Art. 134 c.p.p. — Modalità di documentazione
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Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e' effettuata anche la riproduzione fonografica. Quando le modalita' di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, puo' essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. ((La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita'.))
Testo in vigore dal 20 gennaio 2016 al 30 dicembre 2022
