Art. 816 c.p.c. — Sede dell'arbitrato

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[1]((Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

[2]Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

[3]In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono piu' opportuno.

[4]Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

[5]Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

[6]Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 816 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19724/2025

    16 luglio 2025

    In tema di invenzione del dipendente, il procedimento, previsto dall'art. 64, comma 4, c.p.i., per la liquidazione dell'equo premio ha natura di arbitrato e non di arbitraggio, essendo volto non a determinare un elemento del negozio già concluso, ma a dirimere la controversia, insorta tra le parti in ordine al relativo ammontare, attraverso una decisione cui si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 806 e ss. c.p.c.

    Art. 816 c.p.c. · Art. 64 c.p.i. · Art. 806 c.p.c. · Art. 816-bis c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 55 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1994

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994. 6 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le parti aggiunto: determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

aggiunto: Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto tolto: successivo aggiunto: separato, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimentotolto: , prima della pronuncia del lodo, gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art816 · fonte del testo

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