Art. 468 c.p.p. — Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1992 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici indicati nelle liste, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'articolo 495. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte puo' chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. ((4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dall'articolo 495)) Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 284/1994

    Questione infondata
    6 luglio 1994

    Come già ritenuto dalla Corte per l'ipotesi di ammissione di prove richieste per la prima volta nel dibattimento, anche nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. pen., di ammissione di prove documentali dalle parti private dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento - diversamente dalla disciplina delle altre prove che devono essere richieste, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 468, primo comma, cod. proc. pen. -, l'eventuale difficoltà, per le altre parti, di esaminare tali prove documentali può essere agevolmente superata dalla concessione di un termine da parte del giudice, potendosi senz'altro ravvisare in tal caso una di quelle "ragioni di assoluta necessità" idonee a giustificare la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 477, secondo comma, cod. proc. pen.. Oltre che per le peculiari caratteristiche della prova testimoniale, che giustificano una diversa disciplina al riguardo rispetto alla prova documentale, una volta garantito per tutte le parti il diritto alla controprova, è inconsistente il rilievo circa la disparità di trattamento che deriverebbe dal fatto che, mentre le parti private conoscono il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, questi non può conoscere la documentazione in possesso delle parti private, anche perché la preventiva conoscenza da parte dell'imputato del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, lungi dal costituire un privilegio, rappresenta una elementare garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, cod. proc. pen.). - S. n. 203/1992. V. anche la seguente massima B. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 468 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 495 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 313/1993

    Questione inammissibile
    9 luglio 1993

    Manifesta inammissibilità della questione per la impossibilità, per la Corte, stante la incertezza che si riscontra nella prospettazione del 'thema decidendum' e del 'petitum', di verificarne la rilevanza, nonché di stabilire quale tipo di intervento le si chiede di operare e quale disciplina, in concreto, dovrebbe risultarne, ed inoltre per la evidente contraddizione in cui il giudice remittente incorre nel lamentare l'obbligo di "ridocumentazione" che le norme impugnate comporterebbero ai fini della prova del reato, laddove, secondo la sua stessa prospettazione, nel fascicolo del dibattimento non è contenuta alcuna documentazione di accertamenti precedentemente compiuti.

    Art. 234 c.p.p. · Art. 468 c.p.p. · Art. 495 c.p.p. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 111/1993

    Questione infondata
    26 marzo 1993

    Non può condividersi l'interpretazione data dai giudici 'a quibus' all'art. 507 cod.proc.pen., riguardo alle condizioni a cui esso subordina il potere del giudice di disporre, al dibattimento, anche di ufficio, terminata l'acquisizione di quelli già dedotti, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, secondo la quale tale potere non potrebbe essere esercitato ne' nel caso in cui le parti siano decadute per la mancata o tardiva indicazione dei testimoni nella lista di cui all'art. 468 cod.proc.pen., ne' nel caso in cui non vi sia stata ad iniziativa di esse alcuna attività probatoria. Va invece affermato che nella stessa previsione dell'art. 507 cod.proc.pen. il potere del giudice è un potere suppletivo e non certo eccezionale, e di conseguenza devono respingersi, in quanto basate su erronee premesse, le censure di incostituzionalità formulate sotto vari profili nei confronti della suddetta disposizione. L'assunto dei giudici rimettenti circa l'immanenza, nel nuovo codice, in dipendenza della "scelta accusatoria", di un principio dispositivo riguardo alle prove e quindi, in sostanza, anche riguardo alla 'res iudicandà, non trova infatti riscontro nel tessuto normativo concretamente disegnato nel codice, come si desume dai contenuti di diverse disposizioni (art. 189, 190, secondo comma, 511 e 511 bis, 603, terzo comma, 409, quinto comma) e soprattutto dall'art. 507, del quale la Corte ha già posto in luce (sent. n. 241 del 1992) "la funzione di assicurare la piena conoscenza, da parte del giudice, dei fatti oggetto del processo, per consentirgli di pervenire ad una giusta decisione". Significative in tal senso sono del resto anche le pronunce della Corte secondo le quali il nuovo codice non conosce procedure in cui la concorde richiesta delle parti vincoli il giudice sul merito della decisione (sent. n. 313 del 1990) e, nel giudizio abbreviato, il contrario accordo delle parti non preclude le integrazioni probatorie eventualmente necessarie (sentt. nn. 92 del 1992 e 56 del 1993), il che logicamente non consente che una tale preclusione possa invece ritenersi sussistente nel giudizio ordinario. E d'altra parte, fermo restando che, se si ritenessero possibili entrambe le contrapposte interpretazioni dell'art. 507 cod.proc.pen., dovrebbe comunque optarsi per quella conforme a Costituzione, non v'ha dubbio che riconoscere come disponibile dalle parti la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale, sarebbe incontrovertibilmente in contrasto, oltre che con l'art. 2, n. 73, della legge di delega - che il "potere del giudice di disporre l'assunzione dei mezzi di prova" prevede senza limitazioni - con i principi di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale, con l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi, che tali principi intendono garantire, e, in definitiva, con lo stesso carattere indisponibile della libertà personale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507 e 468 cod.proc.pen., sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 73, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - nonché agli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost.). - Sentt. nn. 241/1992, 313/1990, 92/1992 e 56/1993. - V. anche massime precedenti.

    Art. 507 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992. 63 parole aggiunte.

… testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. aggiunto: 4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dall'articolo 495 Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art468 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari