Art. 484 c.p.p. — Costituzione delle parti

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Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4. (( 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies))

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 217/2009

    Questione infondata
    14 luglio 2009

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420- ter , comma 5, e dell'art. 484, comma 2- bis , cod. proc. pen., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale per la manifesta irrilevanza della questione, sussistendo un nesso di pregiudizialità tra la soluzione della questione sottoposta alla Corte e la decisione del giudizio principale.

    Art. 420-ter c.p.p. · Art. 484 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 89/2008

    Questione infondata
    4 aprile 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420- quater, comma 1, e 484 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati cui il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione di decreto di irreperibilità. Infatti, questione identica alla presente è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 117 del 2007 e non sono indicati motivi di censura nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati. - V. il precedente citato di cui alla sentenza n. 117/2007.

    Art. 159 c.p.p. · Art. 160 c.p.p. · Art. 420-quater c.p.p. · Art. 484 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 117/2007

    Questione infondata
    5 aprile 2007

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420- quater , comma 1, e 484 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione del decreto di irreperibilità. Il rimettente ritiene che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, l'esigenza del contraddittorio trascenda la tutela delle posizioni soggettive e rappresenti un'indefettibile connotazione di qualunque processo. A prescindere dalla validità di tale concezione oggettiva del contraddittorio, da essa non possono trarsi le conseguenze prospettate dal rimettente, in quanto l'enunciazione del quarto comma dell'art. 111 Cost. non comporta che il profilo oggettivo non sia correlato con quello soggettivo e non costituisca, comunque, un aspetto del diritto di difesa, posto che il successivo comma quinto, nell'ammettere la deroga al principio, fa riferimento al consenso dell'imputato. Ciò che conta è sempre la tutela del diritto di difesa, al quale la CEDU, richiamata dal giudice a quo , non accorda, in tema di processo in absentia , garanzie maggiori di quelle previste dall'art. 111 Cost. Non sono fondate neppure le censure di violazione dell'art. 97, primo comma Cost., poiché detto parametro non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale, e di violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento dell'irreperibile rispetto all'incapace, poiché la situazione di quest'ultimo non può fungere da tertium comparationis . - Sulla non fondatezza di analoga questione concernente gli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., v.,citata sentenza n. 399/1998. - Sul fatto che il parametro di cui all'art. 97, primo comma, Cost. non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale v., citate, ordinanze n. 462/2006 e n. 27/2007.

    Art. 159 c.p.p. · Art. 160 c.p.p. · Art. 420-quater c.p.p. · Art. 484 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 20 parole aggiunte.

… presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4. aggiunto: 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art484 · fonte del testo

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