Art. 159-bis — Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione

((La parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalita' e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonche' gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.)) 59

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

59

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 2014 al 26 novembre 2024. 53 parole tolte, 37 parole aggiunte.

La tolto: nota d'iscrizione a ruolo del aggiunto: parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione tolto: deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonche' aggiunto: indica le generalita' e il codice fiscaletolto: , ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del aggiunto: delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramentotolto: . Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo aggiunto: nonche' gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art159bis · fonte del testo

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