Durata e ((organizzazione)) del dibattimento (( Quando non e' possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attivita' da svolgere. Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 354/1996

    Illegittimità dichiarata
    22 ottobre 1996

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilità di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, comma 2, cod. proc. pen.; c) la possibilità di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto, avuto riguardo alla incomparabilità dell'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito 'sine diè a comparire all'udienza con quella dell'imputato che, per infermità mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, l'accoglimento della prospettazione del giudice rimettente comporterebbe, non già l'armonizzazione di discipline di fattispecie analoghe, ma la creazione di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte riservata alla esclusiva sfera di discrezionalità legislativa. - S. n. 281/1995, O. n. 315/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 486 c.p.p. · Art. 477 c.p.p. · Art. 70 c.p.p. · Art. 71 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. 11 parole tolte, 38 parole aggiunte.

aggiunto: Durata e organizzazione del dibattimento Quando non e' tolto: assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente tolto: dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivoaggiunto: , dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attivita' da svolgere. Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art477 · fonte del testo

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