 c.p.p. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto, delle due ordinanze di rimessione con le quali si è inteso sollevarla, la prima risulta motivata solo 'per relationem' ad altro provvedimento e la seconda, di mera trasmissione di atti, è priva degli elementi costitutivi necessari a delimitare il 'thema decidendum' (non potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle norme parametro con quelle impugnate). red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 577 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il…
Art. 577 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.
Non assolve gli oneri prescritti per la rituale instaurazione di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, una ordinanza di rimessione motivata solo 'per relationem' ad altri precedenti provvedimenti e per di più del tutto priva degli elementi costitutivi e necessari a delimitare il 'thema decidendum', non potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle norme parametro con quelle che si vorrebbero impugnare. (Inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate, con le su rilevate carenze, nei confronti degli artt. 425 e 577 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 76, 3, 77 e 112 Cost.).
Art. 425 c.p.p. · Art. 577 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 9 marzo 2006. 28 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La persona offesa costituita parte civile puo' proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art577 · fonte del testo
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