Art. 517 c.p.p. — Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

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Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purche' la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore. 65

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 giugno 1994, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1994, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la facolta' dell' imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art, 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell' esercizio dell'azione penale ovvero quando l' imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.

Testo in vigore dal 7 luglio 1994 al 4 gennaio 1996

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 146/2022

    Ha colpito questo articolo
    14 giugno 2022

    Poiché la scelta del rito deve poter essere effettuata dall'imputato con piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero, ragioni di tutela del suo diritto di difesa e del principio di eguaglianza impongono che, di fronte a un mutamento dell'imputazione, sia sempre consentito all'imputato rivalutare la propria scelta alla luce delle nuove contestazioni. ( Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 82/2019 - mass. 41241; S. 141/2018 - mass. 40182; S. 206/2017 - mass. 41470; S. 139/2015 - mass. 38466; S. 273/2014 - mass. 38198; S. 184/2014 - mass. 38050; S. 333/2009 - mass. 34188; S. 265/1994 - mass. 20737, mass. 20738 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli. I principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in ordine al diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in caso di modifica dell'imputazione impongono di eliminare la residua preclusione censurata dal Tribunale di Palermo, riconoscendo all'imputato, anche nel caso di contestazione di reati connessi, la facoltà di chiedere la messa alla prova, già estesa all'ipotesi - del tutto analoga - di contestazione di un fatto diverso. A tale conclusione non è di ostacolo il disposto dell'art. 168- bis , quarto comma, cod. pen., che non esclude la concedibilità della sospensione quando sia contestato più di un reato e, come nella specie, il rito sia astrattamente applicabile a ciascuno di essi; poiché tuttavia l'accentuata vocazione risocializzante dell'istituto in esame si oppone alla possibilità di una messa alla prova "parziale", diversamente da quanto consentito per l'abbreviato, l'imputato sarà tenuto a scegliere se chiedere la sospensione, oppure proseguire il processo nelle forme ordinarie, rispetto a tutti i reati in concorso, compresi quelli oggetto dell'imputazione originaria. Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 237/2012 - mass. 36663, mass. 36664 ).

    Art. 517 c.p.p. · Art. 12 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 82/2019

    Ha colpito questo articolo
    11 aprile 2019

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione. L'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale di Alessandria risulta ormai dovuto, alla luce della sentenza n. 184 del 2014 - per cui, con identica ratio decidendi, lo stesso articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevedeva la facoltà per l'imputato di chiedere il patteggiamento in ipotesi di contestazione "patologica" di una circostanza aggravante - e della sentenza n. 206 del 2017, con la quale è stata estesa la facoltà di proporre richiesta di patteggiamento relativamente al fatto diverso oggetto di nuova contestazione ugualmente "fisiologica", dal momento che fatto diverso e reato connesso, entrambi emersi per la prima volta in dibattimento, integrano evenienze processuali che, sul versante dell'accesso ai riti alternativi, non possono non rappresentare situazioni fra loro del tutto analoghe. La censurata preclusione è inoltre irrazionale, a fronte della sentenza additiva n. 237 del 2012, con la quale, nel caso di contestazione "fisiologica" del reato connesso, si è consentito all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato, il cui "innesto" in sede dibattimentale risulta ben più problematico del patteggiamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 201 del 2016, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 148 del 2004, n. 530 del 1995, n. 497 del 1995, n. 265 del 1994, n. 129 del 1993, n. 316 del 1992, n. 277 del 1990 e n. 593 del 1990; ordinanze n. 309 del 2005 e n. 213 del 1992 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, i procedimenti speciali e i meccanismi di definizione anticipata del procedimento (oblazione), costituiscono modalità di esercizio, e tra le più qualificanti, del diritto di difesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2018, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993 ).

    Art. 517 c.p.p. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 141/2018

    Ha colpito questo articolo
    5 luglio 2018

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede che, contestata nel corso del giudizio dibattimentale una circostanza aggravante fondata su elementi già risultanti dagli atti di indagine, l'imputato abbia facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. A rendere rilevanti le questioni è sufficiente la circostanza che il rimettente abbia chiesto una pronuncia di illegittimità costituzionale volta a consentire all'imputato di presentare al giudice del dibattimento la suddetta richiesta, indipendentemente dalle ragioni per le quali non era stata presentata in precedenza, mentre attiene alla valutazione sulla loro fondatezza stabilire se il giudice può accogliere detta richiesta.

    Art. 517 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 16 giugno 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 18 aprile 2019 — 16 giugno 2022per 3 anni
  3. 12 luglio 2018 — 18 aprile 2019per 9 mesi
  4. 16 luglio 2015 — 12 luglio 2018per 3 anni
  5. 3 luglio 2014 — 16 luglio 2015per un anno
  6. 1 novembre 2012 — 3 luglio 2014per un anno
  7. 24 dicembre 2009 — 1 novembre 2012per 3 anni
  8. 2 gennaio 2000 — 24 dicembre 2009per 10 anni
  9. 4 luglio 1998 — 2 gennaio 2000per un anno
  10. 21 marzo 1998 — 4 luglio 1998per 4 mesi
  11. 4 gennaio 1996 — 21 marzo 1998per 2 anni
  12. 7 luglio 1994 — 4 gennaio 1996per un anno
  13. 24 ottobre 1988 — 7 luglio 1994testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 7 luglio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 giugno 1994, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1994, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la facolta' dell' imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art, 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell' esercizio dell'azione penale ovvero quando l' imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art517 · fonte del testo

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