Art. 476 c.p.p. — Reati commessi in udienza

Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 108/1993

    Altra decisione
    19 marzo 1993

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché, alla stregua del 'petitum' che mostra di perseguire, verifichi se, in seguito alle profonde modifiche che il quadro normativo ha subito, in ordine allo specifico tema della prova testimoniale, per effetto delle dichiarazioni di parziale illegittimità (S. nn. 24 e 255 del 1992) degli artt. 195, quarto comma (con conseguente ammissibilità della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni) e 500, terzo comma, cod.proc.pen. (con conseguente possibile acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero) e alla successiva sostituzione dello stesso art. 500 cod.proc.pen. ad opera dell'art. 7 del decreto-legge 7 agosto 1992, n. 306 (conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 306) in virtù dei commi quarto e quinto del quale le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nell'esame testimoniale, in presenza di determinate condizioni, sono valutate come prove, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo 'a quò. - V. S. nn. 24/1992 e 255/1992 (già citate nel testo).

    Art. 207 c.p.p. · Art. 476 c.p.p. · Art. 101 cost. · Art. 458 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art476 · fonte del testo

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