Art. 267 c.p.p. — Presupposti e forme del provvedimento

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Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione e' data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per lo svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, ((e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4)), i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e' consentita l'attivazione del microfono. 253 260 263 267 270 Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero puo' disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater ((e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4)). A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto e' trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalita' e gli effetti indicati al comma 2. 253 260 263 267270 Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161)). 253 260 263 267270 ((5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.))

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203

24

Il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi."

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

260

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

263

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53

267

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019".

D.L. 30 dicembre 2019, n. 161

270

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020". Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 157/2009

    Questione inammissibile
    19 maggio 2009

    É manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 15 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di autorizzazione delle intercettazioni di comunicazioni debba contenere, a pena di nullità dell'atto, la sottoscrizione del giudice. Ed invero, il rimettente, offrendo una descrizione inadeguata della fattispecie concreta, impedisce alla Corte di verificare l'effettiva rilevanza della questione nel giudizio a quo . - Sulla manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 248, n. 217 e n. 82/2008.

    Art. 267 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 15 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 17 dicembre 2025 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 24 aprile 2025 — 17 dicembre 2025per 8 mesi
  3. 10 ottobre 2023 — 24 aprile 2025per un anno
  4. 30 novembre 2021 — 10 ottobre 2023per un anno
  5. 1 maggio 2020 — 30 novembre 2021per un anno
  6. 29 febbraio 2020 — 1 maggio 2020per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2020 — 29 febbraio 2020per un mese
  8. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 7 mesi
  9. 31 gennaio 2019 — 15 giugno 2019per 5 mesi
  10. 1 gennaio 2019 — 31 gennaio 2019per un mese
  11. 22 settembre 2018 — 1 gennaio 2019per 3 mesi
  12. 26 gennaio 2018 — 22 settembre 2018per 8 mesi
  13. 6 aprile 2001 — 26 gennaio 2018per 17 anni
  14. 13 luglio 1991 — 6 aprile 2001per 10 anni
  15. 24 ottobre 1988 — 13 luglio 1991testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2019 al 1 gennaio 2020. 36 parole tolte, 80 parole aggiunte.

… per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e tolto: per i aggiunto: dai delitti dei pubblici ufficiali aggiunto: o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione tolto: puniti con aggiunto: per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata tolto: ai sensi aggiunto: a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai … soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiunto: e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, … pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. tolto: L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161. 5. In apposito registro riservato tolto: tenuto nell'ufficio del pubblico ministero aggiunto: gestito, anche con modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 dicembre 2019, n. 161

    Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020". Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art267 · fonte del testo

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