Art. 8 c.p.c. — Competenza del pretore
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[1]Il pretore e' competente per le cause di valore non superiore a lire diecimila, in quanto non siano di competenza del conciliatore.
[2]E' competente qualunque ne sia il valore:
- 1)per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti nell'articolo 700, salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704;
- 2)per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 3)per le cause di sfratto per finita mezzadria o piccola affittanza, e per quelle per finita locazione in quanto non siano di competenza del conciliatore;
- 4)per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di condominio di case.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942
