Corte costituzionale

Sentenza n. 281/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 1,

del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 28

aprile 1997 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a

carico di B. R., iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale il tribunale di Catanzaro

ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 267,

comma 1, del codice di procedura penale "nella parte in cui detta

norma non prevede la adozione del provvedimento autorizzativo del

giudice per la rilevazione del traffico telefonico e la

individuazione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle

conversazioni".

Il rimettente premette che il pubblico ministero aveva formulato,

ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen., richiesta di ammissione di un

tabulato, attestante il traffico telefonico relativo ad una utenza

cellulare intestata a persona diversa dall'imputato e "asseritamente

in uso a persona imputata di procedimento connesso"; che detto

tabulato era stato acquisito nel corso delle indagini in forza di

decreto autorizzativo adottato dallo stesso pubblico ministero; che,

infine, la difesa dell'imputato aveva eccepito l'inutilizzabilità

del documento sotto il profilo del difetto di autorizzazione del

giudice, ritenuta necessaria in base ai principi affermati dalla

giurisprudenza costituzionale.

Al riguardo il rimettente osserva che, come già affermato dalla

Corte costituzionale nella sentenza n. 81 del 1993, la rilevazione

del traffico telefonico, con la individuazione delle utenze chiamate,

dei relativi intestatari, delle date e delle ore delle conversazioni,

incide sul valore costituzionalmente protetto della segretezza di

ogni forma di comunicazione, da intendersi riferito non solo al

contenuto delle comunicazioni, ma anche ai dati esteriori di

individuazione di una determinata conversazione telefonica. Di qui la

necessaria estensione anche a questa ipotesi delle garanzie previste

nell'art. 15 Cost.

Sotto tale profilo, l'adozione ai fini dell'acquisizione dei

tabulati del decreto autorizzativo da parte del pubblico ministero

"soddisfa", a giudizio del rimettente, "il parametro costituzionale,

laddove prescrive, nel secondo comma dell'art. 15, la necessità del

provvedimento motivato della "autorità giudiziaria ", in essa

comprendendo dunque anche il pubblico ministero". Ciò nondimeno,

considerata la maggiore garanzia dell'intervento del giudice

apprestata dall'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. per le

intercettazioni del contenuto delle conversazioni, la norma impugnata

sarebbe censurabile in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione "per la irrazionale minore tutela offerta

dall'ordinamento in relazione alla compressione dell'identico valore

della segretezza delle comunicazioni". Rileva infatti il rimettente

che il diritto alla riservatezza, "essendo sancito in termini di

" inviolabilità" , non appare suscettibile di differenziate e

graduate guarentigie".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura contesta l'assunto del giudice rimettente secondo cui

nel caso di intercettazioni del contenuto di conversazioni e di

rilevazione del traffico telefonico vi sarebbe compressione

dell'"identico valore della segretezza delle comunicazioni".

Determinante appare invece alla difesa erariale la diversa "valenza

probatoria" degli elementi contenutistici della comunicazione

telefonica rispetto agli elementi identificativi della stessa: in

particolare, si osserva nell'atto di intervento, "oggetto della prova

delle intercettazioni è anche il contenuto della comunicazione,

quello del documento relativo ai tabulati pertinenti una determinata

utenza è solo la rappresentazione del fatto dell'intercorsa

comunicazione con i dati temporali e spaziali del suo verificarsi".

Di qui la "diversa forza invasiva dei due mezzi di prova" cui

ragionevolmente corrispondono diversi livelli di garanzia. Le

intercettazioni del contenuto delle conversazioni infatti, risultando

per le ragioni anzidette notevolmente più intrusive della sfera di

riservatezza e segretezza delle comunicazioni, richiedono

l'autorizzazione del giudice; per l'acquisizione dei tabulati, di

evidente minore incisività, sarebbe invece sufficiente e comunque

rispettoso della guarentigia costituzionale il provvedimento motivato

dell'autorità giudiziaria, tra cui evidentemente va ricompreso anche

il pubblico ministero. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 1, del codice di

procedura penale, nella parte in cui "non prevede la adozione del

provvedimento autorizzativo del giudice per la rilevazione del

traffico telefonico e la individuazione delle utenze chiamate, delle

date e dell'ora delle conversazioni".

Ad avviso del giudice rimettente, il provvedimento autorizzativo

del pubblico ministero soddisfa, anche alla luce della sentenza di

questa Corte n. 81 del 1993, la garanzia apprestata dal secondo comma

dell'art. 15 Cost., che prescrive, a tutela della inviolabilità

della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni

altra forma di comunicazione, la necessità di un provvedimento

motivato dell'autorità giudiziaria, ma si pone, nel confronto con la

disciplina dettata dall'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. in tema di

intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, in

contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione. La minor

tutela predisposta per l'acquisizione dei tabulati rispetto

all'intercettazione del contenuto di conversazioni, sottoposta

all'autorizzazione del giudice, sarebbe priva di razionale

giustificazione, posto che l'identico valore della segretezza delle

comunicazioni, qualificato come inviolabile dalla Costituzione, "non

appare suscettibile di differenziate e graduate guarentigie".

Sulla base di queste argomentazioni, il giudice rimettente chiede

appunto a questa Corte una sentenza additiva sull'art. 267, comma 1,

cod. proc. pen., al fine di assoggettare anche l'acquisizione dei

"tabulati" alla disciplina più garantita prevista da tale norma.

2. - La questione è inammissibile.

L'intercettazione del contenuto di conversazioni o comunicazioni

telefoniche, telematiche o tra presenti è disciplinata dagli artt.

266 e seguenti cod. proc. pen. - nonché, per i delitti di

criminalità organizzata, dall'art. 13 del d.-l. 13 maggio 1991, n.

152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato

dall'art. 3-bis, comma 2, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito

nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - che prevedono condizioni, limiti

e garanzie particolarmente rigorosi a tutela della sfera della

riservatezza dei singoli.

La normativa vigente mira a contemperare il potenziale contrasto

tra i due valori costituzionali espressi dal "diritto dei singoli

individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni",

riconosciuto come inviolabile dagli artt. 2 e 15 Cost., e

"l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio

coloro che delinquono" (sentenza n. 366 del 1991, nonché sentenze

nn. 63 e 463 del 1994). Ne sono significativa espressione la

disciplina dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni, dei

presupposti e delle forme del provvedimento del giudice, dei limiti

di durata delle operazioni e dei provvedimenti di proroga (artt. 266

e 267, comma 3, cod. proc. pen.), nonché la disciplina relativa allo

stralcio delle conversazioni manifestamente irrilevanti e delle

registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche in vista della

tutela dei terzi di cui siano state occasionalmente registrate le

conversazioni nel corso delle operazioni di intercettazione (art.

268, comma 6, cod. proc. pen.) e la previsione dei limiti e dei

divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni (artt.

270 e 271 cod. proc. pen.).

3. - Dal complesso delle norme previste negli articoli richiamati

emerge - come già evidenziato dalla sentenza n. 81 del 1993 - che la

disciplina è modellata con esclusivo riferimento all'intercettazione

del contenuto delle conversazioni e comunicazioni e non è pertanto

estendibile ad istituti diversi, quale l'acquisizione a fini

probatori di notizie riguardanti il mero fatto storico della avvenuta

comunicazione telefonica.

Invero la disciplina applicabile all'acquisizione dei "tabulati",

nei cui confronti opera la tutela che l'art. 15 della Costituzione

appresta alla libertà e alla segretezza di ogni forma di

comunicazione, va ricercata - come è stato puntualizzato nella

sentenza da ultimo citata - nell'art. 256 cod. proc. pen., relativo

al dovere di esibizione all'autorità giudiziaria di documenti

riservati o segreti; disciplina alla quale sono peraltro sottese le

irrinunciabili garanzie stabilite dall'art. 15, secondo comma, Cost.,

secondo cui la libertà e la segretezza di ogni forma di

comunicazione possono essere limitate solo con atto dell'autorità

giudiziaria, sorretto da adeguata e specifica motivazione.

4. - Tenendo conto della diversità di discipline che

rispettivamente regolano i due istituti, nonché dei diversi elementi

di conoscenza alla cui acquisizione sono rispettivamente finalizzati

e delle differenti esigenze investigative che mirano a soddisfare, la

pretesa del giudice rimettente di estendere la specifica garanzia

dell'autorizzazione giurisdizionale, prevista per l'intercettazione

del contenuto di conversazioni, all'acquisizione documentale

concernente i soli dati identificativi di tali conversazioni,

mediante una sentenza additiva sull'art. 267, comma 1, cod. proc.

pen., deve essere dichiarata inammissibile.

L'intervento richiesto comporterebbe infatti il trapianto di un

frammento della specifica disciplina dell'intercettazione telefonica

al diverso istituto dell'acquisizione dei tabulati. Quest'ultimo

istituto risulterebbe così impropriamente assimilato alle

intercettazioni telefoniche, e si aprirebbero delicati problemi

interpretativi in ordine all'applicazione dei presupposti e dei

limiti funzionali alle specifiche esigenze di garanzia che

sottostanno alle intercettazioni del contenuto di conversazioni, ma

non tutti egualmente riconducibili alla diversa forma di intrusione

nella sfera della riservatezza che si realizza mediante

l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico.

Una sentenza additiva della Corte - che, per le considerazioni

sinora svolte, dovrebbe intervenire non sull'art. 267, comma 1, cod.

proc. pen., ma sull'art. 256, comma 1, cod. proc. pen., inserito nel

capo relativo ai sequestri - verrebbe inoltre ad interferire con

scelte, riservate alla discrezionalità del legislatore, in ordine

alle garanzie più idonee a contemperare la tutela della sfera della

libertà e della segretezza delle comunicazioni, coinvolta anche

dalla acquisizione dei tabulati, con le esigenze sottese alla

investigazione e alla repressione dei reati.

Basti pensare che, ove si riservasse al giudice l'autorizzazione

alla acquisizione dei tabulati, spetterebbe comunque al legislatore

l'individuazione dei parametri di giudizio del relativo decreto, ora

definiti dall'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. (e per i delitti di

criminalità organizzata dall'art. 13 del d.-l. n. 152 del 1991),

limitandosi l'art. 15, secondo comma, della Costituzione a

prescrivere la necessità di un atto motivato dell'autorità

giudiziaria nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge.

Fermo restando che il "livello minimo di garanzie" enunciato dalla

sentenza n. 81 del 1993 (requisito soggettivo della autorizzazione

della autorità giudiziaria e oggettivo della sussistenza di una

adeguata motivazione del provvedimento) risulta allo stato rispettato

per l'aspetto specificamente dedotto della autorizzazione del

pubblico ministero alla acquisizione dei tabulati, è peraltro

auspicabile che il legislatore provveda a disciplinare in modo

organico l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione

relativa al traffico telefonico, in funzione della specificità di

questo particolare mezzo di ricerca della prova, che non trova

compiuto sviluppo normativo nella disciplina generale prevista dal

codice in tema di dovere di esibizione di atti e documenti e di

sequestro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 267, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal

tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari