Art. 134 c.p.p. — Modalità di documentazione

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Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e' effettuata anche la riproduzione fonografica. Quando le modalita' di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, puo' essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. ((La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita'.))

Testo in vigore dal 20 gennaio 2016 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 284/1992

    Questione infondata
    17 giugno 1992

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 77/1991, ma ved. anche S. n. 529/1990.

    Art. 134 c.p.p. · Art. 140 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 77/1991

    Questione infondata
    11 febbraio 1991

    Poiché la legge delega prevede espressamente come forme tra loro alternative di verbalizzazione degli atti processuali sia quella integrale che quella riassuntiva, è ininfluente che le norme del codice di procedura penale che consentono la forma riassuntiva possano eventualmente contrastare con altri criteri e principi della stessa legge, che, ad avviso del giudice a quo, osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della disciplina presa in considerazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 134, comma terzo, e 140, commi primo e secondo, cod. proc. pen.). - S. n. 529/1990.

    Art. 134 c.p.p. · Art. 140 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 567 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 181/1974

    Questione infondata
    19 giugno 1974

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione dalla sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, già dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza n. 138 del 15 maggio 1974.…

    Art. 134 c.p.p. · Art. 169 c.p.p. · Art. 266 c.p.p. · Art. 304 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 20 gennaio 2016. 27 parole aggiunte.

… e 3 sono ritenute insufficienti, puo' essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. aggiunto: La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art134 · fonte del testo

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