Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1970 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 134,

219, 222, secondo comma, 224, 231 e 238 del codice di procedura penale,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 settembre 1968 dal tribunale di Livorno

nel procedimento penale a carico di Briasco Sergio ed altri, iscritta

al n. 230 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968;

2) ordinanze emesse il 25 ottobre 1968 dal pretore di Scicli nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Incorvaia Giuseppe e di

Mattei Alberto, iscritte ai nn. 250 e 251 del registro ordinanze 1968

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8

gennaio 1969;

3) ordinanza emessa il 29 ottobre 1968 dal pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Sartori Giorgio, iscritta al n. 253 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della

Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Briasco Sergio ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1969 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Elia Clarizia, per Briasco ed altri, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale innanzi al tribunale di

Livorno a carico di Sergio Briasco ed altri, per contrabbando di semi

oleosi ed evasione dell'imposta generale sull'entrata, la difesa di

alcuni imputati sollevava, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (sulla repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie), dell'art. 49 del D. L. 9 gennaio

1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 (sulla

istituzione dell'I.G.E.), nonché degli artt. 222, capoverso, e 224 del

codice di procedura penale, asserendo che la polizia tributaria, nel

corso delle sue operazioni di verifica, aveva proceduto, in

applicazione delle norme suddette, al sequestro di tutta la

documentazione relativa alle presunte infrazioni, senza le garanzie

previste in via generale dagli artt. 304 bis, ter e quater del codice

di procedura penale.

Con ordinanza del 19 settembre 1968, il tribunale riteneva

rilevante la sola questione di legittimità costituzionale dell'art.

222, capoverso, del codice di procedura penale, escludendo che, nel

sequestro della documentazione, fossero state applicate anche le

disposizioni finanziare richiamate dalla difesa, dato che esse

prevedono soltanto una generica attività di verifica della polizia

tributaria, da classificare tra gli accertamenti meramente fiscali,

privi di carattere penale, ben distinti dalle perquisizioni.

Motivando sulla non manifesta infondatezza della questione, il

tribunale ritiene che la norma denunziata, nella parte in cui consente

di procedere ad operazioni di sequestro senza le garanzie previste

dagli artt. 390 e 304 quater del codice di procedura penale, contrasti

con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, col

conferire alla polizia giudiziaria il potere di compiere veri e propri

atti istruttori, direttamente utilizzabili nel processo, senza

l'osservanza delle anzidette garanzie, determinerebbe una situazione

legislativa del tutto analoga a quella dell'art. 225 dello stesso

codice, già dichiarato parzialmente illegittimo con la sentenza n. 86

del 2 luglio 1968 di questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 14 dicembre 1968. Si

sono costituiti Sergio Briasco, Pindaro Carapelli, Agostino Agazzani,

Aldo Benessati e Pietro Pagnari, con atto depositato il 26 dicembre

1968, nel quale, alla stregua delle argomentazioni svolte

nell'ordinanza di rimessione, si chiede che la questione di

legittimità sia dichiarata fondata.

Con memoria deposita il 15 ottobre 1969, la difesa degli imputati

aggiunge che ragioni di simmetria sistematica impongono di adottare la

pronunzia di illegittimità costituzionale. Al riguardo, ribadisce il

perfetto parallelismo fra il più volte menzionato art. 225 del codice

di procedura penale e la norma denunziata, osservando che alla medesima

conclusione sono pervenute sia la dottrina sia le ordinanze di altri

giudici di merito che, successivamente, hanno sollevato analoga

questione di legittimità.

2. - Con due distinti decreti penali, il pretore di Scicli

condannava Giuseppe Incorvaia e Alberto Mattei alla pena dell'ammenda,

per direzione abusiva di natante ed esercizio della pesca con rete a

strascico ad una distanza dalla costa inferiore a quella consentita. I

provvedimenti facevano seguito a due separati rapporti della competente

autorità di vigilanza sulla pesca marittima, ai quali erano stati

allegati i verbali di interrogatorio degli imputati.

Nei giudizi conseguenti all'opposizione, il pretore, su istanza

della difesa, con due ordinanze di identico contenuto del 25 ottobre

1968, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 219

del codice di procedura penale, nella parte in cui consente agli organi

di polizia giudiziaria, senza l'osservanza delle norme contenute negli

artt. 390 e 304 quater dello stesso codice, di procedere

all'interrogatorio dell'imputato non detenuto.

Ad avviso del pretore, il suddetto interrogatorio da parte della

polizia giudiziaria, pur non essendo espressamente considerato da

alcuna norma del codice di procedura penale, troverebbe la sua

disciplina nell'ultimo inciso dell'art. 219 (che annovera

genericamente, tra le funzioni della polizia giudiziaria, quella di

raccogliere quanto possa servire all'applicazione della legge penale),

mentre, data la tassativa elencazione degli atti indicati nel

successivo art. 225, non potrebbe ritenersi incluso nella previsione di

quest'ultima disposizione, per la quale, a seguito della sentenza n. 86

del 1968 di questa Corte, operano ora le garanzie difensive poste dagli

artt. 304 bis - quater.

La violazione del principio di eguaglianza viene dedotta dal

pretore sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento,

alla quale darebbe luogo l'attuale disciplina dell'interrogatorio

dell'imputato non detenuto, a seconda della natura dell'organo cui

vengono presentati la denunzia, la querela ed ogni altro atto, che, ai

sensi dell'art. 78 del codice di procedura penale, conferisce la

qualità di imputato. Si precisa che se uno di tali atti sia presentato

ad un ufficiale di polizia giudiziaria, l'interrogatorio e compiuto

senza garanzie difensive, diversamente da quanto avviene se l'atto sia

presentato al magistrato, che deve provvedere all'interrogatorio

direttamente o avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria, ai

sensi del vigente art. 232 del codice di procedura penale.

Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1969.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con

deduzioni depositate il 28 dicembre 1968, chiedendo che la questione

sollevata dal pretore di Scicli sia dichiarata non fondata.

Deduce l'Avvocatura che nella redazione del rapporto della polizia

giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, la

persona in precedenza sentita può essere indicata come reo, ma una

tale qualifica va attribuita soltanto dopo la delibazione di tutti gli

altri elementi probatori acquisiti, espressa nella sintesi conclusiva

del rapporto, e non al momento della semplice audizione

dell'interrogato, che può non avere alcun interesse, quando viene

sentito, a nominare un difensore ed a cui favore, pertanto, non

potrebbe prevedersi l'obbligo di tale nomina.

Alle stesse conclusioni dovrebbe pervenirsi sia per

l'interrogatorio di chi è indicato come presunto autore di reato nella

denuncia, dato che l'attribuzione di indizi di reato al denunciato si

avrebbe dopo la sua audizione, al momento della redazione del rapporto;

sia per le ipotesi di referto e di querela, quando la polizia

giudiziaria non si limiti alla semplice trasmissione di tale atto

all'autorità giudiziaria, ma ritenga di dover procedere ad

accertamenti.

Non varrebbe, poi, obiettare che l'art. 78, capoverso, del codice

di procedura penale considera imputato anche chi nel rapporto, nel

referto, nella denuncia e nella querela è indicato come reo o risulta

indiziato di reato. Al riguardo, si ribadisce che il rapporto è

successivo all'interrogatorio del soggetto, mentre, per quel che

concerne i rimanenti atti, ai quali faccia seguito un interrogatorio da

parte della polizia giudiziaria, si obietta che il citato art. 78 non

può essere applicato a tale tipo di interrogatorio, che non avrebbe

qualifica di atto processuale.

Deduce, inoltre, l'Avvocatura l'oggettiva diversità delle

situazioni previste dagli artt. 225 e 232 del codice di procedura

penale, dichiarate parzialmente illegittime con la citata sentenza n.

86 del 1968 di questa Corte, rispetto a quella di cui alla norma

denunziata, dato che solo nelle prime sussiste un evidente interesse

alla immediata nomina del difensore da parte dell'arrestato e di colui

al quale, su richiesta del procuratore della Repubblica, la polizia

giudiziaria, in sede di interrogatorio, contesta il reato.

Afferma, poi, che, nella sua sentenza, questa Corte avrebbe

lasciato sopravvivere il secondo comma dell'art. 134 del codice di

procedura penale, concernente il divieto di ricevere la nomina del

difensore di fiducia da parte della polizia giudiziaria, proprio allo

scopo di consentire a quest'ultima di procedere, di sua iniziativa,

all'interrogatorio di persone non detenute. Sostiene, infine, che

anche nell'ipotesi in cui dovessero ritenersi operanti per tale tipo di

interrogatorio le norme poste a garanzia dell'esercizio del diritto di

difesa, sarebbe da pervenirsi a tale conclusione in via meramente

interpretativa, senza la necessità di dichiarare l'illegittimità

costituzionale della disposizione denunziata, anche perché questa tra

le competenze della polizia giudiziaria non annovera esplicitamente

l'interrogatorio.

3. - Analoga questione di legittimità costituzionale del medesimo

art. 219 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 134, 222,

224, 231 e 238 dello stesso codice, è stata sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Bologna, con ordinanza

del 29 ottobre 1968, nel corso di un procedimento penale a carico di

Giorgio Sartori, imputato del delitto di insolvenza fraudolenta in

danno di Giovanni Gozzi, ed interrogato dalla polizia giudiziaria nel

corso delle indagini a seguito della querela di questo ultimo.

Il Sartori, indicato come reo nella querela, avrebbe, secondo il

pretore, assunto fin da allora la qualifica di imputato, sia pure ai

soli fini delle garanzie previste dall'art. 78, capoverso, del codice

di procedura penale; ed il relativo atto della polizia giudiziaria

dovrebbe considerarsi un vero e proprio interrogatorio, direttamente

utilizzabile nel procedimento ed implicitamente previsto nella generica

dizione dell'art. 219, anche al fine di consentire allo stesso

imputato la conoscenza delle accuse e di dargli la possibilità di

scagionarsi.

Sostiene il pretore che, interpretando estensivamente i principi

già affermati da questa Corte con la sentenza n. 86 del 1968,

l'interrogatorio potrebbe già ritenersi assistito dalle garanzie

difensive ora operanti per le situazioni previste negli artt. 225 e 232

del codice di procedura penale; ma che è, nondimeno, opportuno

sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, allo

scopo di evitare disparità ed incertezze nella sua applicazione

giurisprudenziale.

Per quanto concerne le altre disposizioni denunziate, afferma che

la relativa questione, pur non interessando direttamente il

procedimento a quo, viene prospettata per motivi di dipendenza logica e

funzionale.

A proposito degli artt. 222 e 224 del codice di procedura penale

nella parte riguardante, rispettivamente, l'assicurazione del corpo di

reato e le perquisizioni personali e domiciliari, nel caso di flagranza

di reato o di evasione, ad opera della polizia giudiziaria, si fa

richiamo al potere discrezionale, che illegittimamente le sarebbe

attribuito di osservare o meno le norme sull'istruzione formale.

Per mancanza della previsione delle garanzie difensive di cui agli

artt. 304 bis, ter e quater e 390 del codice di procedura penale, si

denunciano, poi, l'art. 231 del codice di procedura penale, nella parte

relativa agli atti delegati dal pretore alla polizia giudiziaria, e

l'art. 238, sull'interrogatorio del fermato per indizio di reato.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 134 del codice di

procedura penale, nella parte relativa al divieto posto a carico della

polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore, viene, infine,

prospettata come conseguenza dell'illegittimità, già dichiarata, dei

citati artt. 225 e 232 del codice di procedura penale, nonché di

quella, che dovesse eventualmente seguire, delle altre disposizioni

denunziate dal pretore.

L'ordinanza, ritualmente notificata è comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate dalle quattro ordinanze attengono tutte

alla legittimità di norme del codice di procedura penale (testo

vigente prima della legge 5 dicembre 1969, n. 932) sulle funzioni della

polizia giudiziaria - che si assumono in contrasto con le garanzie

difensive statuite dalla Costituzione - sicché le cause sono state

trattate congiuntamente e vengono ora riunite per essere decise con

unica sentenza.

2. - Questa Corte con le sentenze n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969

ha statuito il principio che gli atti di polizia giudiziaria - compiuti

dalla polizia stessa in forza dei suoi istituzionali poteri ovvero

disposti o compiuti dal pretore, dal procuratore della Repubblica

presso il tribunale o dal procuratore generale presso la Corte di

appello in sede di indagini preliminari - devono essere assistiti dalle

garanzie difensive previste dagli artt. 304 bis, ter e quater del

codice di procedura penale tutte le volte in cui corrispondano agli

atti ivi contemplati e si svolgano nei confronti di un soggetto che sia

da considerare indiziato di reato ai sensi dell'art. 78, secondo comma,

del codice di procedura penale.

Tale principio, basato su un'interpretazione dell'art. 24 della

Costituzione, nel senso che il diritto inviolabile alla difesa deve

trovare attuazione nella formazione di tutti gli atti che, anche se

posti in essere prima dell'apertura del vero e proprio procedimento

penale, possono essere assunti dal giudice a base del suo

convincimento, ha condotto alla dichiarazione di parziale

illegittimità costituzionale degli artt. 222, secondo comma, 223,

primo comma, 225, 231, primo comma, 232 e 234.

3. - In conseguenza dei principi affermati nelle due precedenti

decisioni e delle statuizioni in esse contenute, deve escludersi che

l'art. 219 del codice di procedura penale, ora impugnato, consenta,

nella genericità della sua formulazione, che la polizia giudiziaria,

pur in presenza di un soggetto da considerare indiziato ai sensi

dell'art. 78, secondo comma, del codice di procedura penale, possa

procedere ad atti preistruttori senza l'osservanza delle disposizioni

che assicurano un minimo di garanzia difensiva. In particolare, per

quanto riguarda l'interrogatorio, se è vero che la polizia giudiziaria

può procedervi nell'esercizio dei poteri conferitile dall'art. 219,

non è altrettanto vero, come suppongono le ordinanze di rimessione,

che esso possa essere compiuto, anche in presenza di un indiziato di

reato, senza l'osservanza degli artt. 304 bis, ter e quater: in tale

caso, infatti, l'obbligo del rispetto di dette disposizioni - quando,

ripetesi, un indizio di reità si è già soggettivizzato nei confronti

della persona interrogata - discende dalla dichiarazione di parziale

illegittimità dell'art. 225 del codice di procedura penale. Più in

generale può dirsi che l'art. 219 del codice di procedura penale

necessariamente prescinde dall'applicazione degli artt. 304 bis, ter e

quater, perché esso contempla tutte le attività che la polizia

giudiziaria può e deve compiere fino al momento in cui le indagini

preliminari si traducono in atti preistruttori aventi la funzione di

predisporre prove di colpevolezza, utilizzabili come tali nel

successivo processo, contro un determinato soggetto che abbia assunto

la figura di indiziato di reato. E da questo momento - e solo da questo

momento - che, nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, devono

operare i meccanismi idonei ad assicurare un minimo di contraddittorio,

di assistenza e di difesa (cfr. sent. n. 149 del 1969): e tale esigenza

è già soddisfatta dalle statuizioni contenute nelle ricordate

decisioni n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969.

4. - Per ciò che riguarda gli artt. 222, secondo comma, 231, primo

comma, e 134, secondo comma, del codice di procedura penale, le

relative questioni sono assorbite dalla pronunzia di parziale

illegittimità costituzionale n. 148 del 1969.

5. - Circa la questione di legittimità costituzionale dell'art.

224, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale,

limitatamente all'inciso "per quanto è possibile", ne va pronunziata

l'inammissibilità, dato che la sua irrilevanza è riconosciuta dallo

stesso pretore di Bologna, non interessando direttamente il

procedimento a quo.

6. - Lo stesso è a dirsi della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 238, primo comma, del codice di procedura

penale, sulla cui irrilevanza si è egualmente espresso il pretore di

Bologna.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 224, primo comma, ultima parte,

e 238, primo comma, del codice di procedura penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 219 del codice di procedura penale, sollevata dalle ordinanze

di rimessione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 222, secondo comma, 231, primo comma, e 134,

secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate dalle

ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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