Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 468, primo

comma e 507 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze

emesse l'8 novembre 1991 dal Pretore di Palermo (n. 2 ordinanze), il

24 settembre 1991 dal Tribunale di Verona, il 28 ottobre 1991 dal

Tribunale di Torino, il 15 ottobre 1991 dal Pretore di Modena, il 29

gennaio ed il 16 marzo 1992 dal Tribunale di Padova, il 9 giugno 1992

dal Tribunale di Roma ed il 5 giugno 1992 dal Tribunale di Rimini (n.

2 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 73, 74, 102, 110, 155,

166, 293, 393, 488 e 489 del registro ordinanze 1992 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 10, 13, 14, 22, 35 e

39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Azzari Alberto nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Piero Longo per Azzari Alberto e l'Avvocato dello

Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale nel quale aveva dichiarato

inammissibile, per mancata osservanza del termine di deposito, (art.

468 cod. proc. pen.) la lista dei testimoni presentata dal pubblico

ministero, il Tribunale di Torino, rilevato che costui non aveva

dimostrato l'impossibilità di rispettare il termine né disponeva di

altre prove - onde, in mancanza di assunzione di prove ex officio ai

sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., si imponeva l'assoluzione del

prevenuto - ha sollevato, con ordinanza del 28 ottobre 1991 (r.o. n.

110/1992), una questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto dei predetti artt. 468, primo comma (nella parte in cui non

prevede ipotesi di sanabilità della sanzione di inammissibilità del

deposito intempestivo della lista testimoniale) e 507, assumendone il

contrasto con gli artt. 112, 76 e 3 della Costituzione.

Il criterio di disponibilità della prova cui l'art. 468 risponde

- osserva il Tribunale - incontra nel codice varie eccezioni, tra le

quali spicca quella contenuta nell'art. 507, che stabilisce che il

giudice, terminata l'acquisizione delle prove, può, nei casi di

assoluta necessità, disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

L'ampia portata di tale norma è, secondo autorevole dottrina,

coerente all'indisponibilità dell'oggetto del giudizio e rappresenta

un correttivo di tipo inquisitorio all'eventuale inerzia o

incompletezza nell'iniziativa delle parti. Ma sul punto se tale

potere d'integrazione probatoria d'ufficio possa essere esercitato

per supplire alla tardività del deposito della lista testimoniale,

la Corte di cassazione (sez. III, 3 dicembre 1990, Ventura) ha

condiviso la tesi di chi ritiene che la soluzione positiva

vanificherebbe la sanzione di inammissibilità di tali prove - che

non potrebbe perciò ritenersi sanabile, in ossequio al divieto di

prove a sorpresa - e contraddirebbe al principio informatore del

nuovo codice che affida alle parti l'iniziativa e l'onere

dell'indicazione dei mezzi di prova: sicché, prevedendo l'art. 507

l'assunzione di "nuovi" mezzi di prova, esso non potrebbe essere

utilizzato in caso di inesistenza dell'istruttoria dibattimentale per

inerzia delle parti.

Così intesa, la norma confligge però, ad avviso del Tribunale

rimettente, con l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della

Costituzione), che sarebbe in concreto vanificata se non fossero

possibili rimedi endoprocessuali - quali quelli previsti per il

controllo sulle archiviazioni e sulla qualificazione giuridica del

fatto - all'inerzia del pubblico ministero nel deposito delle liste

testimoniali: rimedi non surrogabili con l'eventuale responsabilità

disciplinare, che non ha rilievo processuale e può anche non

sussistere se il mancato deposito dipende da disfunzioni

dell'ufficio. Se intesa restrittivamente, la norma confliggerebbe,

inoltre, con la direttiva n. 73 (art. 2) della legge delega n. 81 del

1987, dato che in questa il "potere del giudice di disporre

l'assunzione di mezzi di prova" non è assoggettato alla condizione

che altri ne siano stati già acquisiti ed assunti e dovrebbe

consentire, in quanto è finalizzato alla "ricerca della verità", di

supplire ad eventuali carenze o insufficienze delle parti.

Sarebbe inoltre ipotizzabile - pur non rilevando nel caso di specie - una violazione dell'art. 24 della Costituzione, se la prova

liberatoria decisiva non potesse essere espletata perché non

tempestivamente dedotta nelle liste testimoniali. Ma soprattutto,

sarebbero violati i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art.

3 della Costituzione), non apparendo giustificabile la diversità di

trattamento processuale e sanzionatorio che, in termini di condanna o

assoluzione, verrebbe riservato a due imputati versanti in situazioni

analoghe (ad es., coimputati dello stesso reato raggiunti da identici

elementi di prova testimoniale, nei confronti dei quali si proceda

separatamente), a seconda che la lista sia depositata tempestivamente

per l'uno e per l'altro no. Né sarebbe giustificabile che

l'acquisibilità di altre prove possa farsi dipendere dall'essere

stato effettuato solo nei confronti di uno di costoro un precedente

atto processuale (ad es., sequestro del corpo del reato). Più in

generale, non sarebbe ammissibile che l'accertamento della verità ed

il conseguente esito del procedimento possano variare a seconda della

negligenza o meno del pubblico ministero nel deposito della lista

testimoniale o a seconda del verificarsi di circostanze del tutto

casuali, senza che il giudice possa in qualche modo intervenire,

esercitando il potere conferitogli dal legislatore delegante di

disporre l'assunzione di mezzi di prova.

2. - Della legittimità costituzionale dell'art. 507 cod. proc.

pen., "nella parte in cui limita l'esercizio dei poteri istruttori di

ufficio da parte del giudice al caso in cui sia "terminata

l'acquisizione delle prove" richieste dalle parti con esclusione del

caso in cui le parti, pur potendolo, non abbiano richiesto

acquisizione di prova alcuna", dubita anche il Tribunale di Verona

con ordinanza del 24 settembre 1991 (r.o. n. 102/1992), emessa nel

corso di un giudizio per sfruttamento della prostituzione (art. 3, n.

8, legge 20 febbraio 1958, n. 75) in cui il pubblico ministero, dopo

aver indicato a testimoni, nelle liste depositate a norma dell'art.

468 cod. proc. pen., la persona offesa ed il di lei marito, aveva poi

dichiarato, in sede di richiesta di prove ex art. 493 cod. proc.

pen., di non volerne assumere alcuna in quanto si era convinto

dell'inattendibilità dei predetti. Il Tribunale, dopo aver respinto,

perché tardiva, un'istanza di prova tendente a corroborare tale

ritenuta inattendibilità, osserva che il nuovo codice, pur se

incentrato sul rito accusatorio, fa ampia applicazione di meccanismi

tipici del rito inquisitorio e che, in questo quadro, la norma di cui

all'art. 507, per la sua portata generale, riferibile a qualsiasi

mezzo di prova, svolge un ruolo di clausola di chiusura del sistema e

vale a definire l'intervento d'ufficio del giudice, non solo come

eccezionale, ma anche come residuale rispetto all'iniziativa delle

parti. Essa è, cioè, destinata ad operare come "extrema ratio",

quando il giudice rilevi che in concreto le prove già acquisite su

richiesta di parte richiedono un'integrazione assolutamente

necessaria ad assicurare la funzione conoscitiva del processo ed a

garantire quindi che esso tenda effettivamente alla ricerca della

verità.

Peraltro, data la sua formulazione letterale, la norma dovrebbe

essere intesa nel senso che il giudice non possa esercitare il potere

di disporre d'ufficio nuove prove se non quando sia stata conclusa

l'acquisizione delle prove richieste dalle parti e non anche nel caso

che prove le parti - non ostante il rinvio a giudizio - non ne

abbiano richieste affatto. Ed in ragione di tale limitazione essa, ad

avviso del Tribunale rimettente, si pone in contrasto con una serie

di principi costituzionali, e cioè: a) con l'art. 3 della

Costituzione, sia sotto il profilo della coerenza interna del sistema

e dunque della ragionevolezza della norma stessa, che sotto il

profilo della disparità di trattamento di situazioni analoghe, non

essendovi alcun ragionevole motivo acché non sia equiparata al fatto

che il giudice ritenga incompleta la prova richiesta dalle parti la

situazione in cui le parti, totalmente inerti, non consentano al

giudice di conoscere alcunché della vicenda sostanziale; b) con

l'art. 112 della Costituzione, risolvendosi la situazione di stallo

determinata dalla scelta processuale delle parti in un solo apparente

esercizio dell'azione penale; c) con gli artt. 25 e 3 della

Costituzione, dati i nessi tra l'obbligatorietà dell'azione penale

ed i principi di legalità e di eguaglianza posti in luce nella

sentenza n. 88 del 1991 di questa Corte; d) con l'art. 101, secondo

comma, della Costituzione, sia perché ne risulterebbe lesa la

posizione di istituzionale indipendenza del pubblico ministero e la

sua funzione di tutela dell'interesse generale all'osservanza della

legge (cfr. sentenza cit.), sia perché il giudice verrebbe ad essere

vincolato, in ordine alla decisione nel merito della causa, delle

scelte di carattere processuale, per ipotesi anche immotivate, delle

parti; e) con l'art. 76 della Costituzione dato che il sistema della

legge delega è imperniato sul controllo esterno da parte del giudice

sull'operato del pubblico ministero (direttive nn. 37, 42, 49, 50,

51, 52) e sull'attribuzione di poteri istruttori di ufficio al

giudice, ed esprime anche il criterio (direttiva n. 73) dell'utilità

ai fini della ricerca della verità, criterio del tutto vanificato in

caso di scelte strategiche delle parti svincolate da qualsiasi potere

d'intervento del giudice.

3. - Nel corso di due procedimenti penali nei quali nessuna delle

parti aveva chiesto, nel termine prescritto a pena di

inammissibilità degli artt. 468 e 567 cod. proc. pen., l'esame di

testimoni in ordine ai fatti storici oggetto delle contestazioni

(concernenti, rispettivamente, i reati di cui agli artt. 570 e 641

cod. pen.), il Pretore di Palermo - nel presupposto interpretativo

che non fosse, di conseguenza, ammissibile neppure l'esame, in

qualità di teste, della persona offesa (cfr. Cass., 12 luglio 1990,

Malena) e che il potere di assunzione d'ufficio di "nuovi" mezzi di

prova di cui all'art. 507 cod. proc. pen. non possa essere esercitato

se le parti non abbiano richiesto alcuna prova (cfr. Cass., 3 gennaio

1991, Ventura) - ha sollevato, con due ordinanze di identico tenore

emesse l'8 novembre 1991 (r.o. nn. 73 e 74/1992), una questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 507, assumendone il

contrasto con gli artt. 76, 3, 101, 111 e 112 della Costituzione.

Sarebbe violata, innanzitutto, la direttiva n. 73 (art. 2) della

legge delega - e quindi l'art. 76 della Costituzione - dato che la

sua formulazione letterale evidenzia, ad avviso del rimettente, che

si intendeva attribuire al giudice un ampio potere di disporre

l'assunzione di mezzi di prova secondo le necessità evidenziate dal

processo, sicché sarebbe arbitraria la sua subordinazione alla

preventiva acquisizione di prove che è in facoltà delle parti

offrire o meno, quale si evince dall'inciso "Terminata l'acquisizione

delle prove.." e dall'aggettivo "nuovi" (riferito ai mezzi di prova)

contenuti nell'art. 507 cod. proc. pen.

Sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto,

nel caso di due imputati che si trovino nella medesima situazione

giuridica ma siano giudicati separatamente, l'esito dei rispettivi

processi resta affidato alla decisione discrezionale ed immotivata

del pubblico ministero di chiedere o meno l'ammissione di prove,

senza che il giudice possa recuperare la parità processuale tra gli

imputati disponendo, d'ufficio, quelle prove che si appalesano

necessarie per conoscere del fatto contestato.

Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 101 e 111 della

Costituzione, dato che il potere del giudice viene subordinato

all'esercizio meramente discrezionale di un potere di parte e che la

decisione assolutoria basata sulla totale assenza di prove sarebbe

motivata solo formalmente.

La norma violerebbe, infine, anche l'art. 112 della Costituzione

dato che di fatto consente al pubblico ministero (che ometta

immotivatamente di richiedere l'ammissione di prove) l'elusione

sostanziale dell'obbligo di esercitare l'azione penale.

4. - Una questione di legittimità costituzionale dell'art. 507

cod. proc. pen. è stata altresì sollevata, con ordinanza del 29

gennaio 1992 (r.o. n. 166/1992), dal Tribunale di Padova che, dopo

aver dichiarato l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta

dal pubblico ministero, osserva che l'utilizzo dei poteri conferiti

da tale norma (che nella specie avverrebbe in carenza di ogni altra

prova e dovrebbe avere ad oggetto le medesime prove non ammesse) è

precluso dal fatto che essa dispone che le prove devono essere nuove

- e cioè diverse da quelle che le parti hanno indicato o avrebbero

potuto indicare in base agli atti a loro disposizione - e possono

essere ammesse solo dopo l'acquisizione delle prove assunte ad

iniziativa delle parti. Di qui, la ritenuta violazione dell'art. 76

della Costituzione, dato che tali limiti non sarebbero desumibili

dalla già citata direttiva n. 73 della legge delega.

5. - In un procedimento penale nel quale aveva dichiarato

inammissibile, per la sua genericità, l'unica richiesta di prova

testimoniale avanzata dal pubblico ministero, il Pretore di Modena,

assumendo di non poter introdurre d'ufficio tale prova ai sensi

dell'art. 507 cod. proc. pen., perché non potrebbe considerarsi

"nuova" quella già oggetto di richiesta delle parti e perché tale

potere non sarebbe esercitabile in ipotesi di totale carenza di

prove, ha sollevato, con ordinanza del 15 ottobre 1991 (r.o. n.

155/1992) una questione di legittimità costituzionale della predetta

norma, assumendone il contrasto con gli artt. 112 e 76 della

Costituzione.

Il sistema costituzionale - osserva il Pretore - impone

l'indisponibilitàdell'azione penale e quindi del tema del processo,

sicché scelte o atteggiamenti negligenti del pubblico ministero non

possono impedire che su di esso il giudice pervenga ad un'effettiva

pronuncia di merito: onde la necessità di garantire a questi un

potere di controllo e di intervento sostitutivo, per riaffermare le

garanzie di legalità ed uguaglianza, impedire che l'esercizio

dell'azione penale resti meramente apparente ed evitare che una

speculare inattività della difesa conduca a violare il principio di

indisponibilità della libertà personale (art. 13 della

Costituzione).

Poiché inoltre le predette preclusioni non figurano nella

direttiva n. 73 della legge delega, il rimettente la ritiene violata

- e, con essa, l'art. 76 della Costituzione - dato che, per il

carattere strutturale e sistematico e per i decisivi effetti che

hanno sull'esito del giudizio, esse non avrebbero potuto non essere

espressamente previste.

6. - Nel corso di un procedimento penale nel quale la posizione

dell'imputato Azzari Alberto era stata separata da quella degli altri

imputati e poi riunita in fase predibattimentale, il Tribunale di

Padova dichiarava inammissibili nei confronti del primo - per mancato

deposito della lista ex art. 468 cod. proc. pen. - le prove (testi e

consulenza tecnica) già ammesse nei confronti degli altri. Ritenendo

che le medesime prove non potessero essere introdotte d'ufficio ex

art. 507 cod. proc. pen. perché non nuove né successive ad altre

(nella specie mancanti) introdotte dalle parti, il Tribunale, con

ordinanza del 16 marzo 1992, (r.o. n. 293/1992), censura il medesimo

art. 507 per violazione: a) dell'art. 76 della Costituzione, dato che

la citata direttiva n. 73 non conterrebbe i suddetti limiti; b)

dell'art. 112 della Costituzione, perché in caso di mancata

richiesta della prova o di decadenza dalla stessa ex art. 468, il

rispetto dell'obbligo di esercitare l'azione penale sarebbe solo

apparente; c) dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma

sarebbe irragionevole e fonte di disparità di trattamento di casi

consimili: ciò che sarebbe particolarmente evidente nel caso di specie, dato che l'Azzari, a differenza degli altri imputati, dovrebbe

essere immediatamente prosciolto ex art. 129 cod. proc. pen. per il

solo fatto della tardiva presentazione della lista testimoniale nei

suoi confronti.

7. - In un procedimento penale nel quale alla dichiarata

inammissibilità delle prove testimoniali richieste dal pubblico

ministero per tardività di presentazione della lista ex art. 468

cod. proc. pen. sarebbe conseguita una pronuncia assolutoria per

carenza di prove, il Tribunale di Roma, ritenendo di non poter

esercitare il potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen. perché

limitato ad un mero intervento integrativo di una precedente

attività istruttoria svolta a richiesta di parte, ha sollevato, con

ordinanza del 9 giugno 1992 (r.o. n. 393/1992), una questione di

legittimità costituzionale di detta disposizione, assumendone il

contrasto: a) con l'art. 76 della Costituzione, perché la citata

direttiva n. 73 non confina il potere del giudice nei limiti di una

attività integrativa delle richieste istruttorie delle parti, cui

non può essere riconosciuta la disponibilità del processo penale in

ragione della indisponibilità degli interessi protetti; b) con

l'art. 112 della Costituzione, dato che questo comporta che l'azione

penale, una volta esercitata (con la richiesta di rinvio a giudizio),

è irretrattabile, mentre l'inerzia del pubblico ministero nel

richiedere tempestivamente le prove si traduce in un sostanziale

ritiro dell'istanza di punizione; c) con l'art. 102 della

Costituzione, perché la funzione giurisdizionale non può essere

razionalmente esercitata se al giudice viene resa impossibile una

compiuta conoscenza delle circostanze di fatto su cui deve

pronunciarsi e perché in mancanza di prove la decisione assolutoria

di merito finisca in realtà per avere un contenuto esclusivamente

processuale (e ciononostante preclude un secondo giudizio art. 649

cod. proc. pen.); d) con l'art. 111 della Costituzione, dato che

l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali presuppone

un'adeguata conoscenza dei fatti da giudicare.

8. - Ritenendo che il potere di assunzione d'ufficio di "nuovi"

mezzi di prova di cui all'art. 507 cod. proc. pen. sia riservato alle

ipotesi eccezionali in cui, all'esito dell'acquisizione delle prove

dibattimentali, emerga l'assoluta necessità di integrazione

dell'istruzione attraverso mezzi di prova che le parti non avevano

potuto richiedere fin dagli atti preliminari al dibattimento nei

termini fissati a pena di decadenza, e che perciò tale potere non

possa essere utilizzato - come nei casi di specie richiedeva il

pubblico ministero - per sopperire a lacune istruttorie delle parti

ovvero per eludere le preclusioni in cui esse siano incorse, il

Tribunale di Rimini, con due ordinanze di identico tenore emesse il 5

giugno 1992 (r.o. nn. 488 e 489 del 1992), ha sollevato una questione

di legittimità costituzionale di detta disposizione, assumendone il

contrasto con gli artt. 2, 24, secondo e quarto comma, 77, primo

comma e 112 della Costituzione.

Ad avviso del rimettente, l'introduzione del requisito della

"novità" della prova da assumere contrasterebbe con l'assenza di

limitazioni nella corrispondente direttiva (n. 73) della legge

delega. Inoltre, una disciplina ispirata al principio della

essenziale disponibilità delle parti in merito all'assunzione delle

prove sarebbe incompatibile con il principio dell'obbligatorietà

dell'azione penale (art. 112 della Costituzione). Infine, poiché lo

scopo del processo penale resta pur sempre l'accertamento della

verità, la comminatoria di decadenze assolute ed insanabili in

materia di assunzione di prove decisive potrebbe anche compromettere,

nell'ipotesi di negligente difesa, il diritto alla prova riconosciuto

all'imputato, garantito come diritto inviolabile dagli artt. 2 e 24,

secondo comma, della Costituzione anche per l'esigenza di evitare

errori giudiziari, sancita dall'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

9. - Nel giudizio instaurato con la seconda delle ordinanze del

Tribunale di Padova si è costituita la parte privata Azzari Alberto,

rappresentata e difesa dall'avv. Piero Longo.

Ad avviso della difesa, non sussiste la dedotta violazione della

legge delega perché l'attribuzione al giudice di poteri più ampi di

quelli integrativi conferitigli dall'art. 507 sconvolgerebbe l'intimo

tessuto del sistema accusatorio e contrasterebbe con l'esigenza che

egli non abbia una pregressa conoscenza dei fatti di causa. Né essi

potrebbero giustificarsi con le esigenze di ricerca della verità,

dato che - come dimostrano istituti quali le decadenze, le nullità,

le inammissibilità e simili - il fine cui il processo tende è la

verità legale e non quella storica.

D'altra parte, la censura di violazione dell'art. 112 della

Costituzione sarebbe frutto di confusione tra l'esercizio dell'azione

penale e la ritualità e conformità alle norme di esso. Né sarebbe

fondato il sospetto di disparità di trattamento, dato che, nel

giudizio a quo, ad una analogia di posizioni sostanziali tra gli

imputati fa riscontro una diversità di situazioni processuali.

10. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto in tutti

i predetti giudizi con memorie di identico contenuto.

Ad avviso dell'Avvocatura, le censure mosse dai giudici a quibus

all'art. 507 cod. proc. pen. sono infondate perché muovono da

un'interpretazione restrittiva di tale norma, non ispirata a criteri

di ragionevolezza e coerenza sistematica e contraria alla sua ratio.

Il requisito dell'esaurimento dell'istruzione dibattimentale,

infatti, mira solo ad impedire che il giudice, attraverso il potere

di integrazione, possa interferire nell'esercizio del diritto alla

prova riconosciuto alle parti; ma sarebbe del tutto irragionevole -

proprio perché si tratta di un potere configurato come extrema ratio

ed ancorato a parametri di "assoluta necessità" - precluderne

l'esercizio proprio nelle ipotesi in cui, a causa dell'inerzia delle

parti, l'esigenza di un tale intervento è più radicale.

Anche per quanto attiene al requisito della "novità", una lettura

ragionevole e sistematicamente corretta della norma porta, secondo

l'Avvocatura, a concludere che il requisito della "novità" debba

essere riferito alle prove effettivamente assunte e che sia

consentito al giudice ammettere d'ufficio qualsiasi prova "nuova",

anche quella dalla quale le parti siano decadute per irritualità

della richiesta.

A conforto di tale interpretazione sta, secondo l'interveniente,

la ratio della citata direttiva n. 73 che, preordinando

l'attribuzione al giudice di poteri di impulso e di integrazione

dell'attività delle parti al fine della "ricerca della verità",

assegna ad essi proprio una funzione "suppletiva" dell'inerzia delle

parti. In questo senso è, del resto, la più recente giurisprudenza

della Corte di cassazione (sez. II, 4 novembre 1991, Paoloni) che -

abbandonando il precedente orientamento restrittivo, recepito dai

giudici a quibus - ha sottolineato come questo contrasti con i

principi informatori del nuovo rito "proteso all'accertamento della

verità nell'aperta e leale dialettica tra le parti", ed ha

evidenziato che, considerato nell'ottica del perseguimento di tale

fine, il parametro dell'"assoluta necessità" impone, "secondo

logica", di superare ogni altro ostacolo, così intendendo riferirsi

alle preclusioni determinate dall'inerzia delle parti. Inoltre, con

riferimento al parametro della "novità", la Corte ha chiarito come

debbano essere considerate "nuove" tutte le prove non vietate dalla

legge, ancorché anteriormente ritenute inammissibili o inconferenti.

Sia nella delega che nel codice è, cioè, riconosciuto al giudice

nella fase dell'istruttoria dibattimentale un ruolo "che non è

quello di un semplice controllore o di un direttore di orchestra" e i

cui poteri officiosi in ordine alla ammissione delle prove, proprio

perché residuali e delimitati entro rigorosi confini, non possono

che essere svincolati dal potere dispositivo delle parti. Considerato in diritto

1. - Dato che le dieci ordinanze di rimessione indicate in

epigrafe investono la medesima disposizione di legge e prospettano

questioni identiche o analoghe, è opportuna la riunione dei relativi

giudizi.

2. - L'art. 507 del codice di procedura penale stabilisce che

"Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta

assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione

di nuovi mezzi di prove". Le ordinanze di rimessione muovono dal

presupposto interpretativo che le condizioni alle quali tale norma

subordina il potere del giudice di assunzione d'uffico di mezzi di

prova - e cioè che l'acquisizione delle prove richieste dalle parti

sia terminata e che si tratti di prove "nuove" - siano da intendere

nel senso che tale potere non possa essere esercitato né nel caso in

cui da tali prove le parti siano decadute per la mancata o tardiva

indicazione dei testimoni nella lista prevista dall'art. 468 cod.

proc. pen., né nel caso in cui non via sia stata ad iniziativa di

esse una qualunque attività probatoria.

Sulla base di tale presupposizione, i giudici a quibus propongono

ora l'una, ora l'altra di una serie di censure di costituzionalità,

con le quali, considerandole cumulativamente, si dubita che il

predetto art. 507 contrasti:

con l'art. 76 della Costituzione (secondo tutte le ordinanze, o

l'art. 77, primo comma per le ordd. nn. 488 e 489/1992), dato che la

direttiva n. 73 della legge delega (art. 2) non pone tali limitazioni

al potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova, che

dovrebbe invece consentire, in quanto finalizzato alla "ricerca della

verità", di supplire ad eventuali inerzie o insufficienze delle

parti; ed inoltre perché il sistema della delega è imperniato sul

controllo esterno da parte del giudice sull'operato del pubblico

ministero (direttive nn. 37, 42, 49, 50, 51, 52: ord. n. 102/1992) e

non consente di confinare il potere del giudice nei limiti di

un'attività integrativa delle richieste istruttorie delle parti,

alle quali, in ragione dell'indisponibilità degli interessi

protetti, non può essere riconosciuta la disponibilità del processo

penale (ordd. nn. 155, 166, 293 e 393/1992);

con l'art. 112 della Costituzione (tutte le ordinanze, salvo la

n. 166/1992), dato che l'inerzia del pubblico ministero nel

richiedere (tempestivamente) l'ammissione delle prove si risolve in

esercizio solo apparente dell'azione penale e si traduce in

sostanziale ritiro dell'istanza di punizione, contrario

all'irretrattabilità conseguente al principio di obbligatorietà

dell'azione penale; e perché è incompatibile con detto principio

una disciplina ispirata al principio di disponibilità dell'oggetto

del processo;

con gli artt. 25 e 3 della Costituzione, dati i nessi tra

obbligatorietà dell'azione e principi di legalità ed uguaglianza

posti in luce nella sentenza n. 88 del 1991 (ord. n. 102/1992);

con l'art. 3 della Costituzione (ordd. nn. 73, 74, 102, 110,

293/1992), in quanto non è razionalmente giustificabile la

diversità di trattamento che, in termini di condanna o assoluzione,

consegue all'essere stata la lista testimoniale depositata

tempestivamente o no (in particolare, nel caso di coimputati dello

stesso reato nei cui confronti si sia proceduto separatamente: ord.

n. 293/1992); e perché non è ragionevole che tale diversità possa

dipendere da scelte discrezionali, immotivate e insindacabili del

pubblico ministero, né è coerente al sistema un diverso trattamento

a seconda che le prove siano incomplete ovvero mancanti per inerzia

delle parti;

con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, perché il

potere del giudice di decisione del merito della causa viene ad

essere vincolato all'esercizio meramente discrezionale di un potere

delle parti (ordd. nn. 73, 74/1992) ed alle scelte di carattere

processuale, in ipotesi anche immotivate, di costoro (ord. n.

102/1992);

con l'art. 102 della Costituzione, perché la funzione

giurisdizionale non può essere razionalmente esercitata se al

giudice viene resa impossibile una compiuta conoscenza delle

circostanze di fatto su cui deve pronunciarsi e perché in mancanza

di prove la decisione assolutoria di merito finisce in realtà per

avere un contenuto esclusivamente processuale (ord. n. 393/1992);

con l'art. 111 della Costituzione, perché una decisione

assolutoria fondata sulla totale assenza di prove risulta motivata

solo formalmente (ordd. nn. 73, 74/1992) e perché l'obbligo di

motivazione presuppone un'adeguata conoscenza dei fatti da giudicare

(ord. n. 393/1992);

con gli artt. 2 e 24, secondo e quarto comma, della

Costituzione, perché, dato che lo scopo del processo penale resta

pur sempre l'accertamento della verità, la comminatoria di decadenze

assolute ed insanabili in materia di assunzione di prove decisive

potrebbe anche compromettere, nell'ipotesi di negligente difesa, il

diritto alla prova riconosciuto all'imputato, garantito come diritto

inviolabile anche per l'esigenza di evitare errori giudiziari (ordd.

nn. 488,489/1992).

In aggiunta a ciò, il Tribunale di Torino (ord. n. 110/1992)

dubita anche che l'art. 468 cod. proc. pen., in combinato disposto

con il predetto art. 507, contrasti, per i motivi predetti, con gli

artt. 112, 76 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede

ipotesi di sanabilità della sanzione di inammissibilità per

intempestivo deposito della lista testimoniale.

3. - Fin dall'entrata in vigore del nuovo codice, l'interpretazione

dell'art. 507 è stata oggetto di un vivace dibattito in dottrina e

di contrasti in giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità.

In seno alla Corte di cassazione, in particolare, alcune pronunce

hanno sostenuto l'interpretazione restrittiva fatta propria dai

giudici rimettenti, mentre altre ne hanno adottato una più ampia,

che intende in modo assai diverso i presupposti per l'esercizio del

potere giudiziale in questione. A dirimere il contrasto così insorto

è intervenuta, nell'imminenza della decisione di questa Corte, la

sentenza 6 novembre - 21 novembre 1992, n. 11227 delle Sezioni Unite

penali della Corte di cassazione, la quale ha stabilito: a) che il

potere del giudice di assunzione, anche d'ufficio, di mezzi di prova

ben può essere esercitato anche se si tratti di prove dalle quali le

parti siano decadute - per mancata o irrituale indicazione nella

lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. - dovendo intendersi per

prove "nuove" ai sensi dell'art. 507 (così come dell'art. 603) tutte

quelle precedentemente non disposte, siano esse preesistenti o

sopravvenute, conosciute ovvero sconosciute; b) che tale potere

suppletivo non trova ostacolo nella circostanza che non vi sia stata

alcuna acquisizione probatoria ad iniziativa delle parti, dato che la

locuzione "terminata l'acquisizione delle prove" indica non il

presupposto per l'esercizio del potere del giudice, ma solo il

momento dell'istruzione dibattimentale a partire dal quale -

nell'ipotesi normale in cui tali acquisizioni vi siano state - può

avvenire l'assunzione delle nuove prove.

Nonostante l'autorevolezza della decisione delle Sezioni Unite, la

diffusione che ha avuto, in più direzioni, l'opposto indirizzo

interpretativo fatto proprio dai giudici a quibus rende necessario

che questa Corte proceda a verificare la coerenza dell'uno o

dell'altro orientamento, nei loro fondamenti ed esiti, con la legge

delega e con i principi costituzionali che questa espressamente

richiama (art. 2, prima parte).

4. - Considerata nelle sue premesse ispiratrici, l'interpretazione

dell'art. 507 cui i giudici rimettenti aderiscono, secondo la quale

il potere del giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova sarebbe

precluso dalla carenza di attività probatorie delle parti e dalle

decadenze in cui queste siano incorse, muove - come rilevano le

Sezioni Unite della Cassazione - da una concezione alla stregua della

quale il nuovo codice processuale "non tenderebbe alla ricerca della

verità ma solo ad una decisione correttamente presa in una contesa

dialettica tra le parti, secondo un astratto modello accusatorio nel

quale "un esito vale l'altro, purché correttamente ottenuto".

Detto in altri termini, un processo penale rispondente a tale

modello sarebbe una tecnica di risoluzione dei conflitti nel cui

ambito al giudice sarebbe riservato essenzialmente un ruolo di

garante dell'osservanza delle regole di una contesa tra parti

contrapposte, ed il giudizio avrebbe la funzione non di accertare i

fatti reali onde pervenire ad una decisione il più possibile

corrispondente al risultato voluto dal diritto sostanziale, ma di

attingere - nel presupposto di un'accentuata autonomia finalistica

del processo - quella sola "verità" processuale che sia possibile

conseguire attraverso la logica dialettica del contraddittorio e nel

rispetto di rigorose regole metodologiche e processuali coerenti al

modello.

In questa prospettiva, si assume che la caratterizzazione del

nuovo processo come processo di parti comporta l'operatività di un

principio dispositivo sotto il profilo probatorio. A ciò consegue,

da un lato, l'espansione degli spazi di discrezionalità della parte

pubblica e l'accentuazione dell'oralità come strumento della

formazione della prova in dibattimento; dall'altro, la configurazione

del potere di intervento del giudice in materia di prova come

eccezionale, e perciò precluso dall'inattività delle parti o

dall'inosservanza da parte di esse delle regole poste a presidio

della correttezza della loro "contesa".

5. - Va premesso, sul piano metodologico, che la considerazione

dell'ordinamento processual-penale italiano va condotta, a

prescindere da astratte modellistiche, sulla base del tessuto

normativo positivo, la cui interpretazione e comprensione non può

che derivare da un'attenta lettura dei principi e criteri direttivi

enunciati nella legge delega e dei principi costituzionali di cui

questa, come si è detto, richiede l'attuazione. Non va, cioè,

dimenticato che "il sistema processuale delineato nella legge delega

e poi concretamente attuato nel codice è tutt'affatto originale,

dato che tende bensì (art. 2, primo comma) ad attuare "i caratteri

del sistema accusatorio", ma "secondo i principi ed i criteri"

specificati nelle direttive che seguono" (sentenza n. 88 del 1991); e

che, poiché la stessa norma detta ancor prima l'obbligo di "attuare

i principi della Costituzione", un'adeguata considerazione

dell'ordinamento effettivamente vigente non può prescindere dagli

interventi correttivi che questa Corte si è trovata a dover

apportare.

6. - Alla luce di tale premessa, mette conto innanzitutto di

notare che la stessa caratterizzazione del processo penale italiano

come "processo di parti", nella misura in cui evoca lo schema di una

contesa tra parti contrapposte operanti sul medesimo piano, non può

non considerare che il pubblico ministero è un magistrato

indipendente appartenente all'ordine giudiziario che "non fa valere

interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela

dell'interesse generale all'osservanza della legge" (sentenza n. 88

del 1991 cit.), cui è perciò demandato anche il compito di svolgere

gli "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona

sottoposta alle indagini" (art. 358 cod. proc. pen.).

Inoltre, a salvaguardia del principio di obbligatorietà

dell'azione penale, gli spazi di discrezionalità della parte

pubblica sono stati rigorosamente contenuti, circondando il potere di

archiviazione con una fitta rete di controlli e dettando in materia

una regola di giudizio rispettosa di tale principio (cfr. sentenza n.

88 del 1991, cit.). E questa Corte, dal canto suo, ha riscontrato

l'"incompatibilità con un ordinamento costituzionale fondato sui

principi di uguaglianza e di legalità della pena, di una disciplina"

(del giudizio abbreviato) "che affida(va) a scelte discrezionali -

immotivate e, quindi, insindacabili - del pubblico ministero

l'accesso dell'imputato ad un rito dal quale scaturiscono

automaticamente rilevanti effetti sulla determinazione della pena"

(cfr. sentenza n. 92 del 1992).

7. - Quanto, poi, alla tecnica del processo, è ben vero che

l'esigenza di accentuare la terzietà del giudice - perciò

programmaticamente ignaro dei precedenti sviluppi della vicenda

procedimentale - ha condotto ad introdurre, di massima, un criterio

di separazione funzionale delle fasi processuali, allo scopo di

privilegiare il metodo orale di raccolta delle prove, concepito come

strumento per favorire la dialettica del contraddittorio e la

formazione nel giudice di un convincimento libero da influenze

pregresse. Ma tale opzione metodologica non ha fatto, né poteva far

trascurare che "fine primario ed ineludibile del processo penale non

può che rimanere quello della ricerca della verità" (sentenza n.

255 del 1992), e che ad un ordinamento improntato al principio di

legalità (art. 25, secondo comma, della Costituzione) - che rende

doverosa la punizione delle condotte penalmente sanzionate - nonché

al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale (cfr.

sentenza n. 88 del 1991 cit.) non sono consone norme di metodologia

processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di

accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta

decisione (cfr. la sentenza n. 255 del 1992).

Simili regole di predeterminazione legale del valore persuasivo

delle prove sono, d'altra parte, dissonanti rispetto ai principi di

fondo del nuovo codice, che "fa salvo (e, in aderenza ai principi

costituzionali, non poteva essere altrimenti) il principio del libero

convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova

secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dar conto

in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti" (art.

192 cod. proc. pen.; cfr. sent. n. 255 del 1992, cit.). Più in

generale - come si è chiarito nella stessa decisione - il nuovo

codice, se ha prescelto la dialettica del contraddittorio

dibattimentale ed il metodo orale quali criteri maggiormente

rispondenti all'esigenza di ricerca della verità, ha però nel

contempo provveduto a temperarne opportunamente la portata in

riferimento agli elementi di prova non compiutamente (o non

genuinamente) acquisibili con tale metodo, adottando per essi un

principio di non dispersione degli elementi di prova.

8. - La configurazione del potere istruttorio conferito al giudice

dall'art. 507 come eccezionale, e quindi da escludere in caso di

decadenza o inattività delle parti, discende, nella logica

presupposta dai giudici rimettenti, dall'assunzione dell'immanenza

nel nuovo codice, come conseguenza della scelta accusatoria, di un

principio dispositivo in materia di prova. Si tratta, però, di un

assunto che non trova riscontro né nei principi della delega né nel

tessuto normativo concretamente disegnato nel codice.

È, per la verità, incontroverso che sarebbe contrario ai

principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione

concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal

processo penale. Ciò, invero, significherebbe, da un lato, recidere

il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e

l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi

che quei principi intendono garantire; dall'altro, contraddire

all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia

riconosciuta solo per i fatti realmente commessi, nonché al

carattere indisponibile della libertà personale.

Sotto questo profilo, è significativo che il nuovo codice non

conosca procedure in cui la concorde richiesta delle parti vincoli il

giudice sul merito della decisione; prova ne sia che ad un simile

esito non conduce neanche l'istituto dell'applicazione di pena su

richiesta (cfr. sentenza n. 313 del 1990).

Ma un principio dispositivo non può dirsi esistente neanche sul

piano probatorio, perché ciò significherebbe rendere disponibile,

indirettamente, la stessa res iudicanda.

Ed anche qui la riprova si ha nell'altro rito speciale in cui

maggior spazio è riservato alla volontà delle parti, e cioè nel

giudizio abbreviato, dato che in esso l'accordo di queste sulle prove

utilizzabili non vincola il giudizio sulla loro concludenza; ed anzi

non può neanche essere inteso - come ripetutamente segnalato da

questa Corte (sentenze nn. 92 del 1992 e 56 del 1993) - come

assolutamente preclusivo delle integrazioni probatorie eventualmente

necessarie, pena la sua incompatibilità coi principi costituzionali.

Ma l'assunzione di un principio dispositivo in materia di prova

non trova riscontro nella normativa positiva neanche sul terreno del

giudizio ordinario. Il metodo dialogico di formazione della prova è

stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto

maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno

accertamento, e non come strumento per far programmaticamente

prevalere una verità formale risultante dal mero confronto

dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe

risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende

dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto

costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale.

In questo quadro, il diritto alla prova delle parti ha certamente,

nella struttura del processo, un ruolo centrale, dato che le loro

richieste sono assistite da una presunzione (relativa) di

ammissibilità (art. 190, primo comma) e che per garantire la

correttezza del loro confronto dialettico è stato introdotto un

rigoroso regime di decadenza dalle prove (art. 468).

Ma altro è assicurare la pienezza e lealtà del contraddittorio

delle parti, altro è inferirne che un tale regime abbia anche un

effetto preclusivo dell'introduzione ad iniziativa del giudice delle

prove necessarie all'accertamento dei fatti, rispetto alle quali le

parti siano rimaste inerti o dalle quali siano decadute. Che

l'assunzione del metodo dialettico non precluda al giudice gli

interventi necessari ad acclarare la vicenda ipotizzata

nell'imputazionelo si desume, innanzitutto, dal principio che collega

l'assunzione delle prove non disciplinate dalla legge alla loro

idoneità "ad assicurare l'accertamento dei fatti" (art. 189) e

dall'enunciazione generale sull'ammissione delle prove d'ufficio nei

casi stabiliti dalla legge che, non a caso, segue immediatamente

quella sul riconoscimento del diritto delle parti alla prova (art.

190, secondo comma, cod. proc. pen.); e, quanto alla fase

dibattimentale, dal potere del giudice di disporre d'ufficio perizie

senz'altro presupposto che non sia quello della loro rilevanza (art.

508, primo comma); dalle ipotesi in cui alle acquisizioni

dibattimentali tramite lettura di atti si può procedere ex officio

(artt. 511, 511 bis); dal potere riconosciuto al giudice d'appello

(art. 603, terzo comma) di procedere alla rinnovazione

dell'istruzione dibattimentale quando la ritenga "assolutamente

necessaria", disponendo all'uopo anche le prove che, benché

conosciute, non erano state assunte in primo grado.

Del resto, se è vero che il codice detta per l'istruzione

dibattimentale regole minuziose sull'ordine di assunzione delle prove

e sull'avvicendamento delle parti in tale assunzione al fine di

garantire l'attendibilità delle conoscenze giudiziali da queste

offerte, è anche vero che, riconoscendo al giudice il potere di

indicare alle parti stesse temi di prova nuovi o più ampi e di

rivolgere domande alle persone interrogate (art. 506), consente gli

adattamenti a tali sequenze correlati all'esercizio di detti poteri,

e perciò non lascia alle sole parti lo sviluppo dell'attività

probatoria da esse promossa.

Ma è soprattutto dall'art. 507 che si desume l'inesistenza di un

potere dispositivo delle parti in materia di prova. Questa Corte ha

già avuto modo di dire, nella sentenza n. 241 del 1992, che tale

norma - inserita "in un sistema processuale imperniato su un ampio

riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del

materiale probatorio è rimessa in primo luogo all'iniziativa delle

parti" - "conferisce al giudice il potere-dovere d'integrazione,

anche d'ufficio, delle prove per l'ipotesi in cui la carenza o

insufficienza, per qualsiasi ragione, dell'iniziativa delle parti

impedisca al dibattimento di assolvere la funzione di assicurare la

piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo,

onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione". E che essa

debba essere intesa in tal modo, lo dimostrano esaurientemente, nella

sentenza più volte citata, le Sezioni Unite della Corte di

cassazione, quando ricordano che la lata previsione - contenuta nella

direttiva n. 73 della legge delega (da cui l'art. 507 promana) - del

"potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova", fu

introdotta - e poi mantenuta senza ripensamenti - in coerenza "con

una visione più realistica della funzione del giudice, che può e

deve essere anche di supplenza dell'inerzia delle parti e deve

esplicarsi in modo che tutto il tema della decisione gli possa essere

chiarito". Il legislatore delegante ha cioè esattamente considerato

- in armonia con l'obiettivo di eliminazione delle disuguaglianze di

fatto posto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione - che la

"parità delle armi" delle parti normativamente enunciata può

talvolta non trovare concreta verifica nella realtà effettuale, sì

che il fine della giustizia della decisione può richiedere un

intervento riequilibratore del giudice atto a supplire alle carenze

di taluna di esse, così evitando assoluzioni o condanne immeritate.

Il potere conferito al giudice dall'art. 507 è, dunque, un potere

suppletivo, ma non certo eccezionale. Che poi esso sia connotato da

un criterio che la norma pleonasticamente definisce di "assoluta

necessità" - e che peraltro la delega neppure prevede - si spiega

considerando che il suo esercizio si colloca in una fase in cui è

"terminata l'acquisizione delle prove" che siano state svolte ad

iniziativa delle parti (artt. 468, 493, 495) o su indicazione del

giudice (cit. 506): ditalché le "nuove prove" la cui possibile

esistenza ed esperibilità emerga dal materiale a disposizione del

giudice sono soggette, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle

parti, ad "una più penetrante e approfondita valutazione della loro

pertinenza e rilevanza che è correlativa alla più ampia conoscenza

dei fatti di causa che il giudice ha ormai conseguito in tale

momento" (cfr. sentenza n. 241 del 1992, cit.).

È, del resto, evidente che sarebbe contraddittorio, da un lato,

garantire l'effettiva obbligatorietà dell'azione penale contro le

negligenze o le deliberate inerzie del pubblico ministero conferendo

al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre che

costui formuli l'imputazione (art. 409, quinto comma); e, dall'altro,

negare al giudice dibattimentale il potere di supplire ad analoghe

condotte nella parte pubblica. L'attribuzione di tale potere ha,

anzi, un fondamento maggiore, perché i principi di legalità ed

uguaglianza - di cui quello di obbligatorietà dell'azione è

strumento (cfr. sentenza n. 88 del 1991) - esigono che il giudice sia

messo in grado di porre rimedio anche alle negligenze ed inerzie del

difensore. Deve quindi convenirsi con le conclusioni cui le Sezioni

Unite della Cassazione sono pervenute: che, cioè, "se si dovessero

ritenere possibili entrambe le contrapposte interpretazioni dell'art.

507, dovrebbe optarsi per quella che esclude qualunque preclusione

legata all'inerzia delle parti perché essa sola appare conforme alla

direttiva n. 73 ed in grado quindi di far escludere una violazione

della delega". Tale conclusione va anzi integrata con la

considerazione che un'interpretazione diversa da quella qui

illustrata contraddirebbe non solo tale direttiva, ma anche i

principi costituzionali richiamati nella presente decisione.

Pertanto, poiché le questioni sollevate muovono da premesse interpretative erronee, esse vanno dichiarate non fondate nei sensi di

cui in motivazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura

penale - nonché dell'art. 468 dello stesso codice: ord. n. 110/1992

- sollevate, in riferimento a tutti od alcuni degli articoli 2, 3,

24, 25, 76, 77, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, dai Tribunali

di Torino, Verona, Padova, Roma e Rimini e dai Pretori di Palermo e

Modena con ordinanze emesse, rispettivamente, il 28 ottobre 1991

(r.o. n. 110/1992), 24 settembre 1991 (r.o. n. 102/1992), 29 gennaio

1992 (r.o. n. 166/1992), 16 marzo 1992 (r.o. n. 293/1992), 9 giugno

1992 (r.o. n. 393/1992), 5 giugno 1992 (r.o. nn. 488 e 489/1992), 8

novembre 1991 (r.o. nn. 73 e 74/1992) e 15 ottobre 1991 (r.o. n.

155/1992).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari