Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1995 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24

giugno 1994 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a

carico di Palumbo Luigino, iscritta al n. 523 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di contestazione dibattimentale di un reato

connesso effettuata dal pubblico ministero a norma dell'art. 517 cod.

proc. pen., il Tribunale di Macerata, su eccezione del medesimo

pubblico ministero, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 519, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo tale questione

rilevante e non manifestamente infondata per le stesse ragioni già

esposte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 241 del 1992.

Il tribunale remittente precisa in punto di fatto che, in

conseguenza della riferita contestazione suppletiva, il pubblico

ministero aveva depositato una lista testimoniale funzionale

all'esercizio del diritto alla prova in ordine alle nuove ipotesi

criminose, lamentando in tale occasione "l'impossibilità normativa

di esercitare il predetto diritto". Considerato in diritto

1. - È stata sollevata la questione del contrasto con gli artt. 3

e 112 della Costituzione, dell'art. 519, comma 2, cod. proc. pen.,

nella parte in cui non consente al pubblico ministero di esercitare

il diritto alla prova in ordine ai fatti oggetto della contestazione

dibattimentale del reato concorrente regolata dall'art. 517 cod.

proc. pen.

Il giudice a quo osserva che non possono non valere nel caso in

esame gli stessi princìpi che avevano condotto la Corte, con la

sentenza n. 241 del 1992, a dichiarare, tra l'altro,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2, cod. proc.

pen. nella parte in cui, nei casi di contestazione del fatto diverso

a norma dell'art. 516 del medesimo codice, "non consente al pubblico

ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere

l'ammissione di nuove prove".

2. - La questione è fondata.

Come esattamente osservato dal tribunale remittente, la

contestazione del reato concorrente o delle circostanze aggravanti

risultanti nel dibattimento, disciplinata dall'art. 517 cod. proc.

pen., è evenienza che, quanto all'esigenza delle parti di esercitare

il diritto alla prova in ordine all'ampliamento del thema decidendum,

evoca considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte nella citata

sentenza n. 241 del 1992 con riferimento alla contestazione del fatto

diverso effettuata a norma dell'art. 516 del medesimo codice.

Anche nel caso in esame, dunque, se si parte dalla premessa

interpretativa che l'ammissibilità della contestazione

dibattimentale non è affatto subordinata alla presenza di elementi

sufficienti a dare compiuta dimostrazione dei relativi fatti, ma, al

contrario, si raccorda all'emergere di elementi idonei a configurarla

in termini di serietà e concretezza, appare evidente che il diritto

alla prova, assicurato a tutte le parti dall'art. 190 cod. proc.

pen., non può subire, nell'ipotesi considerata dall'art. 517, come

in quella di cui all'art. 516, né preclusioni derivanti dallo stadio

processuale né limitazioni diverse da quelle poste in via generale

dal medesimo art. 190.

Ora, posto che all'imputato, proprio in dipendenza da altro

enunciato della sentenza n. 241 del 1992, è stata assicurata piena

facoltà di prova in ogni caso di nuova contestazione dibattimentale,

appare lesiva del principio di parità delle parti la mancata

previsione della facoltà sia del pubblico ministero sia delle parti

private diverse dall'imputato di chiedere, nei casi regolati

dall'art. 517, l'ammissione di nuove prove.

3. - L'art. 519, comma 2, cod. proc. pen., va perciò dichiarato

costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della

Costituzione (restando con ciò assorbito l'altro parametro

invocato), nella parte in cui, in caso di nuova contestazione

effettuata a norma dell'art. 517 cod. proc. pen., non consente al

pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di

chiedere l'ammissione di nuove prove.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2,

del codice di procedura penale nella parte in cui, in caso di nuova

contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice,

non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse

dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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