Art. 558 c.p.p. — Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo

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Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1 lettera e) e 556 comma 1, l'imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al pretore unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa. La citazione della persona offesa e' notificata almeno cinque giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista dall'articolo 469, procede al dibattimento a norma dell'articolo 567.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998

Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 375/2005

    Questione inammissibile
    4 ottobre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’art. 558 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione. L’art. 13 suindicato stabilisce che, a differenza di quanto disposto per il rito direttissimo monocratico, all’esito della convalida dell’arresto il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione amministrativa dello straniero dallo Stato, pronunci sentenza di non luogo a procedere, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio: dal momento che il rimettente si trova ancora nella fase della convalida dell’arresto, prodromica alla celebrazione del rito direttissimo, e nell’ordinanza di rimessione non ha specificato né se ha rilasciato il nulla osta all’espulsione né se l’espulsione è effettivamente avvenuta, la rilevanza della questione nel giudizio a quo appare meramente futura ed ipotetica.

    Art. 558 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

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  • Ordinanza n. 206/2005

    Altra decisione
    26 maggio 2005

    Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante: a) l'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e «di conseguenza» l'art. 13, commi 3 e 13, e l'art. 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevedono l'immediata espulsione, con accompagnamento coattivo alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale per i reati di cui ai citati artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, prima che tale procedimento sia definito e indipendentemente dal suo esito, subordinando, altresì, ad autorizzazione del questore il rientro nel territorio dello Stato dell'imputato espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione; b) l'art. 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'automatico rilascio, da parte del giudice, del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione, mediante accompagnamento immediato alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale, in riferimento agli artt. 3, 10, 13 24 e 111 della Costituzione; c) il combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui impediscono, rispetto alla maggior parte dei reati commessi da stranieri espulsi – e comunque rispetto al reato di cui al comma 5-ter dell'art. 14 – che i giudizi direttissimi instaurati davanti al giudice monocratico nei confronti di detti soggetti si concludano con una decisione di merito in riferimento agli artt. 10, 13 (parametro indicato solo in motivazione), 24, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo, è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. Di seguito a tale pronuncia, il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, ha mutato il trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose di illegale rientro e di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui agli artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, trasformandole da contravvenzioni in delitti puniti con la reclusione da uno a quattro anni – configurazione che consente, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., l'applicazione di misure coercitive – fatta eccezione per l'ipotesi dell'ingiustificato trattenimento nel caso di espulsione disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, la quale mantiene l'originaria natura contravvenzionale (commi 2-ter e 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 241 del 2004, aggiunti dalla legge di conversione). Correlativamente, è stata ripristinata – per le ipotesi di ingiustificato trattenimento che hanno assunto connotazione delittuosa – la misura dell'arresto obbligatorio (comma 5-quinquies, terzo periodo, dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 241 del 2004). La decisione della Corte e la novella legislativa dianzi indicate – pur non incidendo direttamente né sulla previsione in forza della quale per i reati considerati si procede con giudizio direttissimo, né sulla disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale – hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi normativi sottoposti a scrutinio di costituzionalità.

    Art. 558 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/2005

    Questione inammissibile
    10 marzo 2005

    Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 558 cod. proc. pen. e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede che per la contravvenzione di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato di cui all'art. 14, comma 5-ter, si procede con rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere, all'atto della convalida, il nulla osta all'espulsione (non ricorrendo le «inderogabili esigenze processuali» di cui all'art. 13, comma 3, a sua volta richiamato dal comma 3-bis) e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a norma dell'art. 13, comma 3-quater, atteso che la presentazione dell'arrestato al giudice del dibattimento 'ex' art. 558 cod. proc. pen. non costituisce provvedimento che dispone il giudizio), in quanto il Tribunale, avendo sospeso il giudizio di convalida dell'arresto e, rilevato che per tale reato non si poteva fare luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, avendo ordinato «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario», si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita. - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza per essersi il giudice remittente spogliato del processo: sentenza n. 223/2004 e ordinanza n. 332/2004.

    Art. 558 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Se ne mostrano 10 su 14, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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