Art. 8 c.p.c. — Competenza del pretore

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

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[1]((Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni)).

[2]E' competente qualunque ne sia il valore:

  • 1)per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti nell'articolo 700, salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704;
  • 2)per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; ((3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;
  • 4)per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case)).

Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 285/1984

    Questione inammissibile
    12 dicembre 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., per il mancato aggiornamento della competenza per valore del pretore, in quanto la questione stessa, proposta da un giudice istruttore, non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo già radicato nel Tribunale.

    Art. 9 c.p.c. · Art. 8 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 2 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 21/1984

    Questione inammissibile
    7 febbraio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 8 e 9 cod. proc. civ., censurati in quanto limiterebbero la competenza per valore del pretore a L. 750.000. La somma impugnata - che peraltro è contenuta nel solo art. 8, primo comma, cod. proc. civ. - è infatti sicuramente inapplicabile nel giudizio a quo.

    Art. 8 c.p.c. · Art. 9 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 novembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1942 al 29 novembre 1984. 26 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il pretore e' competente per le causeaggiunto: , anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire tolto: diecimila, in quanto non siano di competenza del conciliatore aggiunto: cinque milioni.

3) per le cause di sfratto per finita mezzadria tolto: o aggiunto: e affitto a coltivatore direttotolto: , e per quelle per finita locazione tolto: in quanto non siano di competenza del conciliatore;

4) per le cause relative alla misura tolto: e alle modalita' di uso dei servizi di aggiunto: dei servizi del condominio di case.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art8 · fonte del testo

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