Art. 134 c.p.p. — Modalità di documentazione

Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale ((e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica)). Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento ((idoneo allo scopo)) ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. ((Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.)) Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva ((o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 284/1992

    Questione infondata
    17 giugno 1992

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 77/1991, ma ved. anche S. n. 529/1990.

    Art. 134 c.p.p. · Art. 140 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 77/1991

    Questione infondata
    11 febbraio 1991

    Poiché la legge delega prevede espressamente come forme tra loro alternative di verbalizzazione degli atti processuali sia quella integrale che quella riassuntiva, è ininfluente che le norme del codice di procedura penale che consentono la forma riassuntiva possano eventualmente contrastare con altri criteri e principi della stessa legge, che, ad avviso del giudice a quo, osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della disciplina presa in considerazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 134, comma terzo, e 140, commi primo e secondo, cod. proc. pen.). - S. n. 529/1990.

    Art. 134 c.p.p. · Art. 140 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 567 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 181/1974

    Questione infondata
    19 giugno 1974

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione dalla sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, già dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza n. 138 del 15 maggio 1974.…

    Art. 134 c.p.p. · Art. 169 c.p.p. · Art. 266 c.p.p. · Art. 304 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 2016 al 30 dicembre 2022. 57 parole tolte, 52 parole aggiunte.

Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale aggiunto: e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento tolto: meccanico aggiunto: idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. aggiunto: Si osservano le disposizioni dell'articolo 110. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva tolto: e' effettuata anche la riproduzione fonografica. Quando le modalita' di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, puo' essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita' aggiunto: o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art134 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari