Art. 16 c.p.c. — Esecuzione forzata
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Abrogato dal 18 luglio 1998
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Abrogato dal 18 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 luglio 1998. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti e' competente il pretore.
tolto: Per l'espropriazione forzata di cose immobili e' competente il tribunale.
tolto: Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente il tribunale anche relativamente ad esse.
tolto: Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il pretore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art16 · fonte del testo
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