Corte costituzionale

Sentenza n. 453/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/11/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 558, secondo

comma, e 83, quinto comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal Pretore di Ancona -

Sezione distaccata di Jesi, nel procedimento penale a carico di

Martinelli Furio, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del processo penale a carico di Martinelli Fulvio,

imputato di omicidio colposo, il Pretore di Ancona, Sezione

distaccata di Jesi, premesso: che la persona offesa dal reato era

stata resa edotta, mediante citazione notificata il 13 giugno 1991,

della udienza dibattimentale fissata per il successivo 21 giugno; che

il 15 giugno 1991 la stessa persona offesa aveva provveduto a

depositare in cancelleria l'atto di costituzione di parte civile ed

aveva contestualmente richiesto la citazione del responsabile civile;

che all'udienza dibattimentale - reiterata, "per quanto potesse

occorrere, l'avvenuta costituzione" - la parte civile aveva

depositato l'originale della notifica al responsabile civile, facendo

presente "l'impossibilità pratica di procedere alla tempestività

dell'adempimento, anche a fronte della genericità del termine di cui

alla norma'; tutto ciò premesso, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, due questioni di legittimità, da

ritenere "gradatamente rilevanti per questo giudizio in quanto

precludenti la possibilità della parte civile di svolgere la propria

attività e, conseguentemente, la possibilità difensiva del

responsabile civile, una volta che ne fosse dichiarata valida la

citazione". La prima, eccepita dalla parte civile, avente ad oggetto

l'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui "limita a soli cinque giorni precedenti l'udienza

dibattimentale la citazione della persona offesa anche per ciò che

concerne la ritualità della chiamata in giudizio del responsabile

civile"; la seconda, eccepita dal responsabile civile costituitosi in

giudizio, deducendo l'invalidità della sua citazione perché

effettuata prima della costituzione di parte civile, concernente

l'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, "nella parte in cui non

prevede un termine congruo per la citazione del responsabile civile".

Ravvisa il giudice a quo, anzitutto, disparità di trattamento fra

imputato e parte civile: all'uno è riservato un termine minimo di

quarantacinque giorni per la notifica del decreto di citazione,

mentre il termine assegnato all'altra è di soli cinque giorni; in

secondo luogo, violazione del diritto di difesa dell'offeso dal

reato, che ha a disposizione l'"esiguo termine" di cinque giorni, da

ritenere "vanificante, di fatto, di quello menzionato e previsto"

dall'art. 142 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Osserva ancora il

giudice rimettente che la "genericità del termine" per la citazione

del responsabile civile compromette il suo diritto di difesa,

imponendo al giudice, "in assenza di un termine specifico, di

valutare arbitrariamente l'effettiva potenziale esplicazione dalla

facoltà difensiva di tale parte".

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima

serie speciale, del 1991.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Con riguardo alla censura concernente l'art. 558, secondo comma,

in relazione alla dedotta violazione del principio di eguaglianza

derivante dal diverso termine rispettivamente stabilito per

l'imputato e per la persona offesa, l'Avvocatura richiama la

"struttura 'bifasica' impressa dal legislatore alla citazione in

giudizio dinanzi al pretore", conseguente all'assenza dell'udienza

preliminare. In tale quadro, la collocazione della citazione della

persona offesa dopo la scadenza dei termini per la citazione

dell'imputato sarebbe da ritenere del tutto ragionevole, considerando

che il primo termine è fissato anche in funzione della scelta dei

riti di deflazione coinvolgenti il solo imputato. Quanto al termine

assegnato alla persona offesa, la sua brevità si giustificherebbe in

forza della connaturata speditezza del procedimento davanti al pretore. Circa, poi, la pretesa violazione del diritto di difesa della

parte civile, si richiama la sentenza n. 192 del 1991 e la

possibilità per la persona offesa di far valere il suo diritto al

risarcimento del danno davanti al giudice civile.

In relazione, infine, alla denuncia dell'art. 83, quinto comma,

del codice di procedura penale, l'Avvocatura deduce che l'assenza di

una espressa previsione normativa impone all'interprete di

determinare - tenuto conto di fattispecie analoghe - la norma

applicabile in concreto. Norma, nella specie, da individuare

nell'art. 558 riguardante la notifica della citazione alla persona

offesa. Con la conseguente operatività anche dell'art. 465, da

ritenere applicabile al fine di consentire la chiamata in giudizio

del responsabile civile. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, della legittimità di due norme, entrambe

riguardanti il procedimento davanti al pretore: per un verso,

dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, "nel

punto in cui impone un termine di giorni cinque per la citazione

della persona offesa, e non un termine idoneo a consentire la

concreta esplicazione della propria facoltà" e, per un altro verso,

dell'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, "nella parte in cui

non pone, al predetto fine, un termine di notifica per la chiamata in

giudizio del responsabile civile".

Più in particolare, in relazione alla persona offesa, si denuncia

l'esiguità del termine stabilito dalla prima delle norme censurate

"in quanto precludente la possibilità della parte civile di svolgere

la propria attività" essendo previsto in cinque giorni precedenti al

dibattimento il "termine ultimo" per la sua citazione, un termine

assolutamente inadeguato per predisporre la sua difesa, sia perché

tale termine è "vanificante, di fatto, di quello menzionato e

previsto dall'art. 142 disp. att." sia perché, alla stregua del

disposto dell'art. 78, secondo comma, del codice di procedura penale,

l'efficacia della costituzione di parte civile è subordinata alla

notificazione della costituzione stessa alle parti private: con la

conseguenza che nei confronti del responsabile civile l'azione civile

potrà essere esercitata soltanto dalla parte civile costituita e,

quindi, dopo la detta notificazione, mediante la richiesta di

citazione del civilmente responsabile a norma dell'art. 83 del codice

di procedura penale. La previsione di un termine così esiguo

vulnererebbe anche l'art. 3 della Costituzione, risultando

compromesso "il principio di pari condizione della parte civile con

l'imputato", cui, è, invece, "riservato un termine di notifica

minimo di 45 giorni dal decreto di citazione".

Con riguardo al responsabile civile, si denuncia - un'affermazione

formulata in punto di rilevanza ma che coinvolge anche la non

manifesta infondatezza della norma censurata - che, pure ove ne

venisse dichiarata valida la citazione, l'art. 83, quinto comma, nel

prevedere un termine assolutamente generico, può anch'esso ledere il

suo diritto di difesa, "imponendosi al giudicante, in assenza di un

termine specifico, di valutare arbitrariamente l'effettiva potenziale

esplicazione della facoltà difensiva di tale parte".

2. - La prima questione è inammissibile.

Pur dovendo riconoscersi che nell'ambito del processo pretorile il

termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il

dibattimento per la citazione della persona offesa può in taluni

casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile

soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile,

l'assenza di un tertium comparationis ricavabile dal sistema non

consente di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata in

grado di colmare le conseguenze derivanti dall'applicazione del

precetto di cui si censura il contrasto con le norme costituzionali

invocate.

Il richiamo del giudice a quo al termine stabilito per l'imputato

si rivela, infatti, non riferibile all'offeso dal reato, non solo per

l'evidente diversità delle posizioni poste a confronto, ma anche sul

più specifico riflesso che la prescrizione dell'art. 555, terzo

comma, del codice di procedura penale - nella quale si fissa un

termine, è opportuno ricordarlo, più esteso di quello previsto per

la citazione dell'imputato per il dibattimento davanti al tribunale e

alla corte di assise - è strettamente collegata alla facoltà per

l'imputato stesso di richiedere i riti alternativi di deflazione del

dibattimento entro quindici giorni dalla notifica del decreto di

citazione (v. art. 555, primo comma, lettera e) e non è quindi

ragionevolmente estensibile alla persona offesa.

Senza contare che, non rivestendo ancora la persona offesa la

qualità di parte, l'applicazione ad essa dello stesso termine

assegnato all'imputato comporterebbe l'operatività di un identico

regime rispetto a posizioni non omogenee.

Né potrebbe utilmente soccorrere, sempre al fine di colmare

l'ipotizzato vuoto normativo, il ricorso al termine previsto per la

persona offesa dal reato nel procedimento davanti al tribunale ed

alla corte di assise (esteso, in via interpretativa, al responsabile

civile dalla sentenza n. 430 del 1992) perché tale termine finirebbe

con interferire, travolgendola, con la duplicità dei termini

previsti dall'art. 555, con conseguenti riverberi sull'intero assetto

normativo collegato alla citazione delle parti nel processo davanti

al pretore.

Ne deriva che poiché le soluzioni possibili al fine di porre

rimedio al regime predisposto dall'art. 558, secondo comma, del

codice di procedura penale, si profilano come discrezionali, la

scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel

giudizio pretorile non appartiene alla competenza di questa Corte,

dovendo essere affidata al legislatore.

3. - Fondata è, invece, la questione di legittimità dell'art.

83, quinto comma, del codice di procedura penale.

L'assenza per il responsabile civile della previsione di alcun

termine per la sua citazione, da disporre ad opera del giudice su

richiesta della parte civile, lede il suo diritto di difesa sotto un

duplice profilo: in primo luogo, perché, nel concreto, il termine

fissato dal giudice potrebbe rivelarsi incongruo ai fini della

costituzione di tale parte; in secondo luogo, perché, comunque,

resta affidato all'apprezzamento insindacabile del giudice stabilire

se "il responsabile civile sia stato posto in grado di esercitare i

suoi diritti" nel giudizio.

Poiché, peraltro, viene qui in considerazione non un termine

determinato ma esiguo sibbene un termine indeterminato, l'art. 83,

quinto comma, del codice di procedura penale, va ritenuto non

conforme all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede per il procedimento pretorile la determinazione del termine

per il responsabile civile. Nel modello processuale che viene qui in

discorso, d'altra parte, non possono essere utilmente evocate, per

sanare l'indicata lacuna normativa, i rilievi posti a fondamento

della ricordata sentenza n. 430 del 1992, con la quale questa Corte

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una non

dissimile censura riguardante la dedotta, omessa previsione di un

termine dilatorio per la citazione del responsabile civile davanti al

tribunale o alla corte di assise. Infatti, la mancanza nel rito

pretorile dell'udienza preliminare e, dunque, di quella specifica

fase processuale antecedente alla traslatio iudicii nella quale i

soggetti privati diversi dall'imputato possono assumere la qualità

di parti, non consente di fare appello agli indispensabili referenti

normativi offerti dall'art. 425, terzo e quarto comma, del codice di

procedura penale e, soprattutto, dall'art. 133 del testo delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), dalla cui combinata lettura, iscritta nel quadro dei princip/'

generali che assicurano l'armonia del sistema, è possibile pervenire

a quella interpretazione secundum Constitutionem che questa Corte ha

avuto modo di delineare nella sentenza appena richiamata.

Considerato, infatti, che nello schema processuale ordinario che

regola i procedimenti devoluti alla competenza del tribunale e della

corte di assise, tutte le parti private godono dell'identico termine

di comparizione, diviene agevole presupporre che lo stesso termine

valga anche per il responsabile civile che debba essere citato per la

prima volta al dibattimento.

Nel procedimento davanti al pretore, invece, l'unico termine di

comparizione è quello previsto per l'imputato, proprio perché è

l'unica parte che può "esistere" all'atto della emissione del

decreto di citazione a giudizio.

Ciò premesso, rimane tuttavia il problema della individuazione

del precetto a cui fare attualmente capo alla stregua dei princip/'

costituzionali in attesa di un auspicabile intervento legislativo

diretto a riequilibrare l'intero sistema dei termini per la citazione

dei soggetti privati diversi dall'imputato nel processo pretorile.

Ora, la constatazione che la citazione del civilmente responsabile

segue necessariamente alla costituzione di parte civile, non

interferendo in alcun modo con la conformazione binaria della vocatio

in iudicium dell'imputato, consente di rinvenire nell'attuale assetto

normativo - anche considerando il ruolo di civilmente responsabile

per il fatto dell'imputato che il responsabile civile assume - come

unico termine ad esso riferibile quello indicato dall'art. 555. Un

termine, oltre tutto, omogeneo, quanto a posizioni soggettive,

rivestendo il civilmente responsabile, una volta citato - e pure a

prescindere dalla sua costituzione - la qualità di parte.

L'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale deve

pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte

in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel

procedimento pretorile il medesimo termine assegnato all'imputato

dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, quinto

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al

pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555,

terzo comma, dello stesso codice;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Pretore di Ancona - Sezione distaccata di Jesi con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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