Art. 8 c.p.c. — Competenza del pretore
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[1]((Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni)).
[2]E' competente qualunque ne sia il valore:
- 1)per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti nell'articolo 700, salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704;
- 2)per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; ((3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;
- 4)per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case)).
Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1993
