Art. 476 c.p.p. — Reati commessi in udienza
Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
