Art. 558 c.p.p. — Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo

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Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1 lettera e) e 556 comma 1, l'imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al ((giudice)) unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa. La citazione della persona offesa e' notificata almeno cinque giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione. Il ((giudice)), se non deve applicare la disposizione prevista dall'articolo 469, procede al dibattimento a norma dell'articolo 567.90

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 243/2022

    Ha colpito questo articolo
    2 dicembre 2022

    La possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa dell'imputato. La scelta del rito deve, in effetti, poter essere effettuata dall'imputato - assistito dal proprio difensore - con piena consapevolezza delle possibili conseguenze sul piano sanzionatorio connesse all'uno o all'altro rito, in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero. ( Precedenti: S. 174/2022 - mass. 44928; S. 146/2022; S. 192/2020; S. 19/2020 - mass. 41591; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 131/2019 - mass. 41347; S. 141/2018 - mass. 40182; S. 273/2014 - mass. 38198). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 24 Cost., gli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, cod. proc. pen., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Gli avvisi disciplinati dalle norme censurate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica - la cui natura è considerata inderogabile dalla giurisprudenza di legittimità -, costituiscono imprescindibili adempimenti cui il giudice è chiamato a dar seguito, nel giudizio direttissimo, in vista dell'esercizio di essenziali prerogative difensive dell'imputato, in una fase caratterizzata da una marcata contrazione dei tempi processuali, che rende non sempre agevole distinguere nettamente la fase preliminare al dibattimento da quella propriamente dibattimentale. Incontestata, pertanto, la natura essenziale del termine a difesa rispetto all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, per cui esso vale unicamente per la prosecuzione della fase dibattimentale del giudizio direttissimo, anziché in vista delle scelte che l'imputato ha la facoltà di compiere sull'accesso ai riti alternativi, lede il parametro evocato perché la scelta dell'imputato di accedere a uno dei riti speciali previsti dalle disposizioni del codice di rito deve raccordarsi con la disciplina particolarmente serrata dei tempi di instaurazione del giudizio direttissimo, senza che ciò possa comportare il sacrificio delle essenziali esigenze difensive dell'imputato sull'altare della speditezza dei tempi processuali. Non può dunque ritenersi che la scelta del rito debba necessariamente avvenire seduta stante e incognita causa , senza cioè un'adeguata ponderazione delle implicazioni che derivano da tale strategia processuale. Proprio al fine della salvaguardia di un imprescindibile spatium deliberandi , il giudice, ove l'imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell'approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell'esercizio, consapevole della scelta sull'accesso al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. ( Precedenti: S. 41/2022 - mass. 44624; S. 68/2021 - mass. 43804; S. 113/2020 - mass. 43326; O. 254/1993 - mass. 19775 ).

    Art. 451 c.p.p. · Art. 558 c.p.p. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 367/2005

    Altra decisione
    4 ottobre 2005

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e, «di conseguenza», dell'art. 17 della «medesima legge» ('rectè: del medesimo decreto legislativo) e dell'art. 558 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudice possa negare il nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di terzi o all'interesse della persona offesa, e non pure per esigenze attinenti al diritto di difesa dell'imputato, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 17 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 558 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 375/2005

    Questione inammissibile
    4 ottobre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’art. 558 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione. L’art. 13 suindicato stabilisce che, a differenza di quanto disposto per il rito direttissimo monocratico, all’esito della convalida dell’arresto il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione amministrativa dello straniero dallo Stato, pronunci sentenza di non luogo a procedere, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio: dal momento che il rimettente si trova ancora nella fase della convalida dell’arresto, prodromica alla celebrazione del rito direttissimo, e nell’ordinanza di rimessione non ha specificato né se ha rilasciato il nulla osta all’espulsione né se l’espulsione è effettivamente avvenuta, la rilevanza della questione nel giudizio a quo appare meramente futura ed ipotetica.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 558 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (17)

Se ne mostrano 10 su 17, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al tolto: pretore aggiunto: giudice unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona … notificata almeno cinque giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione. Il tolto: pretore aggiunto: giudice, se non deve applicare la disposizione prevista dall'articolo 469, procede al dibattimento a norma dell'articolo 567.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art558 · fonte del testo

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