Corte costituzionale

Ordinanza n. 493/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/04/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis,

secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 20 maggio 1986 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 507

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Genova - premesso che il 6 maggio

1986 la polizia giudiziaria aveva sequestrato presso il cinema

"Dionisio" la pellicola cinematografica ivi in proiezione; che,

inviato il relativo rapporto alla Procura della Repubblica di Genova

il 12 maggio 1986, questa il giorno successivo aveva convalidato il

sequestro perché "attiene al reato di pubblicazione di spettacoli

osceni"; che avverso il decreto di convalida il "titolare del cinema"

aveva avanzato richiesta di riesame, domandando, fra l'altro, "la

caducazione del provvedimento di sequestro per mancato rispetto del

disposto dell'art. 224- bis c.p.p.", in quanto "la trasmissione

dell'atto di sequestro dalla polizia giudiziaria all'autorità

giudiziaria e, conseguentemente, il decreto di convalida di

quest'ultima" sarebbero intervenuti oltre i termini indicati dalla

legge - ha, con ordinanza del 20 maggio 1986, sollevato questione di

legittimità dell'art. 224- bis del codice di procedura penale, nella

parte in cui, secondo l'interpretazione condivisa dal Tribunale, i

termini entro i quali la polizia giudiziaria deve trasmettere

all'autorità giudiziaria il verbale di sequestro e quest'ultima

procedere alla relativa convalida sarebbero meramente "ordinatori";

che, secondo il giudice a quo, risulterebbe violato l'art. 21

della Costituzione, perché - "consentendo che il sequestro possa

protrarsi per un tempo non breve, e comunque addirittura

indeterminato, essendo la convalida sempre legittima, in qualunque

momento venga emessa" - la norma denunciata porrebbe "in pericolo

beni garantiti dalla Costituzione: nel caso di specie, colpendo il

provvedimento un prodotto dell'ingegno, esso viene a pregiudicare il

diritto di libera manifestazione del pensiero";

che risulterebbe violato anche l'art. 24 della Costituzione, "in

quanto in base alla l. 532/1982 mancherebbe ogni mezzo di

impugnazione contro l'atto di sequestro, essendo esso previsto solo

contro l'eventuale decreto di autorizzazione o contro il decreto di

convalida", la cui emanazione non è assoggettata ad alcun termine

perentorio;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che il giudice a quo ha omesso di indicare la norma

della quale la polizia giudiziaria avrebbe fatto applicazione

nell'eseguire il sequestro del film, mentre tale indicazione sarebbe

stata - ai fini del dedotto contrasto con l'art. 21 della

Costituzione - tanto più necessaria in quanto dal tenore del

rapporto trasmesso alla Procura della Repubblica il vincolo cautelare

risulterebbe costituito in forza non delle norme del codice di

procedura penale, ma dell'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161,

donde la necessità di verificare i rapporti di tale articolo con la

norma denunciata;

e che, facendosi riferimento nell'ordinanza di rimessione ad un

provvedimento di convalida sia pur "tardivamente" emesso, la

questione, in quanto proposta per il "caso di mancata convalida",

deve ritenersi, ai fini del dedotto contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, priva di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 224- bis del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 21 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 20 maggio

1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:493 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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