Codice di procedura penale

Art. 225 c.p.p. — Nomina del consulente tecnico

Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facolta' di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato. 338 Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

338

La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 30 gennaio 2026, n. 12 (in G.U. 1ª s.s. 04/02/2026, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui - per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo -, non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»".

Testo vigente dal 5 febbraio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 50/1972

    Ha colpito questo articolo
    15 marzo 1972

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 223 e 225 del codice di procedura penale, nella parte in cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'autorità di polizia giudiziaria di procedere a sommario interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie dettate dalle norme sull'istruzione formale. Così deciso in Rom…

    Art. 223 c.p.p. · Art. 225 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 86/1968

    Ha colpito questo articolo
    5 luglio 1968

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 del Codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter, quater del Codice di procedura penale; dichiara inoltre la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, in ri…

    Art. 225 c.p.p. · Art. 232 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 103/1974

    Questione infondata
    18 aprile 1974

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225, secondo comma, del codice di procedura penale, nel testo risultante dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e dall'art. 3 del decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1971, n. 62, proposta dal pretore di Gallarate con l'ordinanza in epigrafe, in rifer…

    Art. 225 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 3 Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 5 febbraio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 30 gennaio 2026, n. 12 (in G.U. 1ª s.s. 04/02/2026, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui - per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo -, non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art225 · fonte del testo

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