Art. 8 c.p.c. — Competenza del pretore

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[1]((Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace)).

[2]E' competente qualunque ne sia il valore:

  • 1)per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;
  • 2)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374));
  • 3)per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374)). 67
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

Testo in vigore dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 285/1984

    Questione inammissibile
    12 dicembre 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., per il mancato aggiornamento della competenza per valore del pretore, in quanto la questione stessa, proposta da un giudice istruttore, non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo già radicato nel Tribunale.

    Art. 9 c.p.c. · Art. 8 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 2 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 21/1984

    Questione inammissibile
    7 febbraio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 8 e 9 cod. proc. civ., censurati in quanto limiterebbero la competenza per valore del pretore a L. 750.000. La somma impugnata - che peraltro è contenuta nel solo art. 8, primo comma, cod. proc. civ. - è infatti sicuramente inapplicabile nel giudizio a quo.

    Art. 8 c.p.c. · Art. 9 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994. 48 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire tolto: dieci aggiunto: venti milioni, in quanto non siano di competenza del tolto: conciliatore aggiunto: giudice di pace.

2) tolto: per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374;

tolto: 4) per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di condominio di case aggiunto: 4)NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art8 · fonte del testo

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