Art. 477 c.p.p. — Durata e prosecuzione del dibattimento

Durata e ((organizzazione)) del dibattimento (( Quando non e' possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attivita' da svolgere. Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 191/2000

    Questione inammissibile
    13 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - per estraneità dell'impugnato art. 477, comma 2, cod. proc. pen. alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quò - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 477, comma 2, cod. proc. pen. e degli artt. 2 e 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 censurati - in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 40 e 97 della Costituzione - per le parti in cui, in caso di astensione dall'udienza del difensore per adesione a una protesta di categoria, non prevedono, rispettivamente, l'applicabilità delle norme sulla sospensione e il rinvio del dibattimento nonché una specifica regolamentazione di una ipotesi eccezionale di sospensione del dibattimento, fondata sull'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato (quale è lo sciopero) il cui difetto tuttavia lede il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e i diritti delle vittime dei reati, a causa dell'allungamento dei tempi di celebrazione dei processi. Precedenti: sent. n. 171 del 1996 e ordinanze nn. 175, 106 e 105 del 1998 nonché 318 e 273 del 1996 sul principio secondo cui l'astensione dalle udienze degli avvocati comporta - ove ne sussistano i presupposti - l'applicazione dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. nei limiti delineati dalla Corte. L.T.

    Art. 477 c.p.p. · Art. 2 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 8 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 420/1997

    Questione inammissibile
    18 dicembre 1997

    Manifesta inammissibilità della questione, la quale risulta impostata dal tribunale rimettente con riferimento al <<combinato disposto>> degli artt. 303, 304, comma 2, e 477, comma 2, cod. proc. pen., cioè sovrapponendo due istituti - la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nel caso di dibattimenti particolarmente complessi e la sospensione del dibattimento per ragioni di assoluta necessità - concettualmente del tutto autonomi, volti a fronteggiare esigenze che operano su terreni completamente diversi e sorretti da diverse finalità. Invero, l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare è normalmente autonoma e separata dal provvedimento con cui viene disposto il rinvio del dibattimento e può essere adottata, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, anche anteriormente alla formale apertura del dibattimento, a nulla rilevando che nel caso di specie i due provvedimenti siano stati occasionalmente disposti con un'unica ordinanza. red.: G. Leo

    Art. 303 c.p.p. · Art. 304 c.p.p. · Art. 477 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 354/1996

    Illegittimità dichiarata
    22 ottobre 1996

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilità di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, comma 2, cod. proc. pen.; c) la possibilità di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto, avuto riguardo alla incomparabilità dell'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito 'sine diè a comparire all'udienza con quella dell'imputato che, per infermità mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, l'accoglimento della prospettazione del giudice rimettente comporterebbe, non già l'armonizzazione di discipline di fattispecie analoghe, ma la creazione di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte riservata alla esclusiva sfera di discrezionalità legislativa. - S. n. 281/1995, O. n. 315/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 75 c.p.p. · Art. 486 c.p.p. · Art. 477 c.p.p. · Art. 70 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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aggiunto: Durata e organizzazione del dibattimento Quando non e' tolto: assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente tolto: dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivoaggiunto: , dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attivita' da svolgere. Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art477 · fonte del testo

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