Art. 8 c.p.c. — Competenza del pretore

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1995 al 18 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]((Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.))

[2]E' competente qualunque ne sia il valore:

  • 1)per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;
  • 2)NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374;
  • 3)per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
  • 4)NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374. (67)(72)
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."

Testo in vigore dal 22 ottobre 1995 al 18 luglio 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 285/1984

    Questione inammissibile
    12 dicembre 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., per il mancato aggiornamento della competenza per valore del pretore, in quanto la questione stessa, proposta da un giudice istruttore, non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo già radicato nel Tribunale.

    Art. 9 c.p.c. · Art. 8 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 2 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 21/1984

    Questione inammissibile
    7 febbraio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 8 e 9 cod. proc. civ., censurati in quanto limiterebbero la competenza per valore del pretore a L. 750.000. La somma impugnata - che peraltro è contenuta nel solo art. 8, primo comma, cod. proc. civ. - è infatti sicuramente inapplicabile nel giudizio a quo.

    Art. 8 c.p.c. · Art. 9 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 22 ottobre 1995. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire tolto: venti aggiunto: cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art8 · fonte del testo

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