Codice di procedura penale

Art. 224 c.p.p. — Provvedimenti del giudice

Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. Il giudice dispone la citazione del perito e da' gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. 75

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1996, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1996, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla liberta' personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge."

Testo vigente dal 18 luglio 1996

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 255/2012

    Questione inammissibile
    15 novembre 2012

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 2 e 15 Cost., dell'art. 244 c.p.p. censurato nella parte in cui, secondo la dominante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, prevedrebbe che il giudice del dibattimento disponga perizia ai fini della trascrizione delle intercettazioni. La disposizione denunciata è inferente posto che il lamentato vulnus non deriva, per la stessa prospettazione del rimettente, dall'ordinanza che dispone la perizia, ma dalle attività che la precedono relative alla acquisizione delle comunicazioni. Inoltre, l'intervento richiesto, finalizzato a devolvere al giudice per le indagini preliminari, anche nel corso del dibattimento, le operazioni di selezione e trascrizione delle intercettazioni, costituisce un intervento manipolativo a contenuto costituzionalmente non obbligato e anzi fortemente creativo. Infine, il rimettente ha omesso di verificare la percorribilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, valutando la possibilità per il giudice di disporre, limitatamente al momento di acquisizione delle intercettazioni, che il dibattimento si svolga a porte chiuse.

    Art. 224 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 15 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 2/1970

    Questione infondata
    22 gennaio 1970

    dichiara inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 224, primo comma, ultima parte, e 238, primo comma, del codice di procedura penale; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice di procedura penale, sollevata dalle ordinanze di rimessione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione…

    Art. 219 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 222 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 luglio 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1996, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1996, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla liberta' personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art224 · fonte del testo

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