Corte costituzionale

Sentenza n. 593/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560, primo

comma, e 517 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 18 giugno 1990 dal Pretore di Massa - sezione distaccata di

Pontremoli nel procedimento penale a carico di Hadovic Safet,

iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale in fase dibattimentale

nel quale, dopo che il P.M. aveva contestato all'imputato la recidiva

specifica infraquinquennale, il difensore di questi aveva formulato

richiesta di giudizio abbreviato, ottenendo al riguardo il consenso

del P.M., il Pretore di Massa - sez. distaccata di Pontremoli -

ritenuto che il processo fosse definibile allo stato degli atti, ma

che l'istanza non fosse accoglibile in quanto avanzata oltre il

termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notifica del

decreto di cui all'art. 555 cod. proc. pen. - ha sollevato, in

riferimento all'art. 24 Cost., una questione di legittimità

costituzionale degli artt. 560, primo comma, cod. proc. pen. e 517

cod. proc. pen., "nella parte in cui non consentono, in caso di

contestazione suppletiva, di rimettere in termini le parti per la

richiesta dell'adozione di un rito abbreviato o comunque di un rito

speciale".

Rilevato che la contestazione suppletiva, elevabile in qualsiasi

momento del dibattimento (art. 517 cod. proc. pen.), può determinare

l'interesse dell'imputato alla scelta di un rito speciale, il giudice

rimettente assume che la preclusione esistente al riguardo violerebbe

il diritto di difesa, che a suo avviso include la garanzia della

lealtà e correttezza nell'esercizio dell'azione penale. Sotto questo

profilo, non dovrebbe consentirsi al P.M. di integrare o modificare

l'accusa dopo che l'imputato non è più in grado di determinare le

sue scelte difensive. Né potrebbe farsi carico a costui di

"prevedere una tale 'strategia accusatoria' del P.M., preoccupandosi

di 'patteggiare' sul rito o sulla pena quando ciò era ancora nelle

sue facoltà".

In tal modo si aderirebbe, invero, ad una "logica intrinsecamente

inquisitoria", per la quale "chi è imputato di un reato deve, per

evitare i rischi delle nuove contestazioni e per usufruire del

beneficio dei riti speciali, confessare l'esistenza di tutte le

circostanze aggravanti e di tutti i reati concorrenti".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite

l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata

infondata.

Gli "interessi" delle parti in ordine alla scelta dei riti

alternativi - osserva l'Avvocatura - sono un fenomeno normativamente

indifferente e non hanno relazione alcuna col diritto di difesa che

è garantito sia in tali riti, sia, a fortiori, nel rito ordinario.

Il legislatore è quindi libero di stabilire specifici momenti che

precludono alle parti ulteriori opzioni sul rito da adottare, nel

quadro di una necessaria regolamentazione delle singole cadenze

processuali. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Massa -

sez. distaccata di Pontremoli, dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 560, primo comma, e 517 cod. proc. pen.,

nella parte in cui non consentono, in caso di contestazione

suppletiva, di rimettere in termini le parti per la richiesta

dell'adozione di un rito abbreviato o comunque di un rito speciale. A

suo avviso, tali norme violerebbero il diritto di difesa (art. 24

Cost.), in quanto ne risulterebbe leso il sopravvenuto interesse

dell'imputato e, per altro verso, il potere del P.M. di elevare nuove

contestazioni quando la scelta di tali riti è ormai preclusa

lederebbe la garanzia di lealtà e correttezza dell'esercizio

dell'azione penale.

2. - La questione non è fondata.

La fissazione del termine di quindici giorni dalla notifica del

decreto di citazione a giudizio come ultima data entro la quale

l'imputato può, nel procedimento pretorile, chiedere il giudizio

abbreviato, è, invero, del tutto coerente ed inscindibilmente

connessa alla logica che presiede all'introduzione di questo istituto

nel nuovo sistema processuale. Come questa Corte ha già avuto modo

di osservare (cfr. sent. n. 277 e ordinanze nn. 361 e 477 del 1990),

l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi che discendono

dall'instaurazione di tale rito speciale - e tra questi, oltre alla

riduzione della pena di un terzo (art. 442, secondo comma), anche la

preclusione per il pubblico ministero ad effettuare contestazioni

nuove o suppletive (art. 441, primo comma) - in tanto rileva, in

quanto egli rinunzi al dibattimento, accettando di essere giudicato

sostanzialmente sulla base degli elementi raccolti dall'organo

dell'accusa - senza partecipare alla formazione della prova in

contraddittorio - e di subire limiti alla proponibilità dell'appello

(cfr. l'articolo 561 e le disposizioni ivi richiamate). L'interesse

dell'imputato trova cioè tutela solo in quanto la sua condotta

consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale, che,

evitando il dibattimento e contraendo le possibilità di appello,

permette di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del

processo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione

del giudizio abbreviato e più in generale dei riti speciali.

Perciò, quando ormai per l'inerzia dell'imputato tale scopo non

può più essere pienamente raggiunto - in quanto si è già

pervenuti al dibattimento - sarebbe del tutto irrazionale consentire

che, ciononostante, a quel giudizio si addivenga in base alle

contingenti valutazioni dell'imputato sull'andamento del processo.

In ciò non può ravvisarsi alcuna violazione del diritto di

difesa, dato che questo nel dibattimento ordinario è pienamente

garantito e non incontra, anzi, i limiti che sono propri del giudizio

abbreviato. Né la possibilità del P.M. di effettuare in tale fase

contestazioni nuove o suppletive può dirsi violatrice del principio

di lealtà e correttezza nell'esercizio dell'azione penale, dato che

tale possibilità è, al contrario, pienamente coerente al ruolo che

nel nuovo processo è assegnato, rispettivamente, alle indagini

preliminari ed al dibattimento: le une, inidonee a formare la prova

in senso proprio; l'altro, sede principale dell'accertamento e non

strumento di verifica di verità storiche già compiutamente

acclarate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 560, primo comma e 517 del codice di procedura penale,

sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di Massa -

sezione distaccata di Pontremoli, con ordinanza del 18 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:593 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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