Art. 267 c.p.p. — Presupposti e forme del provvedimento

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Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione e' data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. ((Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per lo svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e' consentita l'attivazione del microfono.)) 253 Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. ((2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero puo' disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto e' trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalita' e gli effetti indicati al comma 2.)) 253 Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. ((L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.)) 253 In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni. 24

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203

24

Il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi."

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 157/2009

    Questione inammissibile
    19 maggio 2009

    É manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 15 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di autorizzazione delle intercettazioni di comunicazioni debba contenere, a pena di nullità dell'atto, la sottoscrizione del giudice. Ed invero, il rimettente, offrendo una descrizione inadeguata della fattispecie concreta, impedisce alla Corte di verificare l'effettiva rilevanza della questione nel giudizio a quo . - Sulla manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 248, n. 217 e n. 82/2008.

    Art. 267 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 15 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 281/1998

    Questione inammissibile
    17 luglio 1998

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui "non prevede la adozione del provvedimento autorizzativo del giudice per la rilevazione del traffico telefonico e la individuazione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle conversazioni", sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., sia perché la disposizione impugnata fa parte del complesso di norme (artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.) che disciplinano l'intercettazione del contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, telematiche o tra presenti e non è quindi estensibile ad istituti diversi, quale l'acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il mero fatto storico della avvenuta comunicazione telefonica, la disciplina della acquisizione dei "tabulati" ricadendo nel disposto dell'art. 256 cod. proc. pen.; sia perché l'eventuale sentenza "additiva" della Corte (sull'art. 256 cit.) verrebbe ad interferire con scelte, riservate alla discrezionalità del legislatore, in ordine alle garanzie più idonee a contemperare la tutela della sfera della libertà e della segretezza delle comunicazioni, coinvolta anche dalla acquisizione dei tabulati, con le esigenze sottese alla investigazione e alla repressione dei reati. - S. nn. 366/1991, 81/1993, 63/1994 e 463/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 267 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 17 dicembre 2025 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 24 aprile 2025 — 17 dicembre 2025per 8 mesi
  3. 10 ottobre 2023 — 24 aprile 2025per un anno
  4. 30 novembre 2021 — 10 ottobre 2023per un anno
  5. 1 maggio 2020 — 30 novembre 2021per un anno
  6. 29 febbraio 2020 — 1 maggio 2020per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2020 — 29 febbraio 2020per un mese
  8. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 7 mesi
  9. 31 gennaio 2019 — 15 giugno 2019per 5 mesi
  10. 1 gennaio 2019 — 31 gennaio 2019per un mese
  11. 22 settembre 2018 — 1 gennaio 2019per 3 mesi
  12. 26 gennaio 2018 — 22 settembre 2018per 8 mesi
  13. 6 aprile 2001 — 26 gennaio 2018per 17 anni
  14. 13 luglio 1991 — 6 aprile 2001per 10 anni
  15. 24 ottobre 1988 — 13 luglio 1991testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 2001 al 26 gennaio 2018. 2 parole tolte, 184 parole aggiunte.

… indizi di reato e l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. aggiunto: Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per lo svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e' consentita l'attivazione del microfono. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203. Nei casi … l'intercettazione non puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. tolto: Il decreto aggiunto: 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero puo' disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto e' trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalita' e gli effetti indicati al comma 2. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle … pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziariaaggiunto: . L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

    Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art267 · fonte del testo

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