Corte costituzionale

Sentenza n. 260/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1986 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

224-bis, secondo comma, e 238, secondo comma, del codice di procedura

penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 22 dicembre 1984 dal Tribunale di Roma

sulle richieste di riesame di provvedimenti di convalida di sequestro

proposte da Di Pinto Giancarlo e da Di Felice Settimio, iscritte ai nn.

134 e 135 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 97-bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 dal Tribunale di Roma sulla

richiesta di riesame di provvedimento di convalida di sequestro

proposta da Bozzi Giorgio ed altri, iscritta al n. 136 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 97-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 3 ottobre 1985 dal Tribunale di Trieste

sulla richiesta di riesame di provvedimento di convalida di sequestro

proposta da Puia Guido, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1986

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con tre ordinanze, dal contenuto sostanzialmente identico,

pronunciate il 20 dicembre 1984 (r.o. 136 del 1985) e il 22 dicembre

1984 (due: r.o. 134 del 1985 e 135 del 1985) su altrettante richieste

di riesame avverso provvedimenti di convalida di sequestro emessi dal

Procuratore della Repubblica di Roma in relazione a reati di competenza

pretorile, il Tribunale di Roma ha denunciato, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 224-bis,

secondo comma, del codice di procedura penale, "nei limiti in cui

prevede la competenza del Procuratore della Repubblica ad emettere

decreto di convalida del sequestro o a restituire le cose sequestrate

anche nel caso di reato di competenza pretorile".

Premesso che, dato il rinvio dell'art. 224-bis del codice di

procedura penale all'art. 238, secondo comma, dello stesso codice,

l'interpretazione così accolta deve considerarsi ormai acquisita dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice a quo osserva che,

riferendosi il precetto dell'art. 238, secondo comma, del codice di

procedura penale "a reati che, in relazione alla pena edittale e fatta

eccezione per alcuni dei reati attribuiti alla competenza del Pretore

con la più recente normativa... non rientrano nella competenza per

materia del Pretore medesimo", "entro questi limiti deve

necessariamente essere valutato il rinvio a quella norma. Ciò per

evitare la innegabile incongruenza che deriverebbe dal mantenere la

competenza del Pretore a decretare il sequestro nell'ambito della sfera

riservatagli dall'art. 31 C.P.P., escludendola con riferimento alla

convalida del sequestro di p.g. e solo quando sia operato in un comune

sede di Tribunale".

Una tale incongruenza non potrebbe, peraltro, essere giustificata

sulla base dell'"esigenza di speditezza": ciò in quanto, da un lato,

la polizia giudiziaria ha l'obbligo di ipotizzare comunque una

fattispecie criminosa, mentre, dall'altro, nulla induce a ritenere più

rapida e più agevole l'attribuzione del potere di convalida al

procuratore della Repubblica piuttosto che al pretore con sede nello

stesso comune del Tribunale.

La conseguenza derivante dall'interpretazione che della norma

impugnata ha dato la Suprema Corte sarebbe, quindi, quella "di privare

il Giudice precostituito dalla legge di un potere fondamentale quale

quello di adottare una misura di natura coercitiva reale".

Il fatto che la "precostituzione" sia avvenuta per legge non

sarebbe sufficiente a superare il contrasto della norma impugnata con

l'art. 25, primo comma, della Costituzione: "tale precostituzione in

tanto si realizza in quanto risponda ad una coerenza sistematica e ad

una ragionevolezza" non ravvisabile nella specie alla stregua della

corrente interpretazione dell'art. 224-bis del codice di procedura

penale.

A ciò aggiungasi, prosegue il giudice a quo, che la legge 31

luglio 1984, n. 400, ampliando la competenza del pretore, consente ora

anche per i reati attribuiti alla sua cognizione l'operatività

dell'art. 238 del codice di procedura penale: con la conseguenza che

"la mancata previsione della estensione della competenza del Pretore a

convalidare il fermo di indiziato di reato in tali materie non fa che

esasperare l'incongruenza già sottolineata, violando con altrettanta

incisività il principio della precostituzione del giudice che non

può, da un lato, essere ritenuto competente a conoscere e a decidere

in relazione a determinate ipotesi delittuose e, dall'altro, essere

privato del potere di intervenire sulla misura coercitiva personale

adottata dalla p.g. in relazione a quelle medesime ipotesi delittuose e

ciò solo per ragioni,... assolutamente non condividibili, di

speditezza". Donde anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione

"per carenza di logicità della motivazione".

Né, a suffragare la tesi sostenuta dalla Cassazione, possono

invocarsi l'art. 224 del codice di procedura penale in tema di

perquisizioni di polizia giudiziaria e l'art. 226-ter dello stesso

codice in tema di intercettazioni telefoniche: "Tali disposizioni",

conclude il giudice a quo, "non fanno che riproporre la medesima

problematica di costituzionalità" propria della questione attualmente

proposta.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 97-bis del 24 aprile 1985.

In nessuno dei tre giudizi vi è stato intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri né costituzione di parte privata.

2. - Un'analoga questione ha sollevato il Tribunale di Trieste con

ordinanza del 3 ottobre 1985 (r.o. 110 del 1986), denunciando, in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, gli artt. 224-bis,

secondo comma, e 238, secondo comma, del codice di procedura penale,

"nei limiti in cui prevedono la competenza del procuratore della

Repubblica ad emettere decreto di convalida del fermo e del sequestro

anche nel caso di reato di competenza pretorile".

Richiamato l'orientamento della Corte di cassazione, da intendersi,

dopo l'intervento delle Sezioni Unite, "diritto vivente", e le tre

predette ordinanze del Tribunale di Roma, il giudice a quo stigmatizza

la contraddittorietà dell'attuale normativa in tema di convalida dei

provvedimenti di polizia giudiziaria. In essa non "è dato di

individuare alcuna ratio sottostante alla diversa disciplina esistente

per l'arresto in flagranza da un lato, il fermo, la perquisizione e il

sequestro dall'altro"; per quel che concerne la convalida dell'arresto,

l'art. 246 del codice di procedura penale prevede la fungibilità fra

procuratore della Repubblica e pretore del luogo dell'arresto o del

commesso reato; invece, per quel che attiene alla convalida del fermo,

della perquisizione e del sequestro, non sussiste alcuna fungibilità:

infatti, mentre il procuratore della Repubblica è sempre incompetente

a convalidare tali provvedimenti solo perché adottati fuori del comune

sede del tribunale ma entro il circondario, il pretore è sempre

incompetente ad emettere provvedimenti di convalida di fermi,

perquisizioni e sequestri eseguiti nel comune sede del tribunale e

della pretura.

Con la conseguenza, da un canto, che il magistrato competente per

il procedimento e, quindi, competente ad emettere provvedimenti di

sequestro è, invece, incompetente per la successiva convalida e,

dall'altro, che, ove la polizia giudiziaria, oltre ad eseguire il

sequestro, abbia proceduto all'arresto dell'indiziato, il magistrato

competente per la convalida dell'arresto può risultare incompetente

per la convalida del sequestro.

L'assenza di ogni logica in tale "discrasia normativa", dovuta

unicamente alla mancanza di coordinamento fra i vari testi legislativi

succedutisi nel tempo, fa ritenere violato non solo il principio di

ragionevolezza in ordine alla indicata diversità di trattamento di

situazioni uguali, ma anche il principio del giudice naturale

precostituito per legge, dato che al giudice competente a conoscere di

un determinato reato viene negato ogni potere di controllo sui

provvedimenti coercitivi adottati dalla polizia giudiziaria in

relazione al reato stesso.

L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27, prima serie speciale,

dell'11 giugno 1986.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia da ritenere ammissibile solo con riferimento alla

norma che prevede la competenza in tema di convalida del sequestro, e

non anche - per difetto di rilevanza - con riferimento alla norma che

prevede la competenza in tema di convalida del fermo. Per il resto, e

comunque, le censure del giudice a quo investirebbero scelte -

certamente non irragionevoli, anche alla stregua della giurisprudenza

della Corte di cassazione - di esclusiva spettanza del legislatore in

relazione ad istituti (arresto, fermo, perquisizione, sequestro) "che,

se presentano alcune affinità, presentano altresì rilevanti

differenze", donde l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sollevano questioni di

legittimità costituzionale strettamente connesse, quando addirittura

non coincidenti: i relativi giudizi vanno, di conseguenza, riuniti per

essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Tutte le ordinanze sono state pronunciate in procedimenti per

reati di competenza del pretore dal corrispondente tribunale della

libertà, ogni volta richiesto dall'imputato di riesaminare il decreto

di convalida del sequestro disposto dalla polizia giudiziaria ai sensi

dell'art. 224-bis, primo comma, del codice di procedura penale. A

venire messa in dubbio, e sempre con riferimento sia all'art. 3 sia

all'art. 25 della Costituzione, è la legittimità dell'art. 224-bis,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, con

il richiamarsi "all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso

dell'art. 238" - quale non ancora sostituito ad opera dell'art. 1 del

decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito nella legge 27

gennaio 1986, n. 8, con modificazioni, e quale da ultimo univocamente

interpretato dalla Corte di cassazione, in conformità, del resto, alla

lettera del dettato normativo - demandava al procuratore della

Repubblica la convalida di qualunque sequestro di polizia eseguito in

un comune sede di tribunale.

Più in particolare, le tre ordinanze del Tribunale di Roma,

motivate all'identico modo, tanto da non tener conto delle non sempre

univoche circostanze dei rispettivi casi di specie, censurano l'art.

224-bis, secondo comma, del codice di procedura penale "nei limiti in

cui prevede la competenza del Procuratore della Repubblica ad emettere

decreto di convalida del sequestro o a restituire le cose sequestrate

anche nel caso di reato di competenza pretorile"; l'ordinanza del

Tribunale di Trieste contesta gli artt. 224-bis, secondo comma, e 238,

secondo comma, del codice di procedura penale "nei limiti in cui

prevedono la competenza del procuratore della Repubblica ad emettere

decreto di convalida del fermo e del sequestro anche nel caso di reato

di competenza pretorile".

3. - Né l'uno né l'altro dei due dispositivi ora riportati

rispecchia con assoluta puntualità i veri termini della questione, che

viceversa si ricavano con chiarezza dalle rispettive motivazioni.

A doversi ritenere coinvolto è, per l'esattezza, il combinato

disposto degli artt. 224-bis, secondo comma, e 238, secondo comma, del

codice di procedura penale, " nei limiti in cui prevede la competenza

del procuratore della Repubblica ad emettere decreto di convalida del

sequestro o a restituire le cose sequestrate anche nel caso di reato di

competenza pretorile".

Così precisati i termini della questione per quanto attiene alla

norma sottoposta al vaglio di legittimità, la presenza del requisito

della rilevanza viene a trovare ogni volta sicuro riscontro, pur nella

diversità delle circostanze che caratterizzano le varie fattispecie

concrete dalle quali le ordinanze di rimessione hanno preso le mosse.

È, invero, evidente che, nei casi di sequestro convalidato dal

procuratore della Repubblica (si vedano i procedimenti oggetto delle

due prime ordinanze del Tribunale di Roma), la richiesta di riesame

sarebbe destinata a non avere esito favorevole qualora la norma dovesse

risultare non illegittima, mentre nell'ipotesi contraria si imporrebbe

la restituzione delle cose sequestrate; invece, nei casi di sequestro

convalidato dal pretore (si vedano i procedimenti oggetto della terza

ordinanza del Tribunale di Roma e dell'ordinanza del Tribunale di

Trieste), la richiesta di riesame non potrebbe non approdare

all'annullamento del decreto di convalida qualora la norma dovesse

risultare non illegittima, mentre nell'ipotesi opposta la richiesta

sarebbe destinata a rimanere insoddisfatta.

Neppure la sostituzione dell'art. 238, secondo comma, del codice di

procedura penale ad opera dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre

1985, n. 685, convertito nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, con

modificazioni - frattanto sopraggiunta nel senso di demandare la

convalida del fermo, e quindi del decreto di sequestro, "al procuratore

della Repubblica o al pretore del luogo ove è stato eseguito il fermo,

secondo la rispettiva competenza per materia" tutte le volte che il

fermo e, quindi, il sequestro risultino eseguiti in un comune sede

anche di tribunale - è in grado di influire sulla rilevanza della

questione in esame. Ad escludere la necessità di restituire gli atti

ai giudici a quibus per una nuova valutazione della rilevanza, basta

osservare, come già accaduto in un'analoga occasione (sentenza n. 247

del 1986), che i nuovi criteri sono suscettibili di applicazione

soltanto per il futuro, con conseguente esclusione di qualsiasi

incidenza sulle situazioni venutesi a determinare in forza di

precedenti convalide.

4. - Per ciò che attiene ai parametri costituzionali invocati,

praticamente coincidente è l'argomentazione posta a base del

riferimento all'art. 25 della Costituzione e, più in particolare, al

suo primo comma. Esso risulterebbe violato da una norma "tale da

privare il Giudice precostituito dalla legge di un potere fondamentale

quale quello di adottare una misura di natura coercitiva reale... e

ciò, solo per ragioni,... assolutamente non condividibili, di

speditezza" (ordinanze del Tribunale di Roma). In altre parole

(ordinanza del Tribunale di Trieste), "il giudice competente a

conoscere di un determinato reato viene ad essere privato, al contempo,

del potere di controllo su provvedimenti coercitivi adottati dalla

polizia giudiziaria in relazione alla stessa fattispecie criminosa",

"nell'assenza di un ragionevole criterio per discriminare".

La carenza di logicità, di coerenza sistematica e di

ragionevolezza, che sarebbe insita nella "mancata previsione

dell'estensione della competenza del Pretore a convalidare il fermo" e,

quindi, anche il sequestro in ordine ai reati demandati alla di lui

cognizione, conduce le ordinanze del Tribunale di Roma a ritenere

altrettanto compromesso l'art. 3 della Costituzione. A sua volta,

l'ordinanza del Tribunale di Trieste ravvisa il contrasto con tale

articolo anche nell'incongruità, nella discrasia e

nell'irragionevolezza del diverso trattamento contraddittoriamente

riservato dal legislatore al fermo ed al sequestro rispetto all'arresto

in flagranza, per la convalida del quale l'art. 246 (o meglio gli artt.

244 e 246) del codice di procedura penale "prevede la fungibilità tra

procuratore della Repubblica e pretore del luogo dell'arresto o del

commesso reato".

L'innegabile intrecciarsi dei profili così dedotti consiglia di

renderli oggetto di una valutazione complessiva prima di pervenire ad

un loro esame particolareggiato. Punto di incontro delle varie

prospettazioni è il drastico rifiuto della giustificazione addotta

dalle più recenti sentenze della Corte di cassazione, ed ampiamente

ripresa dall'Avvocatura dello Stato, a sostegno del contestato criterio

attributivo della competenza per le convalide in questione: cioè,

l'"esigenza di speditezza", che sarebbe assicurata dal "riferimento al

Procuratore della Repubblica piuttosto che al Pretore con sede nello

stesso comune del Tribunale".

Disconosciuta tale esigenza e non ravvisandone altra, i giudici a

quibus concludono sia per l'inaccettabilità dello sdoppiamento tra la

competenza "a conoscere ed a decidere in relazione a determinate

ipotesi delittuose" e il potere di "intervenire sulla misura coercitiva

adottata dalla polizia giudiziaria in relazione a quelle medesime

ipotesi" (ciò perché, affermano le ordinanze del Tribunale di Roma,

la "precostituzione in tanto realizza il principio costituzionale

anzidetto in quanto risponde ad una coerenza sistematica ed una

ragionevolezza" che qui "verrebbero meno"), sia per l'illogicità

intrinseca del sistema in tal modo costruito e per l'irrazionale

diversità di trattamento riscontrabile con l'analogo istituto della

convalida dell'arresto in flagranza.

La questione, peraltro, non è fondata.

5. - Quanto all'univocamente richiamato art. 25, primo comma, della

Costituzione, l'affermazione delle ordinanze del Tribunale di Roma

dianzi riportata è senz'altro in linea con il consolidato insegnamento

di questa Corte. Se è vero che "la nozione di giudice naturale non si

cristallizza nella determizione legislativa di una competenza generale,

ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale

competenza", non è meno vero che queste deroghe devono avvenire "sulla

base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi posti

in giuoco nel processo" (v., per tutte, sentenza n. 139 del 1971). Ma

ciò che nell'assunto dei giudici a quibus si presenta con carattere

eccessivamente perentorio è il diniego di qualsiasi consistenza e

razionalità alla giustificazione che del criterio derogativo qui

contestato veniva ravvisata - prima del suo superamento ad opera

dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito con

modificazioni in legge 27 gennaio 1986, n. 8 - nell'interesse ad una

spedita convalida di tanto delicate misure coercitive adottate su

iniziativa della polizia giudiziaria. Anche se, forse, meglio sarebbe

stato parlare di semplificazione che di speditezza: il doversi

rivolgere sempre e soltanto ad uno stesso ufficio giudiziario tra due

aventi sede nel medesimo comune agevolava innegabilmente gli

adempimenti della polizia giudiziaria, eliminando eventuali incertezze

di scelta, tanto più possibili allorché, come in passato, tutte le

circostanze aggravanti incidevano sulla determinazione della

competenza.

Del resto, il vero inconveniente che nel 1985 ha indotto il

legislatore a modificare il criterio in discussione è stato quello del

sempre maggiore aggravio che era venuto a ricadere sulle procure della

Repubblica, e non quello della deroga alla competenza generale: prova

ne sia che il nuovo criterio adottato prescinde pur sempre dalla

competenza per territorio e che lo stesso art. 238, secondo comma,

continua a demandare la convalida, nei comuni non sede di tribunale,

sempre e soltanto al pretore, anche per i reati di competenza

superiore.

Pure l'addebito di un mancato coordinamento della norma censurata

con l'intervenuto ampliamento della competenza per materia del pretore

ha, in realtà, una portata circoscritta: vale, cioè, nei riguardi

della convalida del fermo, misura effettivamente applicabile a reati

pretorili soltanto in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1 della

legge 31 luglio 1984, n. 400, ma non anche nei riguardi della convalida

dei sequestri e delle perquisizioni di polizia giudiziaria. La

convalida dei sequestri è, infatti, configurabile per i reati

pretorili sin dall'entrata in vigore dell'art. 224-bis del codice di

procedura penale (v. art. 21 della legge 12 agosto 1982, n. 532) e,

prima ancora, quanto al sequestro dell'immobile, dall'entrata in vigore

dell'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 533, il cui secondo comma si

riferisce anch'esso all'"autorità giudiziaria indicata nel primo

capoverso dell'art. 238 del codice di procedura penale"; a sua volta,

la convalida delle perquisizioni è configurabile addirittura sin dalla

novellazione dell'art. 224, secondo comma, del codice di procedura

penale ad opera dell'art. 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, pure

qui con rinvio "all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso

dell'art. 238".

6. - Tutto ciò porta anche ad escludere che nella mancata

attribuzione della convalida del fermo e, quindi, del sequestro al

pretore avente sede in un comune al tempo stesso sede di tribunale sia

ravvisabile quell'assoluta carenza di logicità, di coerenza

sistematica e di ragionevolezza indispensabile per ritenere

intrinsecamente violato l'art. 3 della Costituzione. La scelta

discrezionale del legislatore non può dirsi né totalmente arbitraria

né completamente scoordinata.

7. - Resta da considerare la prospettata violazione dell'art. 3

della Costituzione sotto il profilo estrinseco della diversità di

trattamento con l'arresto in flagranza. Ma nemmeno questa innegabile

diversità può dirsi incongrua. Tra convalida dell'arresto in

flagranza e convalida del sequestro fondamentale è il divario

attinente alla natura delle sottostanti misure cautelari (personale

l'una, reale l'altra), mentre tra convalida dell'arresto in flagranza e

convalida del fermo, nonostante la natura personale di entrambe le

misure, esistono differenze di presupposti, e conseguentemente di

prospettive Processuali (v. sentenza n. 247 del 1986), tali da non

rendere irrazionale la mancata adozione di un criterio uniforme

nell'individuazione dell'ufficio giudiziario cui rivolgersi per la

convalida.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 224-bis, secondo comma, e 238,

secondo comma (quest'ultimo quale risultava prima della sua

sostituzione ad opera dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985,

n. 685, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1986, n.

8), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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