Codice di procedura penale

Art. 110 c.p.p. — Forma degli atti

Quando e' richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticita', l'integrita', la leggibilita', la reperibilita', l'interoperabilita' e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 120/1982

    Questione infondata
    18 giugno 1982

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 107 e 110 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONI…

    Art. 107 c.p.p. · Art. 110 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 38/1982

    Questione infondata
    16 febbraio 1982

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 107 e 110 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono all'imputato la facoltà di chiedere la citazione del responsabile civile, sollevata con ordinanza del Pretore di Milano del 15 dicembre 1977 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Cor…

    Art. 107 c.p.p. · Art. 110 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 172/1974

    Questione infondata
    19 giugno 1974

    dichiara l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata dal pretore di Bitonto con l…

    Art. 108 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 95 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. 78 parole tolte, 141 parole aggiunte.

Quando e' richiesta la tolto: sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Non e' valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. Se chi deve firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo aggiunto: forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticita', l'integrita', la leggibilita', la reperibilita', l'interoperabilita' e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art110 · fonte del testo

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