L'articolo 816 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 816 (Svolgimento del procedimento). - Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione. Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono piu' opportuno. Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819".

Testo vigente dal 17 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-05;25~art8 · fonte del testo

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